Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 1998
INVITO ALLA PRESENTAZIONE DI PROGETTI
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RICERCA
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168: "Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica";
VISTA la legge 17 febbraio 1982, n. 46: "Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale" e, in particolare, gli artt. 8-13 che disciplinano i Programmi Nazionali di Ricerca;
VISTO l'art. 15, terzo comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sulla formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, lett. b), che, a seguito della soppressione del CIPI, ha attribuito al Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica l'approvazione dei Programmi Nazionali di Ricerca di cui all'art. 8 della legge n. 46/82, già di competenza del soppresso CIPI;
VISTO il Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
VISTO il Decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modifiche e intergrazioni, che, in attuazione della legge 17 gennaio 1994, n. 47, detta nuove disposizioni in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia;
VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica n. 954 del 8 agosto 1997, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 232 alla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 19 novembre 1997, e recante le "Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo Speciale per la ricerca applicata";
VISTO, in particolare, l'art. 7 del predetto decreto che disciplina i Programmi nazionali e i contratti di ricerca;
VISTO il decreto n. 457-Ric. del 5 marzo 1998, registrato alla Corte dei Conti il 29 aprile 1998, con il quale il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ha approvato il Programma Nazionale di Ricerca e Formazione per il settore dei beni Culturali e Ambientali per un intervento massimo di 75.000 milioni di Lire;
RITENUTA la necessità di procedere alla pubblicazione del decreto dirigenziale di invito alla presentazione di progetti, in conformità con le disposizioni dell'art. 7 del citato DM. n. 954 del 8 agosto 1997;
Articolo 1
1. I soggetti di cui all'art. 2 della Legge n. 46/82, e successive integrazioni - così come richiamati all'art. 3 del DM n. 954 del 8 agosto 1997, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 232 alla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 19 novembre 1997, e recante le "Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo Speciale per la ricerca applicata" - sono invitati a presentare progetti per l'esecuzione delle sottoelencate tematiche in cui si articola il Programma Nazionale di ricerca e formazione nel settore dei Beni Culturali e Ambientali.
AREA CONSERVAZIONE
Tema n. 1: Nuovi sistemi di indagine e diagnosi
Il progetto deve prevedere:
Lo sviluppo di tecnologie e strumenti
finalizzati alla conservazione di beni culturali e mirati alla messa a
punto di sistemi avanzati di indagine e diagnosi tecnico
scientifica. La ricerca deve riguardare uno o più dei seguenti
campi applicativi: beni mobili e/o immobili appartenenti ai patrimoni
archeologico, architettonico, storico, artistico, paesistico,
bibliografico-documentale, con particolare riferimento all'analisi e
caratterizzazione del degrado dei materiali costitutivi e alle
problematiche connesse con i rischi ambientali e di grandi
calamità naturali. I sistemi da sviluppare possono considerare
l'ottimizzazione delle tecniche diagnostiche esistenti e/o la messa a
punto di nuove metodologie e apparecchiature, ivi incluse quelle
mobili, per analisi distruttive, microinvasive, non
distruttive. Possono essere inoltre considerati: impiego innovativo di
sistemi informativi territoriali coordinati, anche basati su tecniche
di telerilevamento, per la gestione delle caratteristiche paesistiche,
urbanistiche e monumentali anche ai fini della valutazione dei rischi;
sensoristica; metodologie e apparecchiature per l'analisi e la
caratterizzazione del danno biotico, per indagini sul microclima, per
prospezioni. La realizzazione e la dimostrazione di
funzionalità dei sistemi sviluppati attraverso interventi per
applicazioni sul campo, in scala significativa per la validazione. La
verifica di compatibilità dei sistemi sviluppati con lo
specifico bene considerato e l'ambiente, la valutazione
tecnico-economica in relazione ai benefici attesi, la verifica di
trasferibilità industriale.
Tema n. 2:Nuovi sistemi di intervento
Il progetto deve prevedere:
Lo sviluppo di tecnologie e strumenti
finalizzati alla conservazione di beni culturali e mirati alla messa a
punto di sistemi avanzati di intervento. La ricerca deve riguardare
uno o più dei seguenti campi applicativi: beni mobili e/o
immobili appartenenti ai patrimoni archeologico, architettonico,
storico, artistico, paesistico, bibliografico-documentale, con
particolare attenzione agli aspetti di reversibilità e
compatibilità con il bene stesso. I sistemi da sviluppare
possono comprendere: messa a punto di metodi di calcolo mirati per
l'analisi strutturale statica e dinamica di beni appartenenti ai
patrimoni archeologico e architettonico a rischio di eventi sismici
con particolare riferimento alla definizione di nuove soluzioni per il
consolidamento strutturale, ivi incluso l'impiego innovativo di
tecniche e materiali tradizionali; messa a punto di trattamenti e
prodotti innovativi, quali ad esempio coloranti, detergenti, leganti,
protettivi, rivestimenti, anticorrosivi, antiossidanti,
deumidificanti, deacidificanti, nonché diserbanti, disinfettanti e
disinfestanti a ridotto impatto ambientale, anche basati su principi
di azione fisica; messa a punto di tecniche di recupero e
ricostruzione di beni storici, artistici e bibliografico-documentali
di natura audiovisiva e/o testuale, anche su supporto digitale. La
realizzazione e la dimostrazione di funzionalità dei sistemi
sviluppati attraverso interventi per applicazioni sul campo, in scala
significativa per la validazione. La verifica di compatibilità
dei sistemi sviluppati con lo specifico bene considerato e l'ambiente,
la valutazione tecnico-economica in relazione ai benefici attesi, la
verifica di trasferibilità industriale.
AREA VALORIZZAZIONE
Tema n. 3: Gestione
Il progetto deve prevedere:
Sviluppo di tecnologie e strumenti
finalizzati alla valorizzazione di beni culturali e mirati alla messa
a punto di sistemi avanzati di gestione dei beni considerati. La
ricerca deve riguardare uno o più dei seguenti campi
applicativi: beni mobili e/o immobili appartenenti ai patrimoni
archeologico, architettonico, storico, artistico, paesistico,
bibliografico-documentale, con particolare riguardo alla
trasformazione della qualità e quantità dei servizi
offerti da soggetti pubblici o privati operanti nel settore. I sistemi
da sviluppare, dotati di interfacce aperte con caratteristiche
adattative per garantire la più elevata interoperabilità
nonché rispondenza alle esigenze di fasce differenziate di utenti,
devono tener conto delle principali realizzazioni e relativi standard
già in uso negli specifici settori. I sistemi da sviluppare
possono considerare: messa a punto di nuove soluzioni attinenti la
logistica, quali l'ottimizzazione dei flussi di accesso, l'assistenza
ai disabili, il miglioramento del controllo e della sicurezza, il
monitoraggio dello stato di conservazione dei beni. Le soluzioni
tecnologiche previste devono avere caratteristiche di non
invasività, di mimetismo, di ergonomia tali da armonizzarsi con
il bene, minimizzando l'impatto sul medesimo. I sistemi da sviluppare
possono considerare inoltre: la programmazione delle manutenzioni e
della gestione operativa delle risorse, ivi incluso l'utilizzo mirato
del volontariato ed il coinvolgimento di residenti nel territorio; la
riorganizzazione delle istituzioni scientifico-culturali in sistemi
territoriali a rete, aperti alla partecipazione di altri soggetti
pubblici o privati, e in centri di consulenza e assistenza
tecnico-scientifica. Possono infine essere considerati: sviluppo di
sistemi avanzati per la gestione di servizi distribuiti e per la
fornitura di documenti e informazioni; messa a punto di sistemi e
strumenti bibliografici per il recupero, in formato standardizzato, di
consistenti nuclei di dati catalografici correnti e retrospettivi, di
specifico interesse scientifico e documentario. La realizzazione e la
dimostrazione di funzionalità dei sistemi sviluppati attraverso
interventi per applicazioni sul campo, in scala significativa per la
validazione. La verifica di compatibilità dei sistemi
sviluppati con lo specifico bene considerato e l'ambiente, la
valutazione tecnico-economica in relazione ai benefici attesi, la
verifica di trasferibilità industriale.
Tema n. 4: Comunicazione
Il progetto deve prevedere:
Sviluppo di tecnologie e strumenti
finalizzati alla valorizzazione di beni culturali e mirati alla messa
a punto di sistemi avanzati di comunicazione e networking dei beni
considerati. La ricerca deve riguardare uno o più dei seguenti
campi applicativi: beni mobili e/o immobili appartenenti ai patrimoni
archeologico, architettonico, storico, artistico, paesistico,
bibliografico-documentale, con particolare riguardo alla circolazione
e scambio dei prodotti e dei servizi culturali. I sistemi da
sviluppare, dotati di interfacce aperte con caratteristiche adattative
per garantire la più elevata interoperabilità nonché
rispondenza alle esigenze di fasce differenziate di utenti, devono
tener conto delle principali realizzazioni e relativi standard
già in uso negli specifici settori. I sistemi da sviluppare
possono considerare: progettazione di soluzioni informatiche mirate
alla realizzazione di una rete nazionale dei patrimoni audiovisivi e
testuali, caratterizzata da elevati requisiti di riservatezza,
sicurezza, fault tolerance, impiego di sistemi avanzati per
l'esercizio di archivi multimediali integrati per la gestione di
informazioni diversificate, capaci di rappresentare relazioni
complesse e trattare vaste quantità di dati. I sistemi da
sviluppare possono considerare inoltre: messa a punto di procedure per
la realizzazione di documenti destinati all'electronic publishing di
alta qualità e dei relativi metodi di certificazione; messa a
punto di una metodologia di electronic commerce utilizzabile nel
comparto beni e servizi culturali; messa a punto di programmi e kit
informatici dotati di supporto intelligente per l'accesso guidato ai
documenti ed alle informazioni accessibili via rete; messa a punto di
supporti interattivi formativi e didattici per utenti di livello
culturale diversificato. La realizzazione e la dimostrazione di
funzionalità dei sistemi sviluppati attraverso interventi per
applicazioni sul campo, in scala significativa per la validazione. La
verifica di compatibilità dei sistemi sviluppati con lo
specifico bene considerato, la valutazione tecnico-economica in
relazione ai benefici attesi, la verifica di trasferibilità
industriale.
Tema n. 5: Fruizione
Il progetto deve prevedere:
Sviluppo di tecnologie e strumenti
finalizzati alla valorizzazione di beni culturali e mirati alla messa
a punto di sistemi avanzati di fruizione. La ricerca deve riguardare
uno o più dei seguenti campi applicativi: beni mobili e/o
immobili appartenenti ai patrimoni archeologico, architettonico,
storico, artistico, paesistico, bibliografico-documentale, con
particolare riguardo alla promozione di forme di "consumo" culturale e
alla loro integrazione con altri aspetti del terziario avanzato, quali
il turismo. I sistemi da sviluppare, dotati di interfacce aperte con
caratteristiche adattative per garantire la più elevata
interoperabilità nonché rispondenza alle esigenze di fasce
differenziate di utenti, devono tener conto delle principali
realizzazioni e relativi standard già in uso negli specifici
settori. I sistemi da sviluppare possono considerare: progettazione di
una soluzione informatica interattiva, eventualmente distribuita e/o
mobile, per l'assistenza agli utenti nella pianificazione dei percorsi
di lettura, visita o studio; messa a punto di un sistema flessibile e
interattivo per l'accesso, la consultazione facilitata e la ricerca
di relazioni specifiche all'interno di archivi e banche dati sia
testuali che multimediali; messa a punto di sistemi di restituzione
ad alte prestazioni di documenti cartacei o audiovisivi. La
realizzazione e la dimostrazione di funzionalità dei sistemi
sviluppati attraverso interventi per applicazioni sul campo, in scala
significativa per la validazione. La verifica di compatibilità
dei sistemi sviluppati con lo specifico bene considerato, la
valutazione tecnico-economica in relazione ai benefici attesi, la
verifica di trasferibilità industriale.
2. Ciascun tema deve essere completo di attività di formazione di ricercatori e tecnici altamente qualificati con competenze specifiche nelle predette tematiche di ricerca.
3. La durata massima delle attività di ricerca e formazione non deve superare i trentasei mesi.
1. Per il finanziamento dei progetti di ricerca e formazione afferenti le tematiche indicate al precedente articolo 1, e selezionati secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli del presente decreto, il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica interviene nelle forme e nelle misure stabilite dal richiamato DM n. 954 del 8 agosto 1997, rispettivamente all'art. 7, comma 4, per la ricerca e all'art. 7, comma 9, per la formazione.
2. L'ammontare massimo delle risorse destinate al finanziamento dei progetti predetti è stabilito in 75.000 milioni di Lire, ai sensi del DM n. 457.Ric del 5 marzo 1998.
3. Saranno considerati ammissibili i progetti che prevedano attività di ricerca di costo preventivato non inferiore a 2 miliardi di Lire e attività di formazione di costo non superiore al 10% di quello della ricerca.
1. Ciascun progetto, a pena di inammissibilità, deve riguardare l'esecuzione di una sola delle tematiche elencate al precedente articolo 1, assicurando lo sviluppo di tutte le attività necessarie per il conseguimento degli obiettivi di ricerca e formazione stabiliti dalla tematica stessa.
2. Ciascun progetto deve riguardare l'esecuzione di attività che non siano già state effettuate, che non siano in corso di svolgimento da parte del soggetto proponente, e che non costituiscano oggetto di altri interventi pubblici.
3. L'attività di formazione, finalizzata esclusivamente all'apprendimento, deve prevedere un impegno a tempo pieno da parte del soggetto in formazione per tutta la durata del percorso formativo proposto, con esclusione di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato.
4. Le attività di ricerca e formazione devono essere svolte in Italia e dal soggetto proponente, salvo quanto disposto al successivo comma 5 del presente articolo.
5. Il progetto può prevedere che l'esecuzione di parte delle attività di ricerca e formazione venga affidata a terzi e/o venga svolta all'estero, sia in centri del proponente, sia presso terzi. In particolare, per l'esecuzione delle attività di formazione i soggetti proponenti devono obbligatoriamente avvalersi anche di strutture universitarie, pubbliche o private, nazionali, comunitarie o internazionali e/o delle società di ricerca costituite con i mezzi del Fondo Speciale per la Ricerca Applicata. Il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica comunque si riserva di autorizzare le proposte di affidamento a terzi e di svolgimento all'estero sia delle attività di ricerca sia di formazione.
6. Ciascun progetto può essere presentato congiuntamente da una pluralità di soggetti, purchè ammissibili ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, ai fini dell'eventuale stipula di un contratto cointestato.
1. Per le modalità di selezione e gestione dei progetti si osserveranno le disposizioni richiamate all'art. 7, comma 3, del DM n. 954 del 8 agosto 1997. In particolare, ai fini della verifica dell'affidabilità economico-finanziaria del proponente, dovrà tenersi conto esclusivamente del parametro di cui alla lettera b) dell'Allegato 1 al decreto stesso.
2. La valutazione per l'ammissibilità al finanziamento dei progetti sarà effettuata, anche in forma comparata, sulla base dei seguenti profili:
3. In relazione alle risorse disponibili, sarà data priorità alla necessità di assicurare lo svolgimento di tutte le tematiche previste dal presente decreto.
1. I progetti devono essere redatti secondo gli schemi riportati in allegato al richiamato DM n. 954 del 8 agosto 1997, e disponibili anche sul sito WEB del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica all'indirizzo: www.murst.it. Le informazioni richieste nei suddetti schemi devono riguardare tutte le strutture partecipanti all'esecuzione del progetto, ad eccezione delle autocertificazioni le quali occorrono esclusivamente per il soggetto proponente.
2. La domanda di finanziamento, su carta da bollo, deve pervenire, a pena di inammissibilità, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure possono essere presentati direttamente, entro e non oltre il giorno 24 luglio 1998, ore 18.00, presso il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.
3. I termini per l'espletamento del procedimento istruttorio decorrono dal giorno successivo alla data fissata quale termine per la presentazione dei progetti.
4. Il progetto, composto da un originale più quattro copie, deve essere contenuto in un unico plico sigillato indirizzato a:
Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica - Dipartimento dello Sviluppo e il Potenziamento dell'Attività di Ricerca - Ufficio III - Piazza Kennedy, 20 - 00144 Roma.
5. La data di presentazione dei progetti è stabilita dal timbro apposto all'atto della ricezione dal competente ufficio.
6. Tutto il materiale trasmesso, considerato rigorosamente riservato, verrà utilizzato solo dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica per l'espletamento degli adempimenti connessi alle assegnazioni di cui al presente decreto.
7. I proponenti dovranno fornire in qualsiasi momento, su richiesta del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal Ministero stesso.
1. Il decreto ministeriale di concessione del finanziamento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
1. Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente decreto, si osservano le disposizioni contenute nell'art. 4 del DM n. 954 del 8 agosto 1997. Roma, 20 maggio 1998