Art.3 del Regolamento generale universitario
approvato con R.D. 6 aprile 1924, n.674
"Manifesto" degli studi

Presso ogni università o istituto superiore viene pubblicato per ciascuna Facoltà o scuola un manifesto a stampa, nel quale sono contenute tutte le indicazioni relative alle iscrizioni degli studenti e all'ordine degli studi, ed è data sommaria notizia dei programmi dei corsi che saranno tenuti dai professori ufficiali e dai liberi docenti.




Art.4 della legge 18 marzo 1958, n.311

Ai professori è garantita libertà d'insegnamento e di ricerca scientifica.
Ad essi è fatto d'obbligo di uniformarsi alle deliberazioni della facoltà o scuola cui appartengono, per quanto concerne il coordinamento dei rispettivi programmi




Art. 1, 2· comma, del R.D. 30 settembre 1938, n. 1652,
sostitutivo dell'art.2 del R.D. 28 novembre 1935, n.2044
Piani di studio consigliati

Col manifesto degli studi di ogni università sono comunicati annualmente i piani di studio consigliati per i singoli corsi di laurea o diploma, prescrivendosi anche le esercitazioni e le eventuali prove per quegli insegnamenti per i quali siano ritenute opportune dalla facoltà.




Art. 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910
Disciplina transitoria dei piani di studio

Per l'anno accademico 1969-1970, lo studente può predisporre un piano di studi diverso da quelli previsti dagli ordinamenti didattici in vigore, purché nell'ambito delle discipline effettivamente insegnate e nel numero di insegnamenti stabilito.
Il piano è sottoposto, non oltre il mese di dicembre, all'approvazione del consigli di facoltà, che decide tenuto conto delle esigenze di formazione culturale e di preparazione professionale dello studente.




Art. 4 della legge 30 novembre 1970, n. 924
Proroga della disciplina transitoria

La validità dell'articolo 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, è prorogata fino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'ordinamento universitario.
Il termine per la presentazione da parte degli studenti dei piani di studio individuali, è fissato al 31 dicembre di ciascun anno accademico.
Quello per le decisioni dei consigli di facoltà è fissato al 31 gennaio di ciascun anno accademico.




Art.12, 1· comma, della legge 2 dicembre 1991, n.390
Interscambio di studenti

....omissis... Le università, inoltre:

....omissis......;
f) promuovono interscambi di studenti, che possono avere validità ai fini dei corsi di studio, con università ed altre istituzioni assimilate italiane ed estere, salvo le vigenti disposizioni in materia di riconoscimento di corsi e titoli;
.omissis....



Art.6 del Regolamento studenti, approvato con R.D. 4 giugno 1938, n.1269
iscrizione degli studenti ad altri insegnamenti complementari

Lo studente, oltre che agli insegnamenti fondamentali e al numero d'insegnamenti complementari obbligatorio per il conseguimento della laurea o del diploma cui aspira, può iscriversi a qualsiasi altro insegnamento complementare del proprio corso di laurea o di diploma, e, per ciascun anno, a non più di due insegnamenti di altri corsi di laurea, o di diploma, nella stessa università o istituto superiore.




Art.150 del T.U. approvato con R.D. n.1592/33
Pubblicità dei corsi

I corsi sono pubblici; tuttavia ai corsi impartiti a titolo privato, ove lo richiedano i liberi docenti, e, in ogni caso, alle esercitazioni e dimostrazioni pratiche o sperimentali vengono ammessi soltanto gli studenti regolarmente iscritti.




Art.11, 2· comma, della legge n.341/90
Attività di laboratorio e di tirocinio

2. I consigli delle strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di ateneo e nel rispetto della libertà d'insegnamento, ...omissis.... le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio

....omissis....