Schema di d.m. recante
Definizione delle classi delle lauree specialistiche universitarie

Trasmesso in data 13 Aprile 2000 al CUN per il prescritto parere



VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTO l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;

VISTA la legge 19 ottobre 1999, n. 370 ed in particolare l'articolo 6, comma 6;

VISTE le direttive n. 85/384/CEE, n. 85/614/CEE e 86/17/CEE e le relative raccomandazioni concernenti il coordinamento delle disposizioni nel settore dell'architettura e di riconoscimento dei diplomi, delle certificazioni ed altri titoli nel settore dell'architettura;

VISTE le direttive n. 85/432/CEE, n. 85/433/CEE e 85/584/CEE in materia di coordinamento delle attività nel settore farmaceutico ed il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli in farmacia;

VISTE le direttive n. 75/362/CEE e 75/363/CEE in materia di coordinamento delle disposizioni per le attività del medico ed il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico;

VISTE le direttive n. 78/1026/CEE e n. 78/1027/CEE in materia di coordinamento delle disposizioni per le attività di veterinario e il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di veterinario;

VISTE le direttive n. 78/686/CEE e n. 78/687/CEE concernenti il coordinamento delle disposizioni per le attività di dentista ed il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista;

VISTO il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

VISTO il decreto ministeriale 23 dicembre 1999 concernente la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari;

CONSIDERATA l'esigenza di procedere all'istituzione di un primo gruppo di classi di corsi di laurea specialistica ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

VISTO il parere, del CUN, reso il ……………;

VISTI i pareri della VII Commissione della Camera dei Deputati, reso il …………, e della VII Commissione del Senato della Repubblica, reso il …………:

 

DECRETA

 

Art. 1

  1. Sono istituite le classi dei corsi di laurea specialistica di cui agli allegati da 1 a 104 del presente decreto, con le quali sono individuati gli obiettivi formativi qualificanti, le attività formative indispensabili per conseguirli, il numero minimo di crediti per tipologia di attività formativa e per ambito disciplinare.
  2. Le università istituiscono e attivano, nell'osservanza dell'articolo 9 del D.M. 509/99, i corsi di laurea specialistica di cui al presente decreto, a norma delle vigenti disposizioni di legge, degli statuti e dei regolamenti di ateneo.
  3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea specialistica di cui al presente decreto sono definiti dagli atenei, con le modalità di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, entro 18 mesi dalla data di pubblicazione del decreto stesso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

Art. 2

 

  1. I corsi di laurea specialistica si svolgono nelle facoltà.
  2. Specifici corsi di laurea specialistica possono essere realizzati sulla base di accordi e con il concorso di più facoltà.
  3. Gli statuti e i regolamenti di ateneo determinano la struttura didattica competente per la programmazione e gestione delle attività formative e per il conferimento del relativo titolo di studio.

 

Art. 3

  1. Nel rispetto degli obiettivi formativi qualificanti e delle attività formative indispensabili indicati negli allegati al presente decreto e, per ciascun corso di laurea specialistica, nel regolamento didattico di ateneo, le competenti strutture didattiche determinano, con il regolamento didattico del corso di studio, l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative di cui all'articolo 12, comma 2, del D.M. 509/99 secondo criteri di stretta funzionalità con gli obiettivi formativi specifici del corso.
  2. Per i corsi di laurea specialistica di cui al presente decreto, i regolamenti didattici di ateneo e i regolamenti dei corsi di studio:
    1. indicano i requisiti curriculari per l'accesso ai corsi e disciplinano le modalità per la verifica dell'adeguatezza della personale preparazione dello studente, a norma dell'articolo 6, comma 2, del D.M. 509/99;
    2. determinano i casi in cui è consentito redigere e discutere la tesi in lingua straniera;
    3. si conformano, nei casi in cui il corso sia preordinato al conseguimento del titolo di studio in uno dei settori regolamentati dalle direttive dell'Unione Europea citate in premessa, alle prescrizioni previste nelle direttive stesse, anche in deroga alle disposizioni del D.M. 509/99 e a quelle del presente decreto;
    4. non possono prevedere denominazioni dei corsi di studio e dei relativi titoli che facciano riferimento a curricula, indirizzi, orientamenti o ad altre articolazioni interne dei medesimi corsi.

 

Art. 4

  1. Per ogni corso di laurea specialistica i regolamenti didattici di ateneo determinano i crediti assegnati a ciascuna attività formativa, indicando il relativo ambito disciplinare in conformità agli allegati al presente decreto e al numero minimo di crediti ivi previsto.
  2. I regolamenti didattici di ateneo stabiliscono il numero minimo di crediti da assegnare a ciascuno degli ambiti disciplinari per i quali il numero stesso non sia specificato nell'allegato.
  3. Limitatamente alle attività formative caratterizzanti, qualora negli allegati siano indicati più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia stato specificato il numero minimo dei relativi crediti, i regolamenti didattici di ateneo riservano un adeguato numero di crediti ad almeno tre degli ambiti indicati.

 

Art. 5

  1. In prima applicazione del presente decreto, i crediti formativi universitari dei corsi di laurea specialistica corrispondono a 25 ore di lavoro per studente.

 

Art. 6

  1. Le università rilasciano i titoli di laurea specialistica con la denominazione dei relativi corsi di studio e l'indicazione numerica delle classi di appartenenza.

 

Art. 7

  1. Le università assicurano la conclusione dei corsi di laurea e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici vigenti, agli studenti già iscritti ai corsi alla data del presente decreto e disciplinano altresì la facoltà per i medesimi studenti di optare per l'iscrizione ai corsi di laurea specialistica di cui allo stesso decreto. Ai fini dell'opzione le università riformulano in termini di crediti gli ordinamenti didattici vigenti e le carriere degli studenti già iscritti.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.