XIV Legislatura

Legge 16 ottobre 2003, n.291

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre 2003 n.252

Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attivita' culturali, lo sport, l'universita' e la ricerca e costituzione della Societa' per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.a.


La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato; 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

   

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Interventi  nei  settori dei beni e delle attivita' culturali, dello
sport, dell'universita' e della ricerca)

   

    1.  E'  autorizzata  la  spesa di 53.229.000 euro per l'anno 2003, di 48.679.000  euro per l'anno 2004 e di 51.629.000 euro per l'anno 2005 per  gli  interventi  di  cui  alla  tabella A allegata alla presente legge, per le finalita', con gli importi e in favore dei soggetti ivi indicati.

    2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  comma  1 si provvede, quanto  a  euro  2.500.000  per  l'anno 2004, mediante corrispondente riduzione   delle  proiezioni  per  l'anno  2004  dello  stanziamento iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2003-2005, nell'ambito dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento    relativo  al  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca,  e,  quanto  a  euro  3.229.000  per  l'anno  2003,  a euro 46.179.000  per  l'anno  2004  e  a  euro 51.629.000 per l'anno 2005, mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai fini   del  bilancio  triennale  2003-2005,  nell'ambito  dell'unita' previsionale  di  base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando:

    a)  quanto  a  euro  1.850.000 per l'anno 2003 e a euro 1.600.000 per ciascuno  degli  anni  2004  e  2005,  l'accantonamento  relativo  al  Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

    b)  quanto  a  euro  6.550.000  per l'anno 2003, a euro 5.800.000 per l'anno  2004  e  a  euro  4.500.000 per l'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;

    c)  quanto  a  euro  5.450.000  per l'anno 2003, a euro 4.250.000 per l'anno  2004  e  a  euro  3.250.000 per l'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

    d)  quanto  a  euro 32.779.000 per l'anno 2003, a euro 30.029.000 per l'anno  2004  e  a  euro 37.779.000 per l'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali;

    e)  quanto  a  euro  5.850.000 per l'anno 2003 e a euro 3.750.000 per ciascuno  degli  anni  2004  e  2005,  l'accantonamento  relativo  al Ministero dell'economia e delle finanze;

    f)  quanto  a euro 750.000 per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

    3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

(Societa' per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo
- ARCUS Spa)

   

    1.  L'articolo  10  della legge 8 ottobre 1997, n. 352, e' sostituito dal seguente:

    "Art.  10.  -  (Societa'  per  lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello  spettacolo  -  ARCUS  Spa).  -  1. Il Ministro per i beni e le  attivita'   culturali   e'   autorizzato   a   costituire,  con  atto unilaterale,  una  societa'  per  azioni, denominata "Societa' per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS Spa", di seguito denominata "Societa'", con sede in Roma, avente ad oggetto la promozione   e   il   sostegno   finanziario,   tecnico-economico   e organizzativo  di  progetti e altre iniziative di investimento per la realizzazione di interventi di restauro e recupero dei beni culturali e  di  altri  interventi  a  favore delle attivita' culturali e dello spettacolo,  nel rispetto delle funzioni costituzionali delle regioni e degli enti locali.

    2. Tutte le operazioni connesse alla costituzione della Societa' sono esenti da imposte e tasse.

    3. Il capitale sociale e' di 8.000.000 di euro ed e' sottoscritto dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il    Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  per  quanto  riguarda i profili  patrimoniali  e  finanziari.  Le azioni che costituiscono il capitale  sociale  sottoscritto  dal  Ministero dell'economia e delle    finanze sono inalienabili. Al capitale sociale della Societa' possono partecipare  altresi'  le  regioni,  gli enti locali e altri soggetti pubblici  e  privati,  tramite acquisto di azioni di nuova emissione,  per  un  importo  non  superiore al 60 per cento del capitale sociale sottoscritto dallo Stato.

    4.  Per  le  funzioni  di  cui al comma 1, la Societa' puo' contrarre mutui  a  valere  nell'ambito  delle  risorse da individuare ai sensi dell'articolo  60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nei limiti  delle  quote gia' preordinate come limiti di impegno, secondo le  modalita'  e  i  criteri  previsti dal regolamento richiamato dal medesimo comma, che dovra' in ogni caso tenere conto degli interventi di competenza della Societa' medesima.

    5.  Per  la  conservazione  e  la  tutela del patrimonio urbanistico, architettonico   e  artistico  barocco  delle  citta'  di  Gallipoli, Galatina, Nardo', Copertino, Casarano e Maglie, la provincia di Lecce delibera  le  proposte  di  intervento  in  accordo con le competenti soprintendenze,  sentita  la  commissione  regionale  per i beni e le attivita'  culturali  di cui all'articolo 154 del decreto legislativo 31  marzo  1998,  n.  112.  Sulla  base di tali proposte e nel limite massimo   complessivo   di   7.740.000  euro,  la  Societa'  provvede all'attivazione  degli interventi nell'ambito della propria attivita' istituzionale e avvalendosi delle risorse di cui al comma 4.

    6.  Il  consiglio  di  amministrazione  della Societa' e' composto da sette  membri,  compreso  il  presidente,  nominati  con  decreto del Ministro  per i beni e le attivita' culturali. Tre dei componenti del consiglio  sono  nominati  su  proposta  del Ministro dell'economia e delle  finanze.  Il  presidente  e'  nominato  sentite  le competenti Commissioni  permanenti  della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

    7.  Il  collegio  sindacale  della Societa', nominato con decreto del Ministro  per  i  beni  e  le attivita' culturali, e' composto da tre membri  effettivi  di  cui  uno  con  funzioni  di  presidente, e due supplenti.  Il  presidente  e uno dei membri effettivi sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze.

    8. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta dalla Societa'.

    9.  All'onere  di cui al comma 3, pari a 8.000.000 di euro per l'anno 2003,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale"  dello  stato  di  previsione  della  spesa  del  Ministero dell'economia  e delle finanze per l'esercizio finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero  per i beni e le attivita' culturali.

    10.   La  Corte  dei  conti  esercita  il  controllo  sulla  gestione finanziaria  della  Societa' ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

    11.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

 

Art. 3

(Entrata in vigore)

   

    1.  La  presente  legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

   

        La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla    osservare come legge dello Stato.       


Data a Roma, addi' 16 ottobre 2003

CIAMPI

Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli


              Note all'art. 2:

                  - La  legge 8 ottobre 1997, n. 352, reca: «Disposizioni sui beni culturali».

                  - Si  riporta  il  testo  dell'art.  60, comma 4, della legge  27  dicembre  2002,  n.  289  (Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -  legge finanziaria 2003).

                  «4. Il  3  per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture  e' destinato alla spesa per la tutela e gli interventi  a  favore dei beni e delle attivita' culturali.  Con  regolamento  del  Ministro  per  i beni e le attivita' culturali, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della  legge  23  agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  sono  definiti i              criteri  e  le  modalita'  per l'utilizzo e la destinazione della quota percentuale di cui al precedente periodo».

                  - Si   riporta  il  testo  dell'art.  154  del  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi dello Stato alle regioni ed agli  enti  locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59):

                  «Art.  154  (Commissione  per  i  beni  e  le attivita'  culturali).  -  1. E'  istituita  in ogni regione a statuto ordinario  la  commissione  per  i  beni  e  le  attivita''  culturali, composta da tredici membri designati:

                    a) tre   dal   Ministro   per   i  beni  culturali  e  ambientali;

                    b) due  dal  Ministro  per l'universita' e la ricerca scientifica e tecnologica;

                    c) due dalla regione; due dall'associazione regionale dei comuni; uno dall'Associazione regionale delle province;

                    d) uno dalla Confenza episcopale regionale;

                    e) due dal CNEL tra le forze imprendiatoriali locali.

                  2. I componenti di cui al comma 1, lettere a) e c) sono  individuati    tra    i    dirigenti    delle    rispettive amministrazioni o anche tra esperti esterni.

                  3. Il presidente della commissione e' scelto tra i suoi componenti  dal  Presidente della giunta regionale d'intesa  con  il  Ministro  per  i  beni  culturali  e ambientali. I  componenti  della  commissione restano in carica tre anni e  possono essere confermati».

                  - Si riporta il testo dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958,  n.  259  (Partecipazione  della  Corte  dei conti al controllo  sulla  gestione  finanziaria degli enti a cui lo  Stato contribuisce in via ordinaria):

                  «Art.  12.  - Il controllo previsto dall'art. 100 della Costituzione sulla gestione finanziaria degli enti pubblici ai   quali   l'amministrazione  dello  Stato  o  un'azienda autonoma  statale contribuisca con apporto al patrimonio in capitale  o  servizi  o beni ovvero mediante concessione di              garanzia  finanziaria,  e'  esercitato,  anziche'  nei modi  previsti dagli articoli 5 e 6, da un magistrato della Corte dei  conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, che  assiste  alle  sedute  degli organi di amministrazione e di revisione».





Allegati:

TABELLA A
(articolo 1, comma 1)

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