POLITECNICO DI BARI

REGOLAMENTO PER IL TUTORATO

Art. 1- Istituzione del tutorato

Il Politecnico di Bari istituisce, secondo quanto disposto dalia Legge 341/90, art. 13, il servizio di tutorato al fine di orientare e assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi, di renderli attivamente partecipi al processo formativo, di rimuovere gli ostacoli a una proficua frequenza dei corsi, anche attraverso iniziative e interventi rapportati alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli.

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 12, comma 6, dello Statuto del Politecnico.

Art. 2 - Attribuzioni istituzionali

L'attività di tutorato rientra tra i compiti istituzionali dei professori e dei ricercatori universitari come parte integrante dell'impegno didattico previsto dalla normativa vigente.

Dall'attività di tutorato possono essere esonerati su richiesta, il Rettore, i Prorettori, i Presidi di Facoltà e i Direttori di Dipartimento.

Art. 3 - Articolazione del servizio di tutorato

I Consigli dei Corsi di Laurea e dei Corsi di Diploma (di seguito, Consigli dei Corsi di Studio) esercitano funzioni di programmazione, di supervisione e di controllo del servizio di tutorato.

Nelle Facoltà in cui è presente un solo Corso di Studi, tali funzioni sono esercitate dai Consiglio di Facoltà.

In particolare, i Consigli dei Corsi di Studio sono responsabili dell'organizzazione e del funzionamento del tutorato e determinano la ripartizione annuale dei compiti di tutorato nell'ambito della programmazione didattica.

Ciascun Corso di Studio approva, all'inizio di ogni anno accademico, l'elenco dei tutori. Questo comprende, per i Corsi di Laurea, tutti i docenti titolari di un insegnamento indicato nel Manifesto degli Studi e i ricercatori confermati afferenti al Corso di Laurea. Non ne fanno parte i docenti supplenti e i ricercatori non confermati. Per i Corsi di Diploma, l'elenco dei tutori comprende tutti i docenti cui sia stato conferito un insegnamento indicato nel Manifesto degli Studi.

I docenti titolari di insegnamenti accorpati e afferenti a più Corsi di Studio e i ricercatori confermati presenti in più Corsi di Studio devono optare, ai fini del tutorato, per un unico Corso e l'opzione, ai fini del tutorato, viene comunicata ai Presidenti dei Consigli dei Corsi di Studio interessati.

Entro il 31 gennaio, in ogni Corso di Studio la Commissione di cui all'Art. 4 suddivide il numero delle matricole in parti uguali fra i tutori afferenti lo Stesso Corso di Studio. Ogni studente, da quel momento, di norma, sarà seguito per tutto il corso degli studi da un unico tutore. Una eventuale sostituzione del tutor può avvenire solo su deliberazione della Commissione di cui all'Art. 4, sentito anche il parere del nuovo tutore.

Art. 4 - Commissioni dei Corsi di Studio per il tutorato.

Presso ciascun Corso di Studio viene istituita una Commissione per il Tutorato, composta da due professori di prima fascia, due di seconda fascia, due ricercatori confermati e dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Corso di Studio. Tale Commissione è coordinata dal professore più anziano nel ruolo. Il compito della Commissione è quello di coordinare il complesso delle attività di tutorato e verificarne l'attuazione.

Inoltre, la stessa Commissione dovrà curare quanto previsto ai comma a) e b) dell'art.6.

Le votazioni per la formazione della Commissione, ai sensi dell'art. 70, comma 6, dello Statuto, sono tenute all'interno del Consiglio di Corso di Studio, in occasione dell'insediamento del Presidente.

La Commissione dura in carica tre anni.

Art. 5 - Coordinamento del Politecnico

E' istituita la Commissione Centrale per il Tutorato, che assume funzioni di coordinamento e supporto alle attività tutoriali.

Fanno parte di tale Commissione:

La Commissione Centrale per il 'Tutorato opera in collegamento con il servizio di orientamento, allorché istituito, o con il responsabile dell'orientamento del Politecnico, nonché con gli organismi di sostegno al diritto allo studio e con le rappresentanze degli studenti, concorrendo alle complessivi esigenze di formazione culturale degli studenti e alla loro compiuta partecipazione alle attività universitarie.

Art. 6 - Contenuti del tutorato

Fatti salvi i compiti istituzionali dei singoli docenti, i contenuti dell'attività di tutorato sono i seguenti:

a) informazione generale sull'organizzazione logistica, burocratica, amministrativa del Politecnico e sugli strumenti del diritto allo studio;

b) informazione e assistenza utili per la formazione: quali sono le opportunità esistenti di carattere culturale (attività culturali e facilitazioni per gli studenti), ricreativo, sportivo, didattico (biblioteche, archivi), formativo (borse di studio anche per l'estero);

c) informazione sul corso di laurea e di diploma, per conoscerne i principali contenuti, gli obiettivi formativi, le competenze di base necessarie per frequentare gli insegnamenti, i metodi di studio;

d) assistenza alla elaborazione del piano di studio, per approfondire i criteri di scelta e le modalità di predisposizione del curriculum universitario;

e) assistenza alla proficua frequenza dei corsi;

i) assistenza alla scelta della tesi di laurea, per valorizzare le competenze, le attitudini gli interessi dello studente;

g) assistenza per favorire il collegamento con il mondo del lavoro.

Art. 7 - Norme transitorie.

In prima applicazione del presente regolamento, le Commissioni di cui all'art. 4 sono istituite entro 30 giorni dalla emanazione del Regolamento.

Per l'anno accademico 1997/98 la Commissione prevista dall'art.4 del presente Regolamento, relativamente alla II Facoltà di Ingegneria di Taranto sarà composta da due professori di I fascia, due ricercatori e due rappresentanti degli studenti.

Inoltre, per l'anno accademico 97/98, per la Facoltà di Ingegneria di Taranto l'attività di tutorato potrà essere svolta anche dai ricercatori non confermati.

Il servizio di tutorato viene istituito per 1'anno accademico in corso solo per gli studenti immatricolati nello stesso anno, e sarà anno per anno esteso ai nuovi immatricolati.