EQUIVALENZE DIDATTICHE: "REGOLE GENERALI"
utili ai fini del trasferimento dai VO al NO TRIENNALE
Ai fini del PASSAGGIO dal VO al NO, vale la NORMA GENERALE (evidenziata nelle rispettive tabelle di competenza) secondo cui a tutte le discipline del VO sono stati attribuiti 3 CFU per ogni 40 ORE di lezione in aula, da assegnare al relativo SSD (Settore Scientifico Disciplinare), in base al numero massimo di CFU ammessi dal Manifesto degli Studi.
Dunque, sono stati attribuiti:
6 CFU alle discipline di 80 ORE
9 CFU alle discipline di 120 ORE
12 CFU alle discipline di 120 ORE + LAB.
I LABORATORI, sulla base delle equivalenze già precedentemente stabilite nelle norme di passaggio al Manifesto 2000, verranno riconosciuti in base a criteri stabiliti in relazione allordinamento di provenienza.
La conoscenza della lingua inglese, che nel NO triennale impegna 3 CFU, viene automaticamente riconosciuta se è stata sostenuta la relativa prova di "IDONEITA" (così come denominata nei precedenti ordinamenti).
Si indicano, di seguito, le norme di passaggio relative ad ognuno dei VO (Vecchi Ordinamenti) ed, in dettaglio, ai casi particolari (per ogni ordinamento).
Tabella A passaggio dal V.O. di "ING. EDILE - Manifesto 2000" al N.O. TRIENNALE
Tabella B passaggio dal V.O. di "ING. EDILE - Ordinamento 96" al N.O. TRIENNALE
Tabella C passaggio dal V.O. di "ING. EDILE - Ordinamento 92" al N.O. TRIENNALE
Tabella D passaggio dal V.O. di "ING. EDILE - Civile-edile" al N.O. TRIENNALE
Per tutte le discipline non contemplate nelle relative tabelle o nellelenco che segue le stesse (per ogni ordinamento), si fa riferimento alla NORMA GENERALE di riconoscimento dei CFU, con la specifica che il numero massimo di CFU a scelta dello studente RICONOSCIBILI nel passaggio alla Laurea triennale (L), tra quelli in ESUBERO rispetto ai CFU già riconosciuti per le singole discipline, è 18, di cui nellordine:
a) 9 CFU derivanti dalle attività formative autonomamente scelte dallo studente;
b) 9 CFU derivanti dai CREDITI in ESUBERO e RICONOSCIUTI, nel NO, come ulteriori attività formative e tirocini (art. 10, comma 1, lett. f, D.M. 03/11/99 n. 509).