Ricognizione giuridica

Il Piano Regolatore Generale vigente tipizza le aree ex AFP come zona D3 "Zona per attività produttive". Viene di seguito riportato uno stralcio dell'elaborato 11 "Norme tecniche di esecuzione".

Norme tecniche di esecuzione

Titolo III - Zonizzazione

Capo IV – Zone destinate ad attività produttive

Art. 35 – zone produttive: suddivisione

Le zone produttive si suddividono in :

  • Zone per attività primarie di tipo E1, E2, E3;
  • Zone per attività secondarie di tipo D2 (artigianato di produzione);
  • Zone per attività secondarie di tipo D3 (industrie);
  • Zone per attività secondarie di tipo D4 (ASI).

Tali zone sono principalmente destinate all’industria e all’agricoltura.

Da tali zone è esclusa la residenza, ad eccezione di alloggi destinati alla custodia degli impianti od ai servizi connessi alla conduzione dei campi.

Art. 39 – zone per attività secondarie relative all’artigianato di servizio (D1)

Le zone per attività secondaria relative all’artigianato di servizio sono destinate alla concentrazione di unità locali operanti in stretti rapporto con la residenza.

Gli interventi edilizi in tali zone sono subordinati all’approvazione di uno strumento esecutivo esteso alla intera maglia di PRGC.

Tale strumento deve prevedere che non meno del 10% della superficie della maglia abbia la destinazione di cui all’art. 5 del D.I.M. 2/4/1968 e deve prescrivere:

Sf – superficie fondiaria minima del lotto: mq. 300;

Rc – rapporto di copertura max: 60% del lotto;

P – parcheggi: minimo 10% del lotto;

H – altezza massima: mt. 8;

Df – distanza tra i fabbricati non in aderenza: minimo mt. 10;

Iff – indice di fabbricabilità fondiaria massimo: mc/mq. 4;

Ds – distanza dalle strade: minimo mt. 5.

Nell’ambito della volumetria prescritta è consentito l’insediamento di residenze nella misura massima di due alloggi, per non più del 50% della volumetria, aventi le caratteristiche di legge dell’edilizia economica e popolare.

Art. 40 – Zone per attività secondarie relative all’artigianato di produzione (D2)

La zona per attività secondarie relative all’artigianato di produzione, al deposito, alle attività annonarie e simili, è destinata a consentire la concentrazione di unità locali agricole ed industriali, per la lavorazione ed il rapido inoltro delle merci e dei prodotti.

Gli interventi edilizi in tale zona sono subordinati alla approvazione di uno strumento urbanistico esecutivo esteso alla intera maglia di PRGC.

Tale strumento deve prevedere che non meno del 10% della superficie della maglia abbia la destinazione di cui all’articolo 5 del D.I.M. 2/4/1968 e deve prescrivere:

Sf – superficie fondiaria minima del lotto: mq. 500;

Rc – rapporto di copertura max: 40% del lotto;

P – parcheggi: minimo 15% del lotto;

H – altezza massima: mt. 8, salvo volumi speciali;

Df – distanza tra i fabbricati non in aderenza: minimo mt. 10;

Iff – indice di fabbricabilità fondiaria massimo: mc/mq. 2,50;

Ds – distanza dalle strade: minimo mt. 5.

Nell’ambito della volumetria prescritta sono consentiti alloggi di servizio per il personale per un volume massimo pari al 15% di quello complessivo.

Art. 41 – Zone per attività industriali (D3)

La zona per attività industriali costituente la maglia D3 è destinata, in coerenza con la sua localizzazione nel contesto del centro abitato, ad attività industriali (e/o di servizio all’industria) non inquinanti in termini né chimici (rifiuti solodi, liquidi, aeriformi) né fisici (acustici) né ambientali.

Ogni intervento di modificazione delle attuali strutture edilizie o di loro sostituzione, è subordinato all’approvazione di uno strumento urbanistico esecutivo esteso alla intera maglia di PRGC.

Tale strumento deve prevedere che non meno del 10% della superficie della maglia abbia la destinazione di cui all’articolo 5 del D.I.M. 2/4/1968 e deve prescrivere:

Sf – superficie fondiaria minima (dei lotti, se previsti): mq. 1000;

Rc – rapporto di copertura max: 40% del lotto;

P – parcheggi: minimo 20% del lotto;

H – altezza massima: mt. 8, salvo volumi speciali;

Df – distanza tra i fabbricati non in aderenza: minimo mt. 10;

Iff – indice di fabbricabilità fondiaria massimo: mc/mq. 3;

Ds – distanza dalle strade: minimo mt. 10.

Fino all’approvazione di tale strumento urbanistico esecutivo, sull’edificato esistente sono consentiti interventi edilizi diretti di manutenzione (ordinaria e straordinaria), di adeguamento ai cicli produttivi e di smontaggio delle strutture obsolete ed irrecuperabili.

 

Le possibili destinazioni d'uso consentite dalla norma sono pertanto, ad ampio spettro: "Attività industriali e/o di servizio all'industria", senza sovrapposizioni con le destinazioni delle zone D2 "Artigianato di produzione" e D1 "Artigianato di servizio" (di cui sono allegate le N.T.E.), ed il nucleo AS1, del tutto estraneo alle logiche insediative locali.

Il Programma Pluriennale di Attuazione, approvato all'unanimità dal Consiglio Comunale del 28/11/1996, indica esplicitamente l'inserimento della maglia D3 nelle aree da utilizzare per soddisfare il "fabbisogno di aree per gli addetti alle attività industriali/artigianali, commerciali, stimato per il quinquennio (1996-2001) in circa "nuovi" 16,87 ettari".

In coerenza con quanto evidenziato nella premessa contenuto nel paragrafo dedicato agli aspetti introduttivi della presenta proposta, pertanto, rilevante importanza assumono le attività di servizio alla produzione, tra le quali un ruolo sempre più strategico hanno quelle di prima professionalizzazione, di aggiornamento e di riqualificazione.