SCHEDA STORICA
- L’area dello stabilimento “Fibronit”, sito in Bari in via Caldarola, è stata utilizzata per circa cinquanta anni anche come discarica dei rifiuti della lavorazione, consistenti in polveri e fibre, sia di cemento che di amianto, nonché di scarti di manufatti contenenti amianto.
- In data 02.02.1995, il N.O.T.A. (Nucleo Operativo territorio e Ambiente) della Provincia di Bari effettuava un sopralluogo limitatamente all'area sud dello stabilimento (c.d. area nuova di stoccaggio, a ridosso del cavalcavia di via Omodeo) ove erano ancora ammassati diversi quantitativi di manufatti in cemento-amianto.
- In quell'occasione, gli agenti verbalizzanti prendevano atto della presenza di "ingenti quantitativi di rifiuti ammassati sul suolo" ed "in pezzettatura diversa" , di un danno generale ambientale di "vaste proporzioni" , e rilevavano altresì la necessità di operazioni di carotaggio per l'accertamento dell’inquinamento anche nel sottosuolo.
- Successivamente, dopo alterne vicende, Il Sindaco di Bari, a sua volta, preso atto delle documentazioni trasmesse dalla Procura presso la Pretura di Bari, provvedeva con propria ordinanza ad imporre all'Azienda Fibronit di effettuare i lavori per la messa in sicurezza provvisoria, come espressamente riferito con ordinanza del 22.05.1997.
- Tali opere, concluse nel 1999, non sono esaustive delle azioni necessarie previste per la messa in sicurezza definitiva dell’area, per cui il Comitato Cittadino Fibronit ha prodotto ai sensi di legge formale Atto di Diffida al Sindaco di Bari in data 18/01/2001.
- I provvedimenti amministrativi necessari per la attuazione della bonifica per rimozione sono: diagnostica del sito ai sensi del D.L.471/99; progetto di bonifica e/o messa in sicurezza ex D.M. 471/99 e D.Lgs.22/97; autorizzazione e attuazione dei piani di lavoro al fine della sicurezza dei lavoratori e degli ambienti esterni in caso di rimozione dell’amianto ex D.Lgs.277/91; autorizzazioni al trasporto e allo smaltimento del materiale contaminato ex D.Lgs.22/97; ottenimento del certificato di restituibilità del sito ex D.Lgs.22/97. Alla data odierna non vi è alcuna iniziativa nota del Sindaco di Bari, neanche susseguente all’Atto di Diffida già richiamato, che attui i vari dispositivi legislativi sopra richiamati.
- Eventuali operazioni di rimozione del suolo liberebbero nell’aria le polveri e fibre di amianto.
- Non vi sono precedenti di rimozioni di suoli contaminati da amianto effettuati in condizioni di sicurezza.
- Non si è a conoscenza di metodologie che permettano l’asporto di suolo contaminato da amianto in condizioni di assoluta sicurezza, sia per i lavoratori che per la cittadinanza.
- Sia la normativa in materia che la letteratura scientifica sostengono che l’intervento tramite rimozione è la tecnica più pericolosa, perché comporta seri rischi alla salute.
- Non è stato mai permesso ad alcuno di edificare su terreni contaminati da amianto al suolo e in profondità, né in Europa e né altrove.
- Sia in Europa che altrove, nei casi di suoli contaminati come la ex Fibronit di Bari, la messa in sicurezza per confinamento è stato l’unico modo per avere certezza assoluta che si evitino dispersioni di amianto nell’ambiente.
- La messa in sicurezza tramite copertura di un sito contaminato da amianto è il procedimento più semplice, più sicuro (e date le dimensioni dell’area anche più economico) e di cui si ha già una consolidata esperienza, sia in Italia che all’estero.
- Le opere di messa in sicurezza tramite copertura, confinamento e incapsulamento consentono la sicura inertizzazione dell’area contaminata da amianto ed in condizioni di assoluta sicurezza, sia per i lavoratori che per la cittadinanza.
- Si ha già l’esempio, in Italia, di uno stabilimento di produzione del cemento-amianto contaminato anche in profondità e che è stato riconvertito a verde pubblico ed è lo stabilimento “Eternit” di Casale Monferrato in Provincia di Alessandria.
- La scelta effettuata dalla Amministrazione Comunale di Bari, finalizzata a rendere edificabile il suolo dell’area dello stabilimento Fibronit di Bari, si è concretizzata attraverso l’approvazione di una lottizzazione edificatoria di cui alla delibera di approvazione n. 9294 del 23 Marzo 1994 e dell’inserimento dell’area ex-Fibronit nel Prusst denominato Città di Bari (di cui alla delibera della Giunta Comunale di Bari n.1024 del 16.07.1999 e del Consiglio Comunale di Bari del 06/10/2000), è incompatibile con la tutela della dei cittadini e un chiaro ed esplicito pericolo per i diritti inalienabili alla salute, incolumità e dignità dei cittadini prescritti dalla Costituzione Italiana. Infatti qualsiasi progetto di edificazione prevederebbe non la messa in sicurezza, ma la bonifica per rimozione e quindi l’esposizione della cittadinanza ad ulteriori pericoli.
- La riconversione a parco urbano o a verde pubblico (proposta in alternativa dal Comitato Cittadino Fibronit con istanza del 25/09/2000 rivolta al Sindaco di Bari) è l’unica soluzione proponibile per una reale altresì un modo per risarcire, almeno in parte, la cittadinanza barese dalla esposizione all’amianto cui è stata soggetta che per cinquanta anni durante e dopo l’attività dello stabilimento Fibronit di Bari.
- La riconversione a verde pubblico di una vasta area offrirebbe, inoltre, alla cittadinanza
un nuovo ed esteso parco all’interno dell’area metropolitana, carente di spazi a verde pubblico.
- Infine, la estrema pericolosità delle fibre di amianto presenti nell’area ex-Fibronit deriva non solo da eventuali iniziative edificatorie, ma dalla attuale e accertata (come sopra richiamato dalla relazione del N.O.T.A.) presenza di un notevole (e per il momento incalcolabile) quantitativo estremamente dannoso per la salute dei cittadini.