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GLI STATUTI MURATTIANI PER LA CITTÀ DI BARI - 1814

REAL DECRETO (?) 1 dicembre 1814 Statuti per la regolare formazione del borgo di Bari.

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REAL DECRETO (?) 1 dicembre 1814

Statuti per la regolare formazione del borgo di Bari.

Napoli, 1 dicembre 1814
Attribuzioni della deputazione e suoi membri componenti:

Articolo 1

[Composizione e compiti della deputazione del borgo]
 

La deputazione composta di quattro notabili baresi, già proposta dall'intendente della provincia ed approvata da sua eccellenza il ministro dell'Interno nelle persone dei decurioni signori Andrea Miolli, Raffaele Tiberti Raquier, Nicola Caputi e Domenico Calia, si riunirà due volte la settimana in giorni ed ore determinate nella casa comunale e decurionale.
Questa, presieduta dal sindaco ch'è presidente nato della medesima, dovrà incaricarsi dell'osservanza rigorosa della pianta e degli statuti nelle costruzioni degli edifici del nuovo borgo. Riceverà le postulazioni di chi vorrà fabbricare e sentito il parere dell'ingegnere signor Gimma, autore del presente, fisserà le condizioni e delibererà finalmente dette concessioni sul modo che sarà trascritto negli articoli 6 e 10.

Articolo 2

[Il segretario e i suoi doveri]
 

Il cancelliere del comune farà le funzioni di segretario portando però dei registri distinti per l'opera indicata, redigerà i verbali delle sedute, registrerà le postulazioni, che conserverà in buon ordine, dopo di essere state cifrate e datate dalla deputazione. Conserverà i rapporti dell'ingegnere direttore e terrà registro delle deliberazioni prese su di esse.
I verbali delle sedute ed i registri accennati vanno scritti sopra libri diversi. Tutte le carte sotto i differenti oggetti saranno conservate a fascetti con rispettive epigrafe indicative. Conserverà il real decreto organico, la pianta del borgo, la corrispondenza officiale e tutt'altro in separato armadio nella stanza delle sedute. Dovrà sostenere la corrispondenza che il presidente intraprenderà in conseguenza delle deliberazioni. L'intendente della provincia potrà tutte le volte che gli aggrada riunire la deputazione nell'intendenza alla di lui presenza ed allora farà egli le veci di presidente ed il sindaco quelle di vicepresidente.

Articolo 3

[La concessione per un suolo da edificare]
 

Le domande per concessione di suolo dovranno essere presentate al segretario della deputazione, il quale dovrà al momento rilasciare al petizionario un certificato dichiarando che il suolo chiesto non sia stato ad altri concesso precedentemente. La concessione per un suolo richiesto non potrà essere differita oltre otto giorni dopo presentata la domanda e essendovi più domande per uno stesso suolo, la concessione avrà luogo precedente accenzione di candela, in un incanto unico con l'avviso ai soli petizionari.

Articolo 4

[La politica dei suoli]
 

Il comune dovrà fin da ora acquistare subito tutti i fondi destinati alla formazione del nuovo borgo, senza aver riguardo se i proprietari vogliano o no fabbricare nei loro proprii terreni. A far ciò essendovi già un'autorizzazione sovrana, la deputazione si incaricherà di far eseguire le scritture fra il comune e le corporazioni e proprietari senza di alcuna ingerenza del magistrato amministrativo contenzioso. Se il vorranno ne faranno poi la domanda e ne diverranno concessionari a norma di ciò ch'è stato notato nell'articolo 3. Il comune si costituirà debitore del canone verso le corporazioni morali come pure debitore del prezzo capitale o del canone verso i particolari proprietari. Saranno subito tracciate le strade principali e secondarie: fino a che i terreni continueranno a rimanere nello stato attuale di coltura, se ne incasserà la rendita dal cassiere comunale portandone un registro separato da quello dell'amministrazione comunale. Egli in vista dei mandati della deputazione pagherà i canoni dovuti alle corporazioni morali ed ai particolari. Quindi il comune concederà i suoli e diverrà creditore a fronte dei concessionari. Si dovrà dunque aprire un conto dal segretario della deputazione e dal cassiere comunale di dare ed avere, con tutta la possibile precisione.

Articolo 5

[I contratti di censuazione dei suoli]
 

Avendo sua maestà con real decreto del 25 aprile 1813 autorizzate le censuazioni, i contratti saranno eseguiti dalla deputazione senza alcuna ingerenza del consiglio d'intendenza. Quanto poi al patto dell'affrancazione sarà nei contratti stipulato per norma generale che il canone non potrà affrancarsi se non dopo lo spazio di anni trenta a norma dell'articolo 530 del codice civile.

Articolo 6

[Limiti dei suoli censiti]
 

Stipulato il contratto l'architetto direttore dovrà limitare il suolo censito con termini lapidei, che segneranno non solo l'ambito del medesimo, ma benanche il livello della strada ed il punto donde il prospetto dell'edificio dovrà sorgere.

Articolo 7

[Le isole del borgo, i suoi edifici, il canone del suo suolo e il controllo dell'architetto direttore]
 

Il censo da pagarsi da ogni acquistante sarà fissato a ragione di canna quadra di palmi 64 quadrati a misura napoletana come nel modo appresso. In ogni isola qualunque la lunghezza di fronte di ciascun lato dovrà essenzialmente corrispondere ad una proporzionata superficie dello stato intermedio, che sarà destinato ad uso di cortile o di giardino. Questa proporzione sarà regolata in modo che abbia ad osservarsi nel complesso degli edifici che comporranno l'isola e specialmente le facciate sporgenti sulle strade una disposizione simmetrica, la quale consiste principalmente in ciò che la ricorrenza dei piani di un edificio sia nella stessa orizzontale dei piani dell'edificio contiguo. Anche le mostre delle porte, dei portoni e delle finestre (quantunque varie) dovranno però essere di buon gusto a giudizio dell'architetto direttore, al quale in tutto è affidata questa nuova opera.
Il suolo così del cortile che del perimetro sarà uniformemente e senz'alcuna distinzione soggetto al medesimo canone di ogni canna quadrata. Il canone essere deve proporzionato non meno al valore del suolo, che alla perdita cui anderà il comune soggetto per tutt'i siti addetti a strade e piazze e spese di basolato, acquedotti, riverberi ed altro. Quindi i suoli degli edifici che avranno il loro fronte sulla piazza di mare, sulla piazza centrale e sulla grande strada che dalla piazza condurrà a S. Francesco di Paola saranno censiti a grana 45 l'anno per ogni canna quadrata ed a grana 30 l'anno quelle di tutte le altre isole interne col rilascio però del quinto in compenso del contributo fondiario che i censuarii saranno del dovere di pagare o bonificiare al comune al di là dell'acquisto.

Articolo 8

[Norme edilizie per l'igiene del borgo]
 

Ogni edificio dovrà avere nel suo interno i recipienti delle materie coverti e disposti in modo che nel pulirsi non ingombrino le strade, come altresì avrà i canali delle acque lorde colle bocche sporgenti nell'interno dell'edificio in comunicazione con i condotti pubblici sottoposti alle strade che si costruiranno dal comune.

Articolo 9

[I tempi per l'inizio dell'edificazione sui suoli censiti]
 

I concessionari dopo la stipola delle cautele dovranno fare gli ammanimenti dei materiali e dopo due mesi al più tardi dovranno intraprendere la edificazione; in caso opposto sarà di diritto risoluto il contratto, il suolo sarà conceduto ad altri ed il primo concessionario manchevole sarà tenuto sborsare per multa l'importo del canone di cinque anni a favore del comune.

Articolo 10

[I tempi per il completamento del pianterreno e del primo piano dei nuovi edifici del borgo]
 

Fra un anno dopo i due suddetti mesi dovrà essere terminato il pianterreno e per tutto il 1816 al più tardi dovrà trovar compito il primo piano superiore, ciò s'intende di semplice fabbrica rustica. In ciascuno di questi due casi d'inadempimento il comune proseguirà egli la edificazione in danno del censuatario, il quale sarà inoltre multato dell'importo di anni dieci di canone a favore del comune.

Articolo 11

[I tempi per la costruzione dei piani superiori al primo per i nuovi edifici del borgo]
 

I piani superiori al primo saranno costruiti in quel corso di tempo che piacerà agli edificanti.

Articolo 12

[La raccolta delle acque piovane]
 

Le grondaie dei nuovi edifici saranno costrutte in modo che le piovane raccolte sulle coverture non piombino sulle strade.


Trascrizione, impaginazione e link: Maurizio Mastrorilli, 2001 -

Per informazioni, suggerimenti e collaborazioni: bsc@rilievo.poliba.it