PALAZZO DI CITTA'

Il sistema funzionò in questo modo sino al 1710, anno in cui Carlo III di Borbone permise ai nobili di eleggere i propri magistrati in assenza del popolo primario.
A partire dal 1721 l'elezione di tutte le cariche municipali, comprese quelle dei sindaci, furono anticipate da Agosto a Maggio. Nel 1797 l'ordinamento municipale subì radicali modifiche: il popolo minuto (massari ed operarij) aveva fatto pervenire al Re una serie di lamentele per il fatto che le cariche pubbliche venivano gestite da poche persone che a loro volte delegavano i cosiddetti servienti alla gestione delle stesse, i quali, non di rado, erano artefici di angherie e sopprusi. Il nuovo statuto dettava nuove norme per lelezione del decurionato, costituito da trenta componenti i quali, nella seconda o terza domenica d'Agosto di ogni anno avrebbero eletto tutti gli ufficiali della città in carica dal 1 Settembre successivo. La novità sostanziale risiedeva nel fatto che i sindaci da eleggere erano tre e non più due; infatti era stato aggiunto un sindaco in rappresentanza del popolo minuto. La designazione di ognuno dei tre sindaci spettava al decurione più anziano del rispettivo ceto nel caso la nomina no risultasse valida dopo tre designazioni, la competenza passava la decurione meno anziano che a sua volta aveva tre possibilità e eventualmente ad altri di volta in volta meno anziani. I tre sindaci si occupavano delle assise (cioé i prezzi) e della annona, specialmente il pane senza avvalersi di servienti. Potevano invece fruire della collaborazione di tre ufficiali chiamati eletti. Potevano affittare le gabelle e le altre rendite, imporre la tassa catastale, firmare i mandati di pagamento, questo statuto restò in vigore dal 1798 al 1806 anno in cui il regno fu occupato dai francesi che lo tennero sino 1815.
Con la Legge n.132 dell'8 Agosto 1806, il Re Giuseppe Napoleone, stabilì che nelle Università fossero nominati un sindaco e due eletti, con delega rispettivamente alla Polizia Municipale e alla supplenza del Sindaco.
Secondo questo ordinamento il decurionato comprendeva i capi famiglia iscritti nel ruolo di contribuenti. Ad essi spettava l'elezione del Sindaco e degli eletti. Una novità sostanziale della dominazione napoleonica risiede nella applicazione su tutto il territorio dello stato, senza eccezioni, delle medesime leggi generali. Dopo il congresso di Vienna si ebbe il ritorno a Napoli dei Borboni. Ferdinando II emanò la legge n.570 del 1816 che riconfermò nella persona di un solo sindaco la prima autorità del Comune. Veniva eletto dal decurionato attingendo in una terna di nomi da esso stesso formata. I tre designati dovevano avere età superiore ai 25 anni e non devevano far parte del decurionato. La carica era triennale. Con l'Unità d'Italia l'ordinamento comunale era soggetto alla legge n.3702 del 23 Ottobre 1859 del Regno di Sardegna, la quale prescriveva che il sindaco fosse nominato dal Re fra i consiglieri comunali e che avesse durata triennale tale procedura rimase invariata anche con la legge 2248 del 20 Marzo 1865, che unificò la legislazione amministrativa del Regno. Con la legge 5865 del 30 Dicembre 1888 la nomina del Sindaco veniva demandata al Consiglio comunale nei comuni con pi di 10.000 ab. Nel 1898 la carica divenne elettiva in tutti i comuni. Durante il periodo fascista, la carica di Sindaco fu abolita con la legge n.237 del 4 Febbraio 1926. Per essere poi ripristinata nel 1944 mediante un Regio Decreto. L'attuale legislazione prevede che l'elezione del Sindaco avvenga su base popolare.
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