Schema di d.m. recante
Definizione delle classi delle lauree universitarie

Trasmesso in data 15 dicembre 1999 al CUN per il prescritto parere



VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTO l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.127 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;

VISTO il decreto ………. (regolamento sull'autonomia didattica) e in particolare gli articoli 3, 4, 5 e 10;

VISTO il decreto ……………….(rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari);

CONSIDERATA l'opportunità di procedere all'istituzione di un primo gruppo di classi di corsi di laurea ai sensi dell'articolo 4 del D. M. (aut. didattica)

VISTO il parere del CUN, reso il …………….. ;

VISTI i pareri della VII Commissione della Camera dei deputati, reso il ………….. , e della VII Commissione del Senato della Repubblica, reso il ……………….. ;

D E C R E T A

Art. 1

1. Sono istituite le classi di corsi di laurea di cui agli allegati da 1 a 41 del presente decreto, con le quali sono individuati gli obiettivi formativi qualificanti, le attività formative indispensabili per conseguirli, il numero minimo di crediti per attività formativa e per ambito disciplinare.

2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea di cui all'articolo 3 del D. M. (autonomia didattica), appartenenti, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del predetto decreto, alle classi di cui al comma 1, sono disciplinati dagli atenei, con le modalità di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, entro 18 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale, in conformità alle disposizioni del D. M. (aut. didattica), nonché al presente decreto e agli allegati da 1 a 41.

Art. 2

1. A ciascuno degli ambiti disciplinari indicati per tipologia di attività formativa in ogni classe di appartenenza, per i quali non sia specificato nell'allegato il numero minimo dei relativi crediti, gli ordinamenti didattici degli atenei riservano almeno un credito.

Art. 3

1. Ai crediti formativi universitari dei corsi di laurea appartenenti alle classi di cui agli allegati da 1 a 41 del presente decreto corrispondono 25 ore di lavoro per studente.

 

Art. 4

1. Nel quadro degli obiettivi e delle attività di cui all'articolo 10 del D.M (aut. didattica), indicati per ciascuna classe nel relativo allegato al presente decreto, nonché di cui al regolamento didattico di ateneo, le competenti strutture didattiche di ateneo determinano l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera a) del D.M. (aut. didattica) secondo criteri di stretta funzionalità agli obiettivi specifici del corso, individuati ai sensi della lettera b) del medesimo articolo 12, comma 2.

Art. 5

1. Le università rilasciano, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) del D.M. (aut. didattica) il titolo di laurea con la denominazione del corso di studio e l'indicazione numerica della classe di appartenenza.

Art. 6

1. Le università assicurano la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici vigenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore degli ordinamenti didattici dei corsi di cui all'articolo 1, comma 2 e disciplinano altresì la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione a corsi di studio con i nuovi ordinamenti. Ai fini dell'opzione le università riformulano in termini di crediti gli ordinamenti didattici vigenti e le carriere degli studenti già iscritti.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.