SCHEMA DI REGOLAMENTO IN MATERIA DI AUTONOMIA DIDATTICA DEGLI ATENEI

Trasmesso in data 19 marzo 1999 al CUN per il prescritto parere




 

RELAZIONE

 

      La legge 15 maggio 1997, n. 127 all'articolo 17, comma 95, ha innovato profondamente la materia degli ordinamenti degli studi dei corsi universitari. In base alla citata disposizione l'ordinamento dovrà adesso essere disciplinato dagli atenei, attraverso modifiche dei regolamenti didattici di ateneo e dei regolamenti dei corsi di studio (di cui all'articolo 11, commi 1 e 2 della legge 19 novembre 1990, n. 391), in conformità a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati (limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto è previsto alla data di entrata in vigore della legge n. 127, ovvero da disposizioni della legge medesima). La legge 14 gennaio 1999, n. 4, all'articolo 1, comma 15, ha quindi integralmente sostituito la lettera a) del comma 95, ove si prevedeva che i decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica determinassero altresì la durata, il numero minimo di annualità e i contenuti minimi qualificanti per ciascun corso, con riferimento ai settori scientifico-disciplinari. Nella riformulazione della lettera a) operata dal comma 15, dell'articolo 1 della citata legge n. 4 del 1999, si è notevolmente ampliata la portata della riforma degli ordinamenti didattici universitari, anche in considerazione dell'opportunità di una armonizzazione degli studi universitari in ambito europeo. La nuova disposizione consente infatti ai decreti del Ministro dell'università di determinare, con riferimento ai corsi di studio universitari, accorpati per aree omogenee, la durata (anche in deroga a quelle previste dalla legge n. 341) eventualmente comprensiva del percorso formativo già svolto, l'eventuale serialità dei corsi universitari e dei titoli, gli obiettivi formativi qualificanti tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della spendibilità a livello internazionale, nonchè la previsione di nuove tipologie di titoli rilasciati dalle università, in aggiunta o in sostituzione a quelli determinati dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in corrispondenza di attività didattiche di base, specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta formazione permanente e ricorrente.

      Il predetto comma 95 dell'articolo 17 della legge n. 127 del 1997 attribuisce altresì ai decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il compito di determinare modalità e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilità degli studenti, nonchè la più ampia informazione sugli ordinamenti degli studi anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici (per questa parte la legge n. 127 del 1997 non è stata modificata dalla legge n. 4 del 1999).

      In sede di attuazione delle citate disposizioni questa Amministrazione ha ritenuto di dover distinguere, nell'ambito delle materie da trattare con decreto del Ministro, alcune disposizioni di carattere generale valide per tutti i corsi universitari, anche allo scopo di determinare un quadro generale di riferimento nel quale possano inserirsi i decreti contenenti criteri più specifici da riferirsi ad apposite aree omogenee dei corsi di studio. In tal senso l'atto in oggetto assume per questa Amministrazione un carattere regolamentare mentre i decreti relativi ai contenuti specifici per le apposite aree mantengono la loro natura di atto amministrativo generale.

      In particolare, la materia che, ad avviso di questa Amministrazione, richiede un atto regolamentare concerne la determinazione dei nuovi titoli, in sostituzione di quelli previsti dall'articolo 1 della legge n. 341 del 1990, la durata dei relativi corsi, gli strumenti per la determinazione del lavoro di apprendimento degli studenti e per assicurare la loro mobilità, il meccanismo di integrazione tra i criteri generali dei corsi e l'autonomia delle università nel determinarne la denominazione, la serialità dei titoli universitari e dei corsi e quindi i requisiti di ammissione e di conseguimento dei titoli, nonchè alcune norme di specificazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, della legge n. 341 del 1990 al fine di chiarire l'ambito rispettivamente dei regolamenti didattici di ateneo, dei regolamenti dei corsi di studio, anche al fine di evidenziare quali aspetti degli ordinamenti didattici debbano essere ricompresi nel primo strumento e quali invece nel secondo (in considerazione del fatto che solo le modifiche dei regolamenti didattici di ateneo sono sottoposte all'approvazione del MURST).

      Il presente atto regolamentare determina altresì alcuni limiti percentuali relativi alle diverse attività formative, tali da costituire una base comune per l'emanazione dei decreti contenenti criteri più specifici per apposite aree omogenee nelle quali sono raggruppati i corsi di studio universitari.

      Nel dettaglio il presente regolamento prevede:

- all'articolo 1 le necessarie definizioni al fine di una più agevole lettura e comprensione del testo;

- all'articolo 2 le finalità e l'oggetto specifico dell'atto regolamentare;

- all'articolo 3 sono indicati i nuovi titoli e i nuovi corsi oggetto della riforma. In particolare si prevede l'istituzione di un diploma di laurea quale titolo universitario di primo livello e di un diploma di dottorato, quale titolo universitario di secondo livello. Conseguentemente si rideterminano le qualifiche accademiche e si prevede che si conseguano al termine rispettivamente di corsi di laurea e di dottorato. Restano invariati il diploma di specializzazione e il diploma di dottorato di ricerca da conseguire al termine dei corsi omonimi. Per quanto riguarda la disciplina dei corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del titolo, si rinvia al regolamento applicativo dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210;

- all'articolo 4 si introduce il concetto di classe di appartenenza dei corsi di studio che costituisce la modalità di integrazione tra la spendibilità di un titolo a livello nazionale e l'autonomia delle università nella denominazione dei corsi. Al riguardo si specifica che una classe di corsi di studio è costituita da tutti corsi che hanno gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le stesse attività formative indispensabili definite all'articolo 10. I titoli conseguiti al termine dei corsi di studio appartenenti alla stessa classe hanno i medesimi effetti di legge Si prevede altresì una procedura per l'aggiornamento delle classi fondate nelle proposte delle università;

- all'articolo 5 si disciplinano i crediti formativi universitari che costituiscono la nuova unità di misura dei corsi universitari in termini di lavoro di apprendimento richiesto ad uno studente nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio, ivi compreso lo studio individuale. Tale istituto, introdotto per la prima volta nell'ordinamento universitario dall'articolo 11, comma 2 della legge n. 341 del 1990 costituisce altresì uno strumento fondamentale per favorire la mobilità degli studenti sia sul piano interno che su quello internazionale, sulla base del fatto che esso è disciplinato sul Sistema europeo di trasferimento di crediti accademici (ECTS) adottato nell'ambito dei programmi comunitari volti a favorire la circolazione degli studenti nell'unione europea. In sede di articolo 5 sono quindi dettate disposizioni generali in materia di ore di lavoro corrispondenti a un credito, di impegno orario che deve essere riservato allo studio individuale o ad altre attività formative di tipo individuale, di acquisizione del credito corrispondente a ciascuna attività formativa da parte dello studente (superamento dell'esame o altra forma di verifica del profitto), di riconoscimento totale o parziale dei crediti ai fini del conseguimento di altri titoli di studio nella stessa o in altra università, ovvero in attività formative non universitarie;

- all'articolo 6 sono determinati i requisiti di ammissione ai corsi universitari, stabilendo tra l'altro il principio che, per essere ammessi ad un corso di dottorato, occorre essere in possesso del diploma di laurea (da intendersi come titolo universitario di primo livello triennale). In particolare si prevede l'ammissione al corso di dottorato con il possesso del diploma di laurea, salvo che per quei corsi di dottorato del settore sanitario per i quali la normativa comunitaria non preveda titoli universitari di primo livello (per questi ultimi l'accesso avverrà con il solo diploma di scuola secondaria superiore);

- all'articolo 7 è stabilito il numero dei crediti che occorre per conseguire i diplomi di laurea, di dottorato e di specializzazione. Per il conseguimento del diploma di laurea i crediti sono comprensivi di quelli necessari alla conoscenza obbligatoria di una lingua dell'Unione Europea diversa dall'italiano;

- all'articolo 8 si indica la durata standard dei corsi di studio al fine della programmazione delle attività formative;

- all'articolo 9 si interviene in materia di attivazione dei corsi di studio, prevedendo garanzie per gli studenti iscritti e disponendo tra l'altro che una università possa istituire un corso di dottorato a condizione di avere attivato un corso di laurea comprendente almeno un curriculum i cui crediti formativi universitari siano integralmente riconosciuti per il corso di dottorato (sulla base di una specifica convenzione tra gli atenei interessati, il corso di laurea può essere attivato anche presso una altra università), con le eccezioni previste per il settore sanitario;

- in sede di articolo 10 sono dettate disposizioni generali per i decreti di area prevedendo in primo luogo sei tipologie di attività formative per le quali i decreti di area per ciascuna classe di corsi di studio dovranno determinare il numero minimo di crediti da riservare. Sono determinati altresì alcuni valori soglia per tali numeri minimi in relazione alle diverse tipologie di attività formative (in particolare si prevede che la somma totale dei crediti riservati non potrà essere superiore al 66 per cento; è pertanto lasciata all'autonomia degli atenei la determinazione discrezionale del 34 per cento dei crediti relativi all'ordinamento didattico di qualsiasi corso di studio;

- l'articolo 11 specifica, rispetto alle disposizioni contenute nell'articolo11, commi 1 e 2 della legge n. 341 del 1990, i contenuti necessari dell'ordinamento didattico, da disciplinare in sede di regolamento didattico di ateneo, nonchè gli aspetti generali dei predetti regolamenti con riferimento agli elementi di organizzazione dell'attività didattica comuni ai corsi di studio (si prevede tra l'altro che le università rilascino, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta secondo modelli conformi agli standard europei le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo, nonchè l'indicazione di eventuali certificazioni sull'adeguatezza del profilo formativo rispetto alle esigenze del mondo del lavoro);

- l'articolo 12 detta disposizioni generali circa i contenuti dei regolamenti didattici dei corsi di studio di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341. Si prevede tra l'altro che le disposizioni in essi previste e concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati - in connessione alla determinazione della stima del lavoro di apprendimento richiesto per gli specifici contenuti oggetto delle attività formative e comunque assegnati agli studenti ai fini dell'esame - siano deliberate dalle competenti strutture didattiche con il parere favorevole della maggioranza degli studenti facenti parte dei consigli delle strutture stesse, ovvero acquisito il parere favorevole di commissioni didattiche paritetiche o di analoghe strutture di rappresentanza studentesca; qualora tale maggioranza non ricorra, la deliberazione è rimessa al senato accademico;

- all'articolo 13 si prevede una limitazione nell'istituzione di nuovi corsi di specializzazione, tenendo conto del fatto che le esigenze di formazione specialistiche sono prevalentemente assorbite dalla formazione di secondo livello (corso di dottorato) . Si prevede pertanto di limitare l'istituzione di corsi di specializzazione esclusivamente ai casi di applicazione di specifiche norme di legge o di regolamento o di direttive dell'unione europea. Si prevedono altresì norme per l'ammissione ai corsi di specializzazione e per il riconoscimento di crediti formativi ai fini del conferimento del titolo di dottorato;

- all'articolo 14 sono altresì dettate le necessarie disposizioni transitorie per assicurare il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento, anche tenendo presente le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 15, lettera b) della legge 14 gennaio 1999, n. 4, in relazione a corsi universitari attivati tra la data di entrata in vigore della legge n. 127 del 1997 e l'entrata in vigore della predetta legge n. 4, che ha sanato gli effetti di atti e deliberazioni delle università adottate in tale arco temporale.