Si potrebbe tranquillamente affermare che la teledidattica sia nata con l’arrivo della telecamera. A qualsiasi studente è apparso logico riprendere la lezione per sostituire il quaderno di appunti o per far ascoltare la lezione al compagno assente, ma per i docenti si trattava di un atto da codice penale.
È legale registrare una lezione ?
La prima questione da trattare riguarda il diritto penale e la lesione dell’altrui privacy. Il prof può vietare di registrare la sua spiegazione adducendo come motivazione il rispetto della sua riservatezza? Assolutamente no. A fornire questo chiarimento è stata, innanzitutto, la Cassazione secondo cui è sempre lecito registrare una conversazione intrattenuta con altre persone, anche se queste non ne sono al corrente e, quindi, non hanno fornito il proprio consenso. L’unica accortezza di chi decide di registrare è di non allontanarsi dal luogo ove avviene la discussione, ingenerando negli altri la convinzione che il loro dialogo resti riservato.
Con riferimento poi alla registrazione delle lezioni universitarie, anche il Garante della Privacy ha fornito il medesimo parere. Secondo l’Authority, infatti, lo studente può filmare il video o registrare l’audio di una spiegazione tenutasi all’università, o di un intero corso, purché lo faccia per lo studio personale e, in ogni caso, nel rispetto della dignità e dell’immagine del docente. Questo segnica che:
- non si possono usare i filmati o le registrazioni per scopo di lucro (ad esempio, realizzando delle mini guide video-audio da vendere agli altri colleghi di corso) o per scambiarle con quelle realizzate da altri studenti;
- non si possono usare i filmati per prendere in giro il professore (magari con un doppiaggio che lo metta alla berlina);
- non si possono realizzare dei corsi online o dei video da diffondere su internet (ad esempio, su YouTube o Facebook) o su una chat WhatsApp, salvo vi sia il consenso delle persone riprese.