ALLEGATO
Schema di decreto ministeriale concernente: «Regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei».
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La VII Commissione (Cultura) della Camera dei deputati,
esaminato lo schema di regolamento ministeriale ex articolo 17, comma 95, della legge 127/1997, concernente «regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei»;
preso atto dei pareri favorevoli con osservazioni espressi dal Consiglio Universitario Nazionale, dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane e dal Consiglio di Stato e del recepimento o delle motivazioni del non accoglimento nel testo delle osservazioni stesse;
condivisi gli obiettivi a cui il regolamento è finalizzato riguardanti in particolare il potenziamento dell'autonomia didattica delle Università, l'ampliamento, diversificazione, e flessibilizzazione dell'offerta formativa, il miglioramento della didattica per ridurre gli abbandoni e i tempi necessari per conseguire i titoli di studio, la convergenza verso uno spazio europeo dell'educazione superiore;
ritenuti conformi a tali obiettivi:
l'articolazione dei corsi universitari in corsi di laurea triennali, corsi di laurea specialistica, corsi di specializzazione (solo in applicazione di specifiche norme di legge o direttive comunitarie), corsi di perfezionamento (master universitario) e corsi di dottorato di ricerca;
l'introduzione sistematica dei crediti formativi come strumento di misura della quantità di lavoro di apprendimento richiesto allo studente nei vari corsi, e come modalità per assicurare la mobilità degli studenti nel sistema universitario nazionale ed europeo;
l'introduzione delle classi di appartenenza di corsi aventi una comune base formativa culturale e professionale e lo stesso valore legale dei rispettivi titoli. Essa appare come il punto di equilibrio tra l'esigenza di garantire riconoscibilità e spendibilità del titolo a livello nazionale e internazionale e quella di assicurare ampi gradi di flessibilità e di autonomia alle università nel progettare i percorsi formativi e nella denominazione dei singoli corsi;
la valutazione della preparazione iniziale per l'ammissione al corso di laurea. Tale valutazione deve essere preceduta da un'attività formativa di orientamento anche in collaborazione con gli Istituti di istruzione secondaria superiore e concludersi con l'indicazione di eventuali obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare durante gli studi universitari;
rilevate:
l'importanza cruciale che l'individuazione delle classi di appartenenza riveste per la buona riuscita dell'intera riforma e l'opportunità che sia garantita un'interpretazione omogenea del concetto di classe di appartenenza nelle diverse aree oggetto dei decreti ministeriali;
la necessità che entro 18 mesi dall'emanazione dei decreti che individuano le classi di appartenenza sia rivista la normativa relativa all'accesso agli ordini professionali e al pubblico impiego,
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dando attuazione in particolare a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 6 della legge recante «Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica» in corso di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale. Tale normativa è essenziale per il positivo accoglimento da parte degli studenti e delle loro famiglie dei nuovi corsi di laurea triennali e per evitare che la riforma didattica si traduca in un generalizzato elevamento a 5 anni dei corsi di studio, ottenendo un risultato opposto a quello perseguito dalla riforma;
la necessità che la riforma dell'attività didattica prevista dal regolamento sia adeguatamente sostenuta da nuove risorse finanziarie ed accompagnata da una revisione dello stato giuridico dei docenti universitari;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
Articolo 6, comma 1, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente:
«I regolamenti didattici di ateneo richiedono altresì il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. A tal fine gli stessi regolamenti didattici definiscono le conoscenze e le competenze necessarie per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche e orientative, svolte anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore. Se la verifica non è positiva vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare all'inizio e durante il corso. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima».
Articolo 6, comma 2, nel secondo periodo sostituire le parole da «di profitto» fino alla fine del periodo con le parole:
«l'adeguatezza della personale preparazione verificata dagli atenei con idonee procedure prevedendo eventuali obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare all'inizio del corso»;
e con le seguenti osservazioni:
Articolo 1: dopo la definizione di «settori scientifico-disciplinari» di cui alla lettera h) inserire la definizione di «ambiti disciplinari» introdotta nel comma 2 dell'articolo 10.
Articolo 3, comma 7: alla fine aggiungere le parole «e 6.».
Articolo 3, comma 8: sopprimere le parole «con attività corrispondente ad almeno 60 crediti» in quanto il numero di crediti per conseguire i titoli di studio è oggetto dell'articolo 7.
Articolo 4, comma 2: sostituire il secondo periodo con il seguente:
«Trascorso un triennio dall'emanazione dei predetti decreti, modifiche o istituzioni di singole classi possono essere proposte dalle università e, sentito il CUN, determinate con decreto del ministro unitamente alle connesse disposizioni in materia di obiettivi formativi qualificanti e di conseguenti attività formative».
Articolo 5, comma 6: dopo le parole «forme di verifica periodica di crediti» inserire le seguenti: «acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi».
Articolo 5, comma 6: alla fine aggiungere: «, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o contestualmente impegnati in attività lavorative».
Articolo 7: Aggiungere il seguente comma 4: «Per conseguire il master universitario lo studente deve avere acquisito almeno 60 crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o la laurea specialistica».
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Articolo 8: al comma 1, alla fine, aggiungere «, tenendo conto che un anno standard è costituito da 60 crediti, ai sensi del comma 2 dell'articolo 5».
Articolo 10: sopprimere il comma 2, in quanto la definizione di «ambiti disciplinari» va inserita nell'articolo 1.
Articolo 11, comma 7, sostituire la lettera e) con la seguente:
«e) alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea e ai corsi di laurea specialistica;»
Articolo 11, comma 7, sostituire la lettera f) con la seguente:
«f) all'organizzazione di attività formative propedeutiche alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea, nonché di quelle relative agli obblighi formativi aggiuntivi di cui al comma 2 dell'articolo 6»;
Articolo 13: al comma 5 sostituire le parole «del comma 3» con le parole «del comma 4».