Orientamento ed assistenza

Premesso che la figura del tutor non coincide affatto con quella del "tutore", occorre prendere atto che, in base alla vecchia legislazione, lo studente universitario è libero di fare le proprie scelte nel settore degli studi e quindi, per lui, il tutor rappresenta una persona, di cui ha stima ed a cui si rivolge per chiedere consigli. Infatti:

  • I corsi universitari sono pubblici (Art.150 del T.U. approvato con R.D. n.1592/33), tuttavia alle esercitazioni e dimostrazioni pratiche o sperimentali vengono ammessi soltanto gli studenti regolarmente iscritti;

  • lo studente che s'iscrive all'università può predisporre un proprio piano di studi (Art. 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 - Art. 4 della legge 30 novembre 1970, n. 924) scegliendo le discipline dal manifesto degli studi secondo le proprie esigenze;

  • nel manifesto degli studi(Art.3 del Regolamento generale universitario) sono contenute tutte le indicazioni relative alle iscrizioni degli studenti e all'ordine degli studi, ed è data sommaria notizia dei programmi dei corsi che saranno tenuti dai professori ufficiali e dai liberi docenti;

  • ai docenti è fatto d'obbligo (Art.4 della legge 18 marzo 1958, n.311) di uniformarsi alle deliberazioni della facoltà o scuola cui appartengono, per quanto concerne il coordinamento dei rispettivi programmi;

  • i piani di studio consigliati per i singoli corsi di laurea o diploma sono comunicati annualmente (Art. 1, 2· comma, del R.D. 30 settembre 1938, n. 1652) col manifesto degli studi di ogni università, prescrivendosi anche le esercitazioni e le eventuali prove per quegli insegnamenti per i quali siano ritenute opportune dalla facoltà;

  • lo studente, oltre che agli insegnamenti fondamentali e al numero d'insegnamenti complementari obbligatorio per il conseguimento della laurea o del diploma cui aspira, può iscriversi a qualsiasi altro insegnamento complementare del proprio corso di laurea o di diploma, e, per ciascun anno, a non più di due insegnamenti di altri corsi di laurea, o di diploma, nella stessa università o istituto superiore (Art.6 del Regolamento studenti, approvato con R.D. 4 giugno 1938, n.1269) .

Con l'entrata in vigore della legge 341/90, l'introduzione dei crediti didattici ha dato maggiore flesibilità agli studi universitari. I più provvedimenti legislativi sono: