ANTONIO DADDABBO
  1. La tutela dei beni culturali.
"Sono da considerarsi beni culturali, qualunque sia la loro origine 0 il loro proprietario (cap. I, art. 1 della legge federale svizzera, del 6 ottobre 1966, sulla protezione dei beni culturali in caso di guerra) :
  1. i beni, mobili o immobili, di grande importanza per il patrimonio culturale, quali i monumenti di notevole valore architettonico, artistico o storico, religioso o laico, le zone archeologiche, i centri urbani che presentano un interesse storico o artistico, le opere di arte, i manoscritti, i libri o altri oggetti d'interesse artistico, storico o archeologico, come pure le collezioni importanti di libri, d'archivi o di riproduzioni dei beni sotto indicati;
  2. gli edifici la cui destinazione principale ed effettiva è di conservare o di esporre i beni culturali mobili indicati alla lettera a), le grandi biblioteche, i depositi degli archivi ed i ripari destinati ad accogliere, in caso di guerra, i beni culturali mobili indicati alla lettera a);
  3. i centri, detti centri monumentali, comprendenti un numero considerevole di beni culturali indicati alle lettere a) e b) ".
"Ogni Stato partecipante alla presente Convenzione (art. 4 della Convenzione per la protezione del patrimonio, culturale e naturale, mondiale del 23 novembre 1972) riconosce, come di primaria importanza, l'obbligo di garantire l'identificazione, la protezione, la conservazione, la valorizzazione e la trasmissione, alle generazioni future, del patrimonio culturale e naturale, citato agli art. 1 e 2, e situato nel proprio territorio. Esso s'impegna in tal senso sia con tutte le proprie risorse disponibili, sia, in caso di necessità, facendo ricorso all'assistenza ed alla cooperazione internazionale ".

"Le Parti contraenti (art. 3 della Convenzione dell'Aja, per la protezione dei beni culturali in caso di guerra, del 14 maggio 1954) s'impegnano a garantire, sin dal tempo di pace, la salvaguardia dei beni culturali, situati sul proprio territorio, contro i danni prevedibili di una guerra, e a prendere le misure di sicurezza più idonee".

"I servizi o le persone, responsabili delle misure di protezione, devono costituire, per i beni culturali immobili, particolarmente degni di protezione, delle collezioni di documenti tali da fornire tutte le informazioni indispensabili per il restauro o la ricostruzione di detti beni e trasmetterne la conoscenza ai posteri". (art. 10, cap. III della legge federale svizzera del 6 - 10 - 1966)

Nella prima Conferenza dei Partecipanti alla Convenzione dell'Aja, tenutasi a Parigi nel luglio 1962, si faceva esplicitamente cenno ai " negativi fotogrammetrici".

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