Legge 15 maggio 1997, n. 127
(Supplemento ordinario alla G.U. n. 113 del 17 maggio 1997 - n. 98/L) AS 1034 - AC 2564
Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo
(Bassanini 2)

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'UNIVERSITÀ

...omissis...

Art. 17.
(Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo).

...omissis...

    95. L'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, è disciplinato dagli atenei, con le modalità di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, della predetta legge, in conformità a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentito il Consiglio universitario nazionale e le Commissioni parlamentari competenti, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto è previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui al presente comma determinano altresì:
    a) la durata, il numero minimo di annualità e i contenuti minimi qualificanti per ciascun corso di cui al presente comma, con riferimento ai settori scientifico-disciplinari;
    b) modalità e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilità degli studenti, nonché la più ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici;
    c) modalità di attivazione da parte di università italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma, nonché di dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al Capo II del Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

    96. Con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanati sulla base di criteri di semplificazione delle procedure e di armonizzazione con la revisione degli ordinamenti di cui al comma 95, è altresì rideterminata la disciplina concernente:
    a) il riconoscimento delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, l'attivazione dei corsi, il rilascio e la valutazione dei relativi titoli;
    b) il riconoscimento degli istituti di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 18 febbraio 1989, n.56, e la valutazione dei titoli da essi rilasciati;
    c) il differimento dei termini per la convalida dei titoli di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n. 280, e la valutazione dei diplomi rilasciati entro il 31 dicembre 1996 dalle scuole di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, anche ai fini dell'iscrizione al relativo albo professionale;
    d) il riordino delle università per stranieri, prevedendo anche casi specifici in base ai quali è consentito l'accesso a studenti italiani;
    e) i professori a contratto di cui agli articoli 25 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, prevedendo apposite disposizioni in materia di requisiti scientifici e professionali dei predetti professori, di modalità di impiego, nonché di durata e di rinnovabilità dei contratti.

    97. Le materie di cui all'articolo 3, comma 6, e all'articolo 4, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati.

    98. I decreti di cui al comma 95 contengono altresì norme per la formazione degli insegnanti delle scuole della regione Valle d'Aosta, delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché delle scuole in lingua slovena ai fini di adeguarla alle particolari situazioni linguistiche. Ai predetti fini le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano possono, sentiti i Ministeri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, stipulare apposite convenzioni con università italiane e con quelle dei Paesi dell'area linguistica francese, tedesca e slovena. Tali convenzioni disciplinano il rilascio di titoli di studio universitari da parte delle università nonché le modalità di finanziamento. La stessa disciplina si applica ai diplomi di cui agli articoli 2 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

    99. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta del Consiglio universitario nazionale, secondo criteri di affinità scientifica e didattica, all'accorpamento e al successivo aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari, nell'ambito dei quali sono raggruppati gli insegnamenti, anche al fine di stabilire la pertinenza della titolarità ai medesimi settori, nonché i raggruppamenti concorsuali.

    100. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sullo stato degli ordinamenti didattici universitari e sul loro rapporto con lo sviluppo economico e produttivo, nonché con l'evoluzione degli indirizzi culturali e professionali.

    101. In ogni università o istituto di istruzione universitaria, nelle more dell'attuazione della disciplina di cui al comma 95, si applicano gli ordinamenti didattici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano le modalità e i criteri per il passaggio al nuovo ordinamento, ferma restando la facoltà degli studenti iscritti di completare i corsi di studio, ovvero di transitare ai nuovi corsi previo riconoscimento, da parte delle strutture didattiche competenti, degli esami sostenuti con esito positivo.

    102. il Consiglio universitario nazionale (CUN) è organo elettivo di rappresentanza delle istituzioni autonome universitarie. Esso formula pareri e proposte:
    a) sulla programmazione universitaria;
    b) sui criteri per la utilizzazione della quota di riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario delle università;
    c) sui decreti di cui ai commi 95 e 96, nonché sull'approvazione dei regolamenti didattici d'ateneo;
    d) sui settori scientifico-disciplinari;
    e) sul reclutamento dei professori e dei ricercatori dell'università.

    103. Oltre ai pareri obbligatori di cui al comma 102, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica può sentire il CUN su altre materie di interesse generale per l'università.

    104. Il CUN è composto da:
    a) tre membri eletti in rappresentanza di ciascuna delle grandi aree omogenee di settori scientifico-disciplinari individuate, in numero non superiore a quindici, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
    b) otto studenti eletti dal Consiglio nazionale degli studenti, di cui all'articolo 20, comma 8, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, fra i componenti del medesimo;
    c) quattro membri eletti in rappresentanza del personale tecnico e amministrativo delle università;
    d) tre membri eletti dalla Conferenza permanente dei rettori delle università italiane (CRUI).

    105. La mancata elezione di una delle rappresentanze di cui al comma 104 non inficia la valida costituzione dell'organo.

    106. Le modalità di elezione e di funzionamento del CUN sono determinate con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentite le competenti Commissioni parlamentari. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei membri di cui al comma 104, lettera a), è comunque attribuito ai professori ordinari e associati e ai ricercatori afferenti a ciascuna area.

    107. I componenti del CUN sono nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Detta disposizione si applica anche in sede di prima elezione del CUN in attuazione della presente legge.

    108. In sede di prima applicazione della presente legge, gli schemi dei decreti di cui al comma 106 sono presentati al Parlamento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Le elezioni per il rinnovo del CUN hanno luogo entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto concernente le modalità di elezione.

    109. Nel rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio e dei principi di una corretta ed efficiente gestione delle risorse economiche e strumentali, le materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), numeri 2), 3), 4) e 5), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, sono regolate dalle università, per quanto riguarda il personale tecnico e amministrativo, secondo i propri ordinamenti. I relativi atti regolamentari devono rispettare quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro e sono soggetti al procedimento di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

    110. Il contratto di lavoro del direttore amministrativo, scelto tra dirigenti delle università, di altre amministrazioni pubbliche, ovvero anche fra estranei alle amministrazioni pubbliche, è a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile. Si applicano l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in quanto compatibile, e l'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470; la relazione di cui al comma 1 di detto articolo è presentata al rettore e da questi trasmessa al consiglio di amministrazione e al senato accademico. In prima applicazione il contratto di lavoro è stipulato con il direttore amministrativo in carica alla data di entrata in vigore della presente legge per la durata determinata dagli organi competenti dell'ateneo.

    111. Le norme che disciplinano l'accesso al pubblico impiego sono integrate, in sede degli accordi di comparto previsti dall'articolo 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con le modalità di cui all'articolo 50 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, al fine di tenere in considerazione le professionalità prodotte dai diplomi universitari, dai dottorati di ricerca e dai diplomi delle scuole di specializzazione.

    112. Fino al riordino della disciplina relativa allo stato giuridico dei professori universitari e del relativo reclutamento, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con proprio decreto, definisce i criteri per la chiamata diretta, da parte delle facoltà, di eminenti studiosi, non solo italiani, che occupino analoga posizione in università straniere o che siano insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è abrogato dalla data di emanazione del predetto decreto.

    113. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, sentite le competenti Commissioni parlamentari, per modificare la disciplina del concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi: semplificazione delle modalità di svolgimento del concorso e introduzione graduale, come condizione per l'ammissione al concorso, dell'obbligo di conseguire un diploma biennale esclusivamente presso scuole di specializzazione istituite nelle università, sedi delle facoltà di giurisprudenza.

    114. Anche in deroga alle vigenti disposizioni relative all'accesso alle professioni di avvocato e notaio, il diploma di specializzazione di cui al comma 113 costituisce, nei termini che saranno definiti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, titolo valutabile ai fini del compimento del relativo periodo di pratica. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentiti i competenti ordini professionali, sono definiti i criteri per la istituzione ed organizzazione delle scuole di specializzazione di cui al comma 113, anche prevedendo l'affidamento annuale degli insegnamenti a contenuto professionale a magistrati, notai ed avvocati.

    115. Il Governo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è delegato ad emanare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi, finalizzati alla trasformazione degli attuali Istituti superiori di educazione fisica (ISEF), sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
    a) possibilità di istituire facoltà o corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, con il concorso di altre facoltà o dipartimenti, indicando i settori scientifico-disciplinari caratterizzanti;
    b) determinazione delle procedure per l'individuazione sul territorio, in modo programmato e tenuto conto della localizzazione degli attuali ISEF, delle sedi delle facoltà di scienze motorie, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di programmazione universitaria;
    c) possibilità di attivare le facoltà anche mediante specifiche convenzioni con gli ISEF pareggiati per l'utilizzo delle strutture e del personale, nonché per il mantenimento dei contributi finanziari dei soggetti promotori degli ISEF predetti;
    d) trasformazione dell'ISEF statale di Roma in istituto universitario autonomo o in facoltà di uno degli atenei romani, con il conseguente subentro in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al medesimo ISEF e con l'inquadramento del personale non docente nei ruoli e nelle qualifiche universitarie;
    e) mantenimento, ad esaurimento e a domanda, delle funzioni didattiche e del trattamento economico complessivo in godimento per i docenti non universitari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'ISEF di Roma e gli ISEF pareggiati, i quali abbiano svolto attività di insegnamento in posizione di comando, distacco o incarico per almeno un triennio, con esclusione dall'equiparazione ai professori universitari di ruolo anche ai fini della valutazione del servizio pregresso e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato;
    f) mantenimento, ad esaurimento e a domanda, anche in altra sede nei casi diversi dalle convenzioni di cui alla lettera c), delle funzioni e del trattamento economico complessivo in godimento per il personale tecnico-amministrativo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso gli ISEF pareggiati, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato;
    g) valutazione dei titoli conseguiti ai sensi dell'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché previsione delle modalità di passaggio dal medesimo ordinamento a quello previsto dai decreti legislativi di cui al presente comma;
    h) previsione della possibilità, per le facoltà universitarie di cui al presente comma, di sottoscrivere convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) per l'attuazione di programmi di ricerca scientifica per corsi di aggiornamento e di specializzazione, nonché per l'uso di strutture e attrezzature.

    116. All'articolo 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, le parole: «per i quali sia prevista» sono sostituite dalle seguenti: «universitari, anche a quelli per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda».

    117. Fino al riordino delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica, degli Istituti musicali pareggiati, degli Istituti superiori di educazione fisica, i diplomi conseguiti presso le predette istituzioni costituiscono titolo valido per l'ammissione alla scuola di specializzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, per gli indirizzi comprendenti le classi di abilitazione all'insegnamento cui gli stessi danno accesso in base alla normativa vigente. Nell'organizzazione delle corrispondenti attività didattiche, le università potranno stipulare apposite convenzioni con le predette istituzioni e, per quanto riguarda in particolare l'educazione musicale, con le scuole di didattica della musica.

    118. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 12 febbraio 1992, n. 188, è sostituito dal seguente:
    «2. I cittadini italiani che hanno conseguito un titolo accademico austriaco sono ammessi con riserva a tutti i concorsi banditi da amministrazioni pubbliche nonché agli esami di Stato e ai tirocini pratici post lauream e sono iscritti con riserva negli albi professionali, in attesa della dichiarazione di cui al comma 1».

    119. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con i commi da 95 a 118 ed in particolare i commi 3, 4, 5 e 7 dell'articolo 3, il comma 3 dell'articolo 4, i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9, l'articolo 10, ad eccezione del comma 9, e l'articolo 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché gli articoli 65 e 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. I regolamenti di cui all'articolo 20, comma 8, lettere a) e c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    120. In deroga alle procedure di programmazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni e integrazioni, è consentita l'istituzione di una università non statale nel territorio rispettivamente della provincia autonoma di Bolzano e della regione autonoma della Valle d'Aosta, promosse o gestite da enti e da privati. L'autorizzazione, per le predette istituzioni, al rilascio di titoli di studio universitari aventi valore legale, è concessa con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previa intesa rispettivamente con la provincia autonoma di Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta. Tali decreti sono emanati sentito altresì l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario in ordine alle dotazioni didattiche, scientifiche, strumentali, finanziarie, edilizie, nonché concernenti l'organico del personale docente, ricercatore e non docente. Possono essere attivati, con modifica statutaria, nuovi corsi di studi al cui termine sia previsto dagli ordinamenti vigenti il rilascio di titoli aventi valore legale, quando i corsi vengano istituiti nel territorio della provincia di Bolzano e della regione autonoma della Valle d'Aosta. I contributi dello Stato in relazione alle strutture didattiche e scientifiche sono determinati annualmente con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previa intesa rispettivamente con la provincia autonoma di Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta, nell'ambito dell'apposito stanziamento di bilancio previsto per le università non statali, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Le funzioni amministrative, relative agli atenei di cui al presente comma, in particolare quelle concernenti gli statuti e i regolamenti didattici, sono esercitate dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previa intesa rispettivamente con la provincia autonoma di Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta.

    121. Ai sensi dell'articolo 17 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è attribuita alla provincia autonoma di Bolzano la potestà di emanare norme legislative in materia di finanziamento all'ateneo di cui al comma 120 e di edilizia universitaria, ivi comprese la scelta delle aree e l'acquisizione, anche mediante esproprio, degli immobili necessari. A seguito dell'emanazione delle predette norme la provincia eserciterà le relative funzioni amministrative. Con riferimento all'attribuzione alla regione autonoma della Valle d'Aosta della potestà legislativa nella materia di cui al presente comma si procederà, successivamente al decreto di autorizzazione di cui al comma 120, secondo periodo, ai sensi dell'articolo 48-bis dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni.

    122. L'università degli studi di Trento e gli atenei di cui al comma 120 promuovono e sviluppano la collaborazione scientifica con le università e con i centri di ricerca degli altri Stati ed in particolare degli Stati membri dell'Unione europea per le esigenze sia della ricerca scientifica che dell'insegnamento. I relativi accordi di collaborazione possono prevedere l'esecuzione di corsi integrati di studio sia presso entrambe le università, sia presso una di esse, nonché programmi di ricerca congiunti. Le medesime università riconoscono la validità dei corsi seguiti ovvero delle parti dei piani di studio svolti dagli studenti presso le università e istituzioni universitarie estere, nonché i titoli accademici conseguiti al termine dei corsi integrati.

    123. Gli accordi di collaborazione cui al comma 122, qualora abbiano ad oggetto l'istituzione di corsi di laurea, di diploma e di dottorato di ricerca, sono comunicati al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica entro trenta giorni dalla loro stipulazione. Ove il Ministro non si opponga entro trenta giorni dal ricevimento degli accordi predetti per motivi di contrasto con la legge, con obblighi internazionali dello Stato italiano o con i criteri contenuti nei decreti di cui al comma 95, gli accordi medesimi divengono esecutivi.

    124. Si applicano all'ateneo di cui al comma 120 istituito sul territorio della provincia autonoma di Bolzano le disposizioni di cui agli articoli 170 e 332 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni, con esclusivo riferimento ai gradi e ai titoli accademici rilasciati nei Paesi aderenti all'Unione europea la cui equipollenza è direttamente riconosciuta, senza esami integrativi, nel testo degli scambi di note in vigore tra la Repubblica italiana e ciascuno Stato membro dell'Unione europea, anche qualora nel predetto ateneo non siano attivate le corrispondenti facoltà. Nel caso in cui i medesimi scambi di note prevedano, per l'equipollenza di alcuni titoli e gradi, esami integrativi, l'applicazione delle disposizioni di cui al citato testo unico approvato con regio decreto n. 1592 del 1933 è subordinata all'attivazione, presso l'ateneo di cui al presente comma, dei corsi universitari che fanno riferimento ai medesimi titoli e gradi.

    125. I competenti organi dell'università degli studi di Trento possono disporre la nomina a professore di prima fascia, di associato ovvero di ricercatore, per chiamata diretta, di studiosi che rivestano presso università straniere qualifiche analoghe a quelle anzidette e previste dall'ordinamento universitario italiano, nella misura massima, per l'università di Trento, del trenta per cento delle rispettive dotazioni organiche previste per ciascun tipo di qualifica. La facoltà di nomina di cui al presente comma si applica anche, nella misura massima rispettivamente del cinquanta e del settanta per cento, all'università istituita nel territorio della regione autonoma della Valle d'Aosta e all'ateneo istituito nella provincia autonoma di Bolzano; tali misure possono essere ulteriormente derogate previa intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

    126. L'università degli studi di Trento e gli atenei di cui al comma 120 possono istituire la facoltà di scienza della formazione primaria. L'attivazione del corso di laurea è subordinata all'avvenuta soppressione dei corsi di studio ordinari triennali e quadriennali rispettivamente della scuola magistrale e degli istituti magistrali.

    127. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 95, lettera c), al fine di favorire la realizzazione degli accordi di collaborazione internazionale dell'università di Trento, volti al conferimento del titolo di dottore di ricerca, nell'ambito di programmi dell'Unione europea, il medesimo titolo è rilasciato dalla università di cui al presente comma, limitatamente ai dottorati di cui è sede amministrativa. In tali casi la commissione di valutazione delle tesi di dottorato, di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituita da una commissione nominata dal rettore, composta da cinque esperti del settore, di cui almeno due professori ordinari e un professore associato. Almeno due componenti della commissione non devono appartenere alla predetta università.

    128. La provincia autonoma di Trento può disporre con leggi provinciali, ai sensi dell'articolo 17 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, la concessione di contributi a favore dell'università degli studi di Trento per lo sviluppo della ricerca scientifica e per l'attuazione di specifici programmi e progetti formativi.

    ...omissis...