Schema di d.m. sulle classi delle lauree universitarie

(testo integrato sulla base delle osservazioni contenute nel parere del CUN, in relazione anche alle ulteriori riflessioni da questo svolte sullo specifico articolato dello schema di D.M. sulle classi delle lauree specialistiche nel frattempo trasmesso allo stesso CUN)

Trasmesso in data 23 giugno 2000 ai Presidenti dei due Rami del Parlamento per i prescritti pareri


VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTO l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;

VISTA la legge 19 ottobre 1999, n. 370 ed in particolare l'articolo 6, comma 6;

VISTO il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e in particolare gli articoli 3, 4, 5 e 10;

VISTO il decreto ministeriale 23 dicembre 1999 concernente la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari e successive modificazioni e integrazioni;

CONSIDERATA l'esigenza di procedere all'istituzione di un primo gruppo di classi di corsi di laurea ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

VISTO il parere del CUN, reso nell'adunanza dell'8 giugno 2000;

VISTO il parere del CNSU, reso nell'adunanza plenaria del 23 giugno 2000;

VISTI i pareri della VII Commissione della Camera dei Deputati, reso il …………, e della VII Commissione del Senato della Repubblica, reso il …………:

DECRETA

Art. 1

  1. Sono istituite le classi dei corsi di laurea di cui agli allegati da 1 a 41 del presente decreto, con le quali sono individuati gli obiettivi formativi qualificanti, le attività formative indispensabili per conseguirli, il numero minimo di crediti per tipologia di attività formativa e per ambito disciplinare.
  2. Le università istituiscono e attivano, nell'osservanza dell'articolo 9 del D.M. 509/99, i corsi di laurea di cui al presente decreto, a norma delle vigenti disposizioni di legge, degli statuti e dei regolamenti di ateneo.
  3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea di cui al presente decreto sono definiti dagli atenei, con le modalità di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, entro 18 mesi dalla data di pubblicazione del decreto stesso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Art. 2

  1. I corsi di laurea si svolgono nelle facoltà.
  2. Singoli corsi di laurea possono essere realizzati sulla base di accordi e con il concorso di più facoltà. Gli statuti e i regolamenti determinano la competenza per il conferimento del relativo titolo di studio.

Art. 3

  1. Nel rispetto degli obiettivi formativi qualificanti e delle attività formative indispensabili indicati negli allegati al presente decreto e, per ciascun corso di laurea, nel regolamento didattico di ateneo, le competenti strutture didattiche determinano, con il regolamento didattico del corso di studio, l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative di cui all'articolo 12, comma 2, del D.M. 509/99 secondo criteri di stretta funzionalità con gli obiettivi formativi specifici del corso.

 

Art. 4

  1. Per ogni corso di laurea i regolamenti didattici di ateneo determinano i crediti assegnati a ciascuna attività formativa, indicando il relativo ambito disciplinare in conformità agli allegati al presente decreto e al numero minimo di crediti ivi previsto.
  2. I regolamenti didattici di ateneo stabiliscono il numero minimo di crediti da assegnare agli ambiti disciplinari per i quali il numero stesso non sia specificato nell'allegato.
  3. Limitatamente alle attività formative caratterizzanti, qualora negli allegati siano indicati più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia stato specificato il numero minimo dei relativi crediti, i regolamenti didattici di ateneo individuano per ciascun corso di studio almeno tre ambiti cui riservano un numero di crediti adeguati alla specificità del corso stesso.

Art. 5

  1. Ai fini delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 5, e articolo 9, commi 3 e 4, del DM 509/99, i regolamenti didattici di ateneo prevedono, individuati i relativi crediti mancanti entro i limiti fissati nei regolamenti medesimi, l’eventuale integrazione dei curricula. L’integrazione è consentita anche successivamente al conseguimento del titolo di laurea. Ai sensi dell'articolo 11, comma 7, lett. d) del predetto decreto ministeriale, l'acquisizione dei crediti mancanti è accertata nelle forme previste dagli stessi regolamenti didattici.

Art. 6

  1. In prima applicazione del presente decreto, i crediti formativi universitari dei corsi di laurea corrispondono a 25 ore di lavoro per studente.

Art. 7

  1. Le università rilasciano, ai sensi dell’art. 3 comma 1, lettera a), del DM 509/99, titoli di laurea con la denominazione della classe di appartenenza e del corso di studi.

Art. 8

  1. Le università assicurano la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici vigenti, agli studenti già iscritti ai corsi alla data del presente decreto e disciplinano altresì la facoltà per i medesimi studenti di optare per l'iscrizione ai corsi di cui allo stesso decreto. Ai fini dell'opzione le università riformulano in termini di crediti formativi universitari gli ordinamenti didattici vigenti e le carriere degli studenti già iscritti.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

Roma,

 

IL MINISTRO