GRUPPO DI LAVORO

Autonomia didattica e innovazione dei corsi di studio di livello universitario e post-universitario

RAPPORTO FINALE
(Testo rivisto nella riunione del 3 ottobre 1997, ultima stesura a cura di Guido Martinotti)

3. Le principali linee di intervento. La proposta del Gruppo di Lavoro

      Partendo da questo insieme di premesse il Gruppo di lavoro ritiene che si debba intervenire con una serie di provvedimenti specifici, ma collegati che riguardano i seguenti aspetti del sistema

A) I crediti didattici nel sistema universitario
B) Struttura dell'ordinamento didattico
C) La valutazione
D) L’orientamento
E) Coordinamento territoriale e differenziazione competitiva
F) I collegamenti con gli altri i sistemi europei
G) Conoscenze per il governo del sistema

 

A) I crediti didattici nel sistema universitario

1. La definizione legislativa

      Nella legge n. 341/90 i crediti didattici sono introdotti dal comma 2 dell'art. 11. In base ad esso le strutture didattiche assegnano ad ogni insegnamento un credito che viene "riscosso" da studenti e studentesse iscritti al corso di insegnamento e che abbiano superato la corrispondente prova di esame. La studentessa o lo studente è quindi ammesso all'esame finale del corso di studi (diploma universitario, laurea, specializzazione, ecc.) quando abbia totalizzato una somma di crediti non inferiore a quella stabilita per i singoli corsi.

2. L'applicazione di un sistema di crediti nella rete universitaria italiana

      A sette anni di distanza dall'emanazione di una legge che è rimasta pressoché inattuata, l'articolarsi delle autonomie dei singoli atenei, la maggiore complessità dei percorsi formativi, la domanda, proveniente da una pluralità di soggetti, di una loro maggior flessibilità e fruibilità, i rapporti da favorire e incrementare tra le istituzioni universitarie sia italiane che europee, la necessità di una codificazione comune, impongono che il sistema dei crediti sostituisca la definizione dei corsi di studi che oggi è in annualità e in ore.

      Per evidenti ragioni di praticabilità e di omogeneità sarebbe opportuno che esso fosse coerente con l'ETCS, anche se potrà essere opportuno che i singoli raggruppamenti disciplinari apportino i cambiamenti suggeriti dal trasferimento di un sistema come l'ETCS, studiato per rendere parte integrante dell'esperienza formativa di studentesse e studenti gli studi all'estero, alle singole realtà disciplinari del nostro paese.

      I crediti secondo l'ETCS sono valori numerici (tra 1 e 60) associati alle unità di corso per descrivere il carico di lavoro richiesto a studentesse e studenti per completarle. Essi devono riflettere la quantità di lavoro totale che ciascuna unità di corso richiede in relazione alla quantità totale di lavoro necessaria nell'istituzione per completare un anno accademico di studio, comprese le lezioni, il lavoro sperimentale e pratico, i seminari, i tutorial, gli elaborati, i tirocini, gli stages, lo studio individuale, le tesi, gli esami e le altre attività di valutazione. I crediti in altre parole si basano sul lavoro totale degli studenti e non si limitano a valutare unicamente le ore di didattica impartita.

      Uno stesso insegnamento può avere una certa misurazione in termini di crediti se è utilizzato all'interno di un corso di studi e un'altra se utilizzato in curriculi diversi. Come principio generale, la determinazione del singolo credito dovrebbe spettare alla struttura didattica cui appartengono la studentessa o lo studente, mentre compito della struttura che li accoglie temporaneamente dovrebbe essere quello di definire i prerequisiti per l'ammissione. Trasferendosi da un ateneo all'altro, dovrebbe sempre essere la struttura che accoglie (e cioè la nuova struttura di appartenenza) a decidere quali crediti acquisiti, siano da riconoscere e accettare. Gli stessi principi generali di possibilità di utilizzazione di crediti acquisiti e di loro valutazione da parte delle strutture che devono accogliere studentesse e studenti, dovrebbero essere applicati nei passaggi da corsi di livello diverso: da diploma a laurea, da laurea a diploma, ecc.

      La validità del sistema dei crediti all'interno dello stesso ateneo andrebbe garantita da riferimenti allo Statuto e ai Regolamenti didattici; i rapporti con l'esterno - tra ateneo ed ateneo, tra ateneo ed enti non appartenenti al sistema universitario - andrebbero garantiti e ratificati dagli organi accademici coinvolti.

3. Sistema dei crediti e innovazione

      Il sistema dei crediti offre una serie di opportunità dotate di una notevole carica innovativa:
- è uno strumento per controllare in modo accurato e confrontabile i carichi didattici e la loro distribuzione sia tra i docenti che tra gli studenti, consentendo di spostare l'ottica dall'insegnamento all'apprendimento;
- sostituisce al concetto della frequenza obbligatoria quello di frequenza finalizzata agli obiettivi dello studente;
- permette una maggiore mobilità degli studenti che possono muoversi con maggiori disponibilità di scelte nei loro percorsi didattici sia tra facoltà diverse dello stesso ateneo, sia tra diversi atenei, sia tra i diversi livelli di corsi di studi (diploma, laurea, corsi di perfezionamento, specializzazioni, ecc.);
- accentua la modalità dei corsi consentendo ai docenti di costruire proposte didattiche che accedono a tipologie composite (lezioni a fronte, insegnamento a distanza, utilizzazione di tecnologie mediatiche) e che meglio si adattano alle esigenze di una popolazione studentesca estremamente differenziata;
- la sua attuazione implica uno sviluppo della collegialità delle decisione tra i docenti e un confronto sui temi della didattica con il corpo studentesco;
- fa intravedere la possibilità di organizzare percorsi di studi flessibili, innovativi rispetto a quelli consolidati e rispondenti alle esigenze di piccoli gruppi;
- può stabilire raccordi interessanti con enti estranei all'Università, quali strutture formative post secondarie (ad esempio Accademie di Belle Arti, Conservatori musicali, Musei, istituti regionali, ecc.) o enti di ricerca, imprese e amministrazioni pubbliche o enti locali che accendano tirocinii o stages;
- può essere uno strumento utile per stabilire raccordi e scambi tra i percorsi universitari e la rete di formazione post secondaria.

4. Sistema di crediti e formazione permanente

      Il sistema dei crediti mostra interessanti possibilità anche di fronte alle esigenze di aggiornamento e di rinnovo dei contenuti delle conoscenze e delle competenze: insomma rispetto al problema dell'istruzione permanente, intesa non soltanto come fatto "culturale" ma come strumento di lavoro.

      In ogni settore professionale il "capitale" di istruzione accumulato dal singolo durante il processo formativo, è un bene rapidamente deperibile con l'usura e il trascorrere del tempo. Sappiamo anche che l'individuo assorbe dalla società in cui vive conoscenze ed esperienze escluse dai suoi percorsi formativi istituzionali: compito di un sistema di istruzione universitaria moderna sarà sempre più quello di ricostituire, rinnovare, rendere esplicito, arricchire periodicamente questo "capitale". I crediti, accumulati da un individui e distinti a questo riguardo in crediti didattici e crediti formativi e/o professionali, potrebbero rappresentare una misura del capitale disponibile ed indicare, di volta in volta, gli aggiustamenti necessari.
INDICE

 

B) Struttura dell'ordinamento didattico

1. Tipologia dei corsi universitari

1.1 Le strutture didattiche universitarie finalizzate al conferimento di titoli di studio riconosciuti a livello nazionale si articolano, come previsto dalla normativa attualmente in vigore, su tre livelli:

1°) Diploma universitario;
2°) Laurea;
3°) Scuola di specializzazione e Dottorato.

Per singoli settori, nei relativi Criteri generali, ovvero nell’ordinamento dei singoli Atenei, potranno essere inoltre previsti:

- Un livello intermedio detto certificato universitario di base (c.u.b.) , non finalizzato ad una specifica professionalità, attestante l’avvenuta acquisizione di almeno 120 crediti; il c.u.b. può essere comune a una pluralità di Lauree, ed eventualmente di Diplomi universitari, con una possibile differenziazione limitatamente a una parte ridotta di crediti.

- Un livello post-diploma o post-laurea con impegno corrispondente ad almeno 60 crediti, costituiti in parte da attività di stage o comunque a carattere professionalizzante; esso può assumere una denominazione quale master (se si segue la terminologia anglosassone) o diploma di studi superiori specialistici (terminologia francese) o altra analoga.

1.2 L’art.17, comma 95, della l. n.127 del 1997 prevede che l’ordinamento didattico dei Diplomi universitari, delle Lauree e delle Scuole di specializzazione, che definiamo come corsi, venga disciplinato dalle Università in conformità a Criteri generali che ne definiscano le caratteristiche essenziali. Qui di seguito vengono fornite indicazioni relative a tali Criteri.

      Si ritiene peraltro opportuno inserire tali indicazioni in un quadro di riferimento più generale, relativo anche a iniziative didattiche non finalizzate a titoli riconosciuti e perciò non prescrittivo.

a) I cicli di durata elevata devono prevedere sistematicamente, per chi non li concluda, l'utilizzabilità di tutto il percorso compiuto positivamente, o perlomeno di una larga frazione di esso; va pertanto favorita una struttura di curricoli organizzata su una pluralità di livelli successivi. Conseguentemente, nell'allocazione delle risorse da parte di ogni università, ivi inclusa l'assegnazione dei compiti didattici istituzionali ai professori, vengono prese in considerazione al medesimo titolo le attività in tutti i livelli previsti.

b) Circa il Dottorato, curricolo specificamente indirizzato alla ricerca e pertanto chiaramente differenziato dalla Scuola di specializzazione indirizzata a professioni, esso non deve essere orientato solo verso l'ambiente accademico, né rappresentare un gradino nella relativa carriera; anche attraverso intese con il sistema produttivo, vanno potenziate le valenze del Dottorato orientate verso la ricerca applicata.

c) I piani di studio devono essere costruiti in modo che le attività didattiche previste, sommate con il necessario studio individuale, consentano a studenti e studentesse capaci e diligenti di giungere al traguardo, con un impegno serio ma ragionevole, nei tempi stabiliti.

d) Le scelte di studenti e studentesse vanno favorite mediante un attivo impegno dell'istituzione universitaria nelle azioni di orientamento. Ciò richiede non solo specifici interventi, in particolare in termini di tutoring, ma anche una struttura curricolare che, anziché separare nettamente fin dall'inizio le diverse opzioni, attui una differenziazione progressiva.

e) Un corso, così come ogni altra iniziativa didattica, può essere attivato congiuntamente da due o più università; apposita convenzione tra le stesse definisce le relative modalità.

1.3 La struttura di ogni corso è definita in termini di crediti, nella misura di 60 crediti per ogni anno - riferito agli impegni di uno studente o una studentessa a tempo pieno - o 30 per ogni semestre. L'organizzazione del curricolo in termini di crediti determina la flessibilità del sistema e consente percorsi individuali variamente organizzati, anche per studenti e studentesse a tempo parziale; le durate di cui al successivo punto 1.4 sono pertanto da interpretare in anni o semestri "equivalenti".

      Nella individuazione quantitativa dei crediti, viene tenuto conto, in coerenza con la normativa europea ECTS, del carico didattico complessivo previsto per studenti e studentesse, comprendente i tempi ritenuti necessari per la preparazione alle prove di valutazione e per l'elaborazione di tesi ed altri elaborati quando richiesti.

      I regolamenti didattici deliberati dagli Atenei relativamente a ciascun corso disciplinano la ripartizione dei crediti, previsti per l’ammissione all’esame finale, fra le diverse attività richieste, sia per quanto riguarda le aree disciplinari, sia per quanto riguarda le modalità didattiche adottate; in particolare, indicano l’ammontare in crediti delle attività didattiche di tipo seminariale, di tutorato, di orientamento, di stages esterni. Annualmente, il “manifesto degli studi” rende note le attività didattiche organizzate e il corrispondente valore in crediti.

      I regolamenti didattici disciplinano inoltre le modalità con cui studenti e studentesse chiedono il riconoscimento - e le strutture didattiche riconoscono - i crediti relativi ad altre attività formative svolte entro e fuori delle università.

1.4 La durata di ogni Diploma universitario è compresa tra 2 e 3 anni, di ogni Laurea è compresa tra 4 e 6 anni, di ogni Scuola di specializzazione è di almeno 2 anni; i Criteri relativi ad ogni corso individuano specificamente tale durata, eventualmente in termini di semestri (rispettivamente da 4 a 6; da 8 a 12; almeno 4). Rispetto a tali durate, sono consentite abbreviazioni in relazione a crediti riconosciuti.

1.5 Iniziative didattiche non finalizzate al conferimento di titoli di studio riconosciuti sono assunte dalle università in totale autonomia; l'assenza della indicata finalità deve essere resa pubblica e va precisata nel manifesto degli studi e in ogni comunicazione esterna o documento ufficiale relativo a tali iniziative. I crediti eventualmente acquisiti nell'ambito delle iniziative stesse sono utilizzabili ai fini di corsi conferenti titoli riconosciuti, nel quadro delle modalità di carattere generale di applicazione del sistema dei crediti.

2. Struttura generale del sistema curricolare

I provvedimenti nazionali relativi agli ordinamenti didattici, adottati entro i limiti stabiliti dall’art.17 della l. n.127 del 1997, e i provvedimenti di competenza degli atenei relativi a tali ordinamenti sono finalizzati alla costruzione di un sistema didattico che dovrà rispondere alle finalità indicate nel paragrafo 1.2 - v. in particolare a), c), d) -. Per conseguire tali finalità, il sistema curricolare, quale struttura standard offerta dalle Università, assume la forma illustrata nel seguito. Peraltro, come già indicato, mediante l’utilizzazione dei crediti in una logica di flessibilità, ogni Ateneo può proporre, e ogni allievo può costruirsi modularmente, percorsi diversi.

      Si ravvisa l'opportunita', per evitare una troppo precoce scelta curricolare, di prevedere la possibilita' di un anno iniziale. L'anno iniziale può rappresentare un curricolo totalmente, o in larga misura, comune per un'intera area, anche trasversale rispetto alle attuali facoltà - cioè per grandi blocchi di Diplomi universitari e di Lauree accorpati -, o comunque per una pluralità di Diplomi universitari o di Lauree. I criteri relativi alle diverse aree fornirebbero indicazioni di massima sugli accorpamenti e definirebbero le caratteristiche fondamentali di tale anno.

      Il Gruppo di Lavoro ha dibattuto a lungo l'opportunita' di suggerire l'istituzione di questo anno iniziale. Il Gruppo, tuttavia, pur ravvisando l'opportunita' di ipotizzare un periodo teso ad evitare una troppo precoce scelta curricolare, non e' unanime nel considerare il progetto di un anno iniziale, come immediatamente realizzabile in tempi brevi e per tutte le aree e nel ritenerlo coerente con l'obiettivo di riduzione temporale della durata degli studi altrove affermata, ma unanimemente ne suggerisce come auspicabile la sperimentazione ovunque venga ritenuta opportuna.

      I corsi si diversificano, dopo l'eventuale anno iniziale, secondo le seguenti possibilità.

1°) Corso di Diploma universitario autonomo. Chi ha conseguito un Diploma universitario deve avere comunque a disposizione un piano di studi verso una Laurea tale da consentirgli una congrua abbreviazione del relativo curricolo tramite l’utilizzazione di crediti acquisiti.

2°) Corso di Laurea, possibilmente con la presenza, all'interno del relativo curricolo, di un traguardo intermedio. Tale traguardo può essere costituito o da un Diploma universitario collocato "in serie", o da un c.u.b. - v. 1.1 -.

      La Laurea è finalizzata alla preparazione, culturale e professionale, in un ampio settore scientifico o tecnico ed ha di norma durata quadriennale; approfondimenti ulteriori possono svilupparsi, oltre che nel Dottorato finalizzato alla ricerca di base e/o applicata, nella Specializzazione o nel master (o denominazione analoga). Tali iniziative didattiche, che devono essere considerate, così come altri corsi di aggiornamento e di perfezionamento, anche nella prospettiva della formazione permanente o ricorrente, costituiscono una opportunità di completamento della preparazione in direzione professionalmente mirata, fermo restando che in molti casi la Laurea ha anch'essa, in termini meno specialistici, una valenza professionale.

      Una durata della Laurea di oltre quattro anni è accettabile solo quando ciò sia imposto da normative europee o sia reso necessario da particolari esigenze didattiche, che non possano essere soddisfatte con i corsi post-lauream; in tali casi si raccomanda fortemente che nel curricolo sia prevista la presenza di un Diploma universitario “in serie”.

3) Organizzazione e contenuti minimi qualificanti del curricolo

3.1 In attuazione di quanto disposto dalla l. n.127 del 1997, i Criteri relativi a ogni corso individuano esclusivamente:

a) le principali caratteristiche culturali e professionali della figura che il corso si propone di formare;
b) la durata, in anni o in semestri, prevista per studenti e studentesse a tempo pieno, con la conseguente definizione del numero di crediti secondo quanto previsto in 1.3; tale importo di crediti costituisce il punto di riferimento per studenti e studentesse che siano a tempo parziale o che seguano percorsi diversi dal curricolo standard;
c) il numero di annualità, inteso come numero di insegnamenti annuali "equivalenti", ferma restando la facoltà per ogni università di articolare tali annualità in moduli di diversa lunghezza e peso;
d) il numero minimo di crediti, ovvero di annualità, da acquisire obbligatoriamente o in specifici settori scientifico-disciplinari o globalmente in aree disciplinari più vaste comprendenti una pluralità di settori affini; il totale dei crediti indicati come obbligatori non può superare la metà del totale e deve comprendere in misura adeguata aree disciplinari diverse dall'area cui il corso fa direttamente riferimento o che in esso è prevalente;
e) l’eventuale obbligatorietà di attività extramurali, in particolare di tirocini e stages, e le regole generali relative a tali attività.
      Il controllo ministeriale sugli atti normativi approvati dalle Università è limitato alla verifica della conformità rispetto ai Criteri sopra indicati.

3.2 Nel rispetto dei Criteri di cui in 3.1, l’ordinamento didattico e l'assetto organizzativo dei corsi sono autonomamente definiti dalle università, che - conformemente ai principi di contrattualità rispetto agli allievi e di trasparenza - individuano altresì gli organi responsabili dei conseguenti adempimenti e le forme di pubblicità e di verifica. In particolare, le università disciplinano:
- la caratterizzazione di ognuno dei corsi, con riferimento anche alla specificità della sede, e conseguentemente la collocazione dei corsi entro le facoltà ovvero la loro configurazione quali corsi di Ateneo, o comunque facenti capo a più facoltà;
- le modalità per l'attribuzione ai professori dei loro compiti didattici istituzionali, nell'ambito del settore scientifico-disciplinare di appartenenza, in uno o più corsi, al fine della piena ed efficace utilizzazione di ogni docente;
- le procedure per garantire, attraverso una programmazione didattica collegiale, il coordinamento degli insegnamenti in relazione alle finalità culturali e professionali individuate per il corso;
- il numero di crediti, comunque non inferiore a 30 per una Laurea e a 20 per un Diploma universitario, che possono essere liberamente scelti da ogni singolo studente o studentessa anche in diverse facoltà;
- l’articolazione degli insegnamenti e delle altre attività didattiche, in forme tali da favorire una adeguata presenza di attività individualizzate o comunque interattive;
- il tutorato e le altre iniziative rivolte a studenti e studentesse per migliorare le loro capacità di apprendimento;
- le prove di valutazione, sia intermedie all’interno dei singoli insegnamenti sia conclusive; queste ultime possono riguardare globalmente una pluralità di insegnamenti e devono essere previste in numero compatibile con la possibilità di sostenerle al termine di ognuno dei semestri o anni (indicativamente, non più di tre per semestre).

      Le norme di attuazione potranno prevedere scadenze differite, da due a quattro anni, per l'introduzione da parte delle università di alcune delle innovazioni introdotte.

      Nel periodo transitorio, una quota delle risorse destinate agli atenei dovrà essere specificamente riservata a quelle università che abbiano già adottato tali innovazioni.

      Analoghe forme di incentivazione potranno essere previste per altre iniziative che gli atenei ritengano di assumere nelle direzioni suggerite, in particolare per quelle che consentano, senza riduzione della qualità, una maggior corrispondenza tra durata teorica e durata effettiva degli studi.
INDICE

 

C) La valutazione

      La valutazione è una conseguenza necessaria e non eludibile della scelta autonomistica fatta. Il passaggio da un Ministero che governa ad uno che indirizza comporta di necessità il monitoraggio e controllo dell’efficienza nell’auto-governo, dell’efficacia dei processi e della qualità dei prodotti. È la stessa ratio del provvedimento fondativo dell’ autonomia universitaria, l’art. 5 della l. 537/93, a rimandare al fatto che non ci può essere autonomia senza responsabilità nè responsabilità senza valutazione.

      Sebbene siano stati ormai istituiti nuclei di valutazione presso oltre il 90% delle università, essi lavorano in modo diseguale e nel complesso la attività di valutazione interna non può non essere giudicata ancora largamente insoddisfacente. In particolare, si deve sottolineare la ancora insufficiente diffusione di pratiche di valutazione della didattica da parte degli studenti, che pure è essenziale a quell’ottica di customer satisfaction che è una delle linee lungo le quali si articola il ragionamento svolto in precedenza in questo documento. Altrettanto scarse appaiono sin qui le attività di valutazione del personale tecnico ed amministrativo, che rappresentano a loro volta un momento certo non accessorio della strategia di recupero di efficacia ed efficienza che deve essere alla base dell’auto-governo degli atenei.

      Ma se è importante una piena operatività degli organismi di valutazione interna, occorre altresì ribadire l’importanza assolutamente centrale che riveste la valutazione esterna nell’ambito del nuovo modello di relazione che si stabilisce tra MURST e singola istituzione universitaria. Essa costituisce infatti un complemento indispensabile della auto-valutazione, specie alla luce delle opportune garanzie che devono essere offerte, nell’ambito dell’autonomia, agli utilizzatori dei prodotti e servizi universitari e, più in generale, alla società. Sebbene l’Osservatorio per la valutazione del sistema universitario italiano abbia svolto un ruolo di parziale supplenza in questo campo, esso è stato finora caricato di una moltitudine di altri compiti che fuoriescono dalla valutazione esterna. D’altronde, non sembrano sin qui compiutamente precisati per questa struttura le competenze ed i contorni operativi che sarebbero desiderabili per una organica attività di valutazione esterna, nè il quadro di certezze (procedure, obiettivi ed effetti) che è necessario per una positiva interazione tra valutazione esterna ed interna.

      Si pone pertanto l’esigenza di dare compiuta definizione istituzionale ed operativa ad un organismo di valutazione esterna che, sul modello di quanto già avviene nella maggior parte dei paesi europei, sia incaricato di periodiche attività di valutazione ex post delle singole istituzioni. Tale compito potrebbe essere inquadrato in un’ottica più generale di contrattualizzazione del rapporto fra MURST e singolo ateneo e trovare nell’ accordo di programma, previsto dal comma 6 della l.537/93, lo strumento operativo più idoneo per una filosofia che voglia integrare la valutazione interna con quella esterna. In tale prospettiva, a fronte di obiettivi definiti e di risorse addizionali, la singola università si sottoporrebbe a valutazione esterna volta ad accertare se e in quale misura gli obiettivi previsti dal contratto sono stati raggiunti.

      Infine occorre segnalare che, anche in base al ragionamento svolto in precedenza in relazione alla contrattualità del rapporto studente-ateneo, alla differenziazione competitiva fra università ed alla adozione del sistema di crediti ETCS, appare urgente procedere nel campo della valutazione della qualità, sin qui largamente trascurato. Si suggerisce dunque che, per certificare dal punto di vista qualitativo i prodotti e servizi formativi e di ricerca via via realizzati, sia interesse degli stessi atenei promuovere attività interne di valutazione della qualità e richiedere delle periodiche valutazioni esterne in questo campo .


INDICE
  1. La filosofia dell'intervento
  2. Principi organizzativi generali
  3. Le principali linee di intervento. La proposta del Gruppo di lavoro
    A) I crediti didattici nel sistema universitario
    B) Struttura dell'ordinamento didattico
    C) La valutazione
    D) L’orientamento
    E) Coordinamento territoriale e differenziazione competitiva
    F) I collegamenti con gli altri i sistemi europei
    G) Conoscenze per il governo del sistema