Prot. n. 422

ALL’ON.MINISTRO
SEDE

Spedito il 13.05.99
Parere generale n. 29


OGGETTO: Parere sullo schema di regolamento in materia di autonomia didattica degli Atenei (art. 17 comma 95 l. 15.5.97 n. 127 e succ. Modificazioni e integrazioni).


Adunanza del 6.5.99

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE


Vista la lettera ministeriale (Ufficio Legislativo) n. 545 del 19.3.99 con la quale è stato chiesto il parere sullo schema di regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei;
Vista la legge 15/5/97, n. 127;
Vista la legge 14 gennaio 1999, n. 4;
Esaminato lo schema di Regolamento suddetto;
Sentiti i Relatori;

ESPRIME AL SIGNOR MINISTRO IL PARERE SEGUENTE.

Il CUN giudica positivamente il procedere del disegno riformatore avviato con l’intesa della Sorbona e l'attuarsi, sia pure graduale, dell'obiettivo della armonizzazione dei percorsi universitari europei. Sottolinea l’opportunità che i prossimi appuntamenti internazionali segnino più rilevanti progressi e più puntuali accordi e che le scelte dei Paesi aderenti vengano compiute in un quadro di reciproca compatibilità.

Il CUN assume come criterio fondamentale di valutazione del decreto la sua capacità di dare concretezza ed efficacia all’autonomia, principio fondante del nuovo processo riformatore in atto, inserito in una logica di sistema universitario nazionale in grado di garantire razionalità e qualità dell’attività scientifica e didattica.

Il CUN sottolinea innanzitutto l’anomalia che le bozze dei decreti d’area siano in una fase avanzata di elaborazione senza che siano stati ancora acquisiti i pareri di legge sul decreto che ne contiene i principi ispiratori e i regolamenti unificanti, con il rischio che i decreti d’area di fatto precostituiscano le condizioni alla redazione del decreto base. Pertanto ritiene assolutamente indispensabile che i decreti d’area siano riconsiderati in uno stretto intreccio con la redazione definitiva del decreto quadro. Il CUN, comunque, si impegna ad esprimere una valutazione attenta e puntuale su ciascun decreto in modo da verificare e garantire la necessaria coerenza di fondo tra gli stessi e la loro corrispondenza con lo schema di regolamento generale.

Il CUN, nella propria azione e nell'espressione dei pareri di legge e non, ha assunto alcuni criteri ispiratori per la valutazione dell’iter riformatore:
1 – ridurre l’età media dell’ingresso nel mondo del lavoro da parte dei giovani in possesso dei titoli universitari;
2 – fornire titoli corrispondenti alle tipologie di formazione richieste dal mondo del lavoro, e in particolare formare professionalità che richiedono competenze meno complesse di quelle attualmente previste dalle lauree di durata quadriennale o quinquennale;
3 – istituire un sistema di formazione periodica e ricorrente di livello superiore che corrisponda agli avanzamenti dei saperi e delle competenze;
4 – dare vita a un sistema di crediti riconosciuti a livello europeo e garantiti da criteri omogenei di certificazione.

L’articolazione delle diverse attività formative previste dall’articolo 10 appare troppo rigidamente definita. Il CUN ritiene che l’obiettivo prioritario dei decreti d’area debba essere quello di determinare con sicurezza i contenuti minimi in grado di definire il conseguimento degli obiettivi formativi caratterizzanti e distintivi della classe e la loro valenza nazionale. Per questi motivi reputa che la separazione fra le differenti voci e l’attribuzione di percentuali rigidamente definite ai punti a, b, c dell’articolo 10 si configurano come uno strumento eccessivamente obbligante e perciò artificioso e ambiguo. E' pertanto opportuno che le tre voci, sia pure distintamente elencate e con indicazioni di massima relativamente alle percentuali, vengano considerate unitariamente, in modo da lasciare ai decreti d’area o all’autonomia delle sedi la responsabilità dell'articolazione dei percorsi formativi, individuando e calibrando i contenuti che meglio rispondono alle esigenze di fondo espresse dai tre obiettivi della formazione di base e propedeutica, della formazione caratterizzante e della formazione complementare o affine.
I medesimi rilievi devo essere avanzati anche nei confronti dei punti d, e, f: anche qui infatti vengono delineati in maniera rigida qualificazioni di carattere formativo-professionale che risultano indistinte e poco significative. Queste finalità possono essere più opportunamente articolate dalle autonomie didattiche delle sedi in modo da rispondere più puntualmente all'esigenza del territorio e del mercato del lavoro. Si propone pertanto il loro accorpamento, pur conservando la loro distinzione e una indicazione di massima delle percentuali.

Il CUN ritiene necessario che nel decreto vengano fornite ulteriori precisazioni riguardo alla struttura didattica innovativa definita "classe di appartenenza". Tale definizione, infatti, assume significativo rilievo in ordine all’individuazione dei percorsi formativi e in relazione alla articolazione didattica e organizzativa degli atenei (vedi corsi di studio e facoltà). Con classe di appartenenza sembra infatti potersi intendere un insieme di futuri corsi di studio, dei quali autonomia e omogeneità, anche ai soli fini legali, non sembrano sufficientemente garantite. Potrebbe perciò accadere che corsi appartenenti a classi diverse risultino più simili tra di loro rispetto a quelli delle medesime classi.
E' indispensabile inoltre introdurre nel decreto opportune precisazioni sui rapporti che dovranno intercorrere tra classe e strutture didattiche (facoltà e corsi di studio); in questo modo sarà possibile evitare interpretazioni contraddittorie o sovrapposizioni di compiti.

Inoltre la variazione possibile dei nomi dei corsi di studio prevista dall'articolo 4 e attribuita alle sedi, potrebbe avere qualche effetto di confusione, giacché è presumibile che si farà ricorso nell’uso comune a questi ultimi piuttosto che alle classi di appartenenza individuate dai decreti d’area.

In conformità con il primo dei criteri sopra menzionati, il primo livello di laurea, fatti salvi i percorsi didattici regolati da diverse disposizioni previste da specifiche norme di legge o da direttive dell’Unione Europea, deve rispondere alla necessità di consentire ai giovani di accedere al mercato del lavoro prima di quanto avvenga attualmente. Tuttavia questo sarà possibile solo se la laurea di I livello avrà effettivamente una configurazione professionale appropriata. Una inadeguata configurazione del titolo triennale imporrà il conseguimento del titolo di II livello come strumento obbligato per acquisire una spendibilità reale nel mondo del lavoro. La conseguenza grave è che contrariamente ai fini previsti, in tali casi si giungerebbe al paradosso di un allungamento del periodo di studio.
Si deve ancora osservare che, affinché i titoli di I livello abbiano concretamente valore, è necessario che siano tempestivamente definite le procedure di accreditamento a scala nazionale ed europea e che siano sviluppati i necessari raccordi col mondo del lavoro e delle attività produttive.

Ulteriore condizione per conseguire una sensibile riduzione dell’età media dei giovani laureati che entrano nelle attività produttive è una consistente contrazione, se non annullamento, dell’attuale divario esistente tra durata legale e durata effettiva degli studi. Oltre ad un consistente impegno delle Università sul piano del tutorato, dei corsi di recupero, della carta dei servizi, la realizzazione di questo primario obiettivo comporta l'attivazione di adeguate procedure di orientamento ed un urgente riordino dei cicli e un intervento di riforma che coinvolga la scuola primaria e secondaria. Tali indispensabili interventi, che avrebbero dovuto precedere - o almeno procedere di pari passo - con la riforma dell’istruzione universitaria, dovranno costituire l'effettiva garanzia contro il pericolo che il I livello universitario venga ad essere di fatto un prolungamento della formazione scolastica. In tale modo infatti verrebbero meno le caratteristiche di formazione scientifica superiore conseguenti alla compresenza di attività didattica e di ricerca propria della formazione universitaria. Questa esigenza è particolarmente preoccupante e avvertita in talune aree, per le quali gli sbocchi professionali previsti dalla laurea di I livello risultano al momento più problematici.

In questa prospettiva, nel decreto risultano scarsamente definiti i nessi che intercorrono tra formazione universitaria e formazione ricorrente e assenti i raccordi con il sistema della formazione a livello post-secondario (FIS). Occorre insieme definire con maggiore chiarezza le caratteristiche dei corsi successivi al titolo di II livello (scuole di specializzazione e soprattutto dottorato di ricerca). In particolare deve essere più puntualmente definita la normativa sulle scuole di specializzazione, chiarendo in maniera non equivoca il loro ruolo, in quali contesti possano essere conservate o istituite, e prevedendo per tutte – eccezion fatta per quelle normate a livello europeo – uguali requisiti, modalità di accesso e uguale durata.
E’ opportuno inoltre utilizzare il canale del dottorato di ricerca in modo che esso risponda effettivamente anche alle esigenze di una formazione professionalizzante di alto livello, oltre che alla finalità tradizionale di formazione alla ricerca scientifica. Per questo motivo è indispensabile svincolare il dottorato di ricerca dalle attuali prescrizioni del numero chiuso e dal finanziamento di percentuali precostituite di borse di studio.
Il CUN ritiene infine di segnalare l’opportunità che venga ripreso il tema, già sviluppato dal documento Martinotti, del rapporto "contrattuale" tra studenti e atenei, in modo da tenere conto della realtà effettiva delle diverse tipologie di studenti (frequentanti, non frequentanti, a tempo parziale). Nel contempo deve essere ribadito l’impegno di ciascun ateneo di fornire la propria carta dell’offerta formativa e dei servizi complessivi in stretto raccordo con tutti gli enti a cui competono responsabilità istituzionali in materia.

Il CUN ha già sottolineato in precedenti pareri la necessità che una riforma così radicale e impegnativa del sistema di formazione universitaria trovi adeguato supporto in una puntuale volontà politica, impegnata a ridurre fino ad una totale eliminazione, il divario esistente tra le risorse destinate al sistema ricerca/formazione superiore nel nostro paese e quelle degli altri paesi avanzati. Solo un rapido adeguamento delle risorse strutturali e infrastrutturali delle Università Italiane potrà, infatti, consentire una svolta effettiva nella gestione e organizzazione degli studi universitari.

Passando più specificatamente all'esame di merito dei singoli articoli, il CUN propone le seguenti modifiche:

Art. 1 comma 1d: aggiungere dopo la parola "specializzazione" le parole "di dottorato di ricerca".

Art. 1 comma 1e: aggiungere dopo la parola "specializzazione" le parole "di dottorato di ricerca".

Art. 3 commi 1 e 2: per evitare pericolose confusioni tra dottorato e dottorato di ricerca si ritiene necessario utilizzare definizioni quali "laurea di I livello" e "laurea di II livello", che non comportano ambiguità.

Art.3 comma 3: anziché "specialista", chi sia in possesso del titolo di specializzazione va meglio definito come "specializzato", dal momento che nell’uso corrente il termina "specialista" è utilizzato in maniera esclusiva in area medica.

Art. 3 comma 5: sostituire le parole "commi 4 e 5" con le parole "comma 5".

Art. 5 comma 4: sostituire la parola "alla metà" con la frase "ai due terzi".

Art. 5: comma 5: al testo attuale va aggiunto un riferimemto ad una tabella di conversione della valutazione del profitto in un sistema di accreditamento accettato a livello europeo, tabella che e’ necessario venga predisposta.

Art. 5: comma 7: l’obbligo di verifica dei crediti acquisiti, discendendo dal rischio della obsolescenza dei contenuti professionali e culturali, comporterebbe anche la necessità di verifica periodica dei titoli: dal momento che questa ipotesi sembra difficilmente proponibile, si segnala l’inopportunità di introdurre in maniera surrettizia una norma per la riduzione degli studenti fuori corso, che, se ritenuta utile o necessaria, va introdotto in maniera esplicita e coerentemente motivata.

Art. 5: comma 8: si parla del riconoscimento di crediti formativi conseguiti " in attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione l’Università abbia concorso". Questo comma mette in luce le ambiguità sottese alla costituzione e soprattutto alla organizzazione e gestione del FIS e sostanzialmente rischia di vanificare ogni valenza formativa parallela rispetto a quella universitaria, spingendo gli utenti del FIS a privilegiare i corsi nei quali l’Università abbia concorso alla loro formulazione e proposta. Occorre pertanto o riaffermare il carattere parallelo di tali corsi senza riconoscimento di crediti, oppure ammettere francamente l’accreditamento indipendentemente dal concorso dell’Università.

Art. 6: comma 7: la normativa, pur ispirata dalla buona intenzione di evitare il fuori corso, mette in crisi la didattica del I anno del II livello, aggravando la situazione negli anni successivi. Nel caso permanga l'articolo nell'attuale stesura, dopo la frase "diploma di laurea" andrebbe aggiunta la frase "diploma di dottorato (laurea di II livello)".

Art. 7: aggiungere un comma 4 con la frase:"I regolamenti d’ateneo determinano il numero di crediti che lo studente deve avere acquisito per conseguire il diploma di dottore di ricerca".

Art. 8: aggiungere un comma 3 del seguente tenore: "La durata standard dei corsi di dottorato di ricerca è di tre anni".

Art. 9: aggiungere un comma 5 del seguente tenore: "all’atto dell’istituzione di un corso di studio, l’Università dovrà provvedere, attraverso i Nuclei interni di valutazione, all’accertamento dell’esistenza di risorse scientifiche, di personale docente e tecnico-amministrativo, di attrezzature (laboratori, biblioteche, strutture informatiche) e di risorse finanziarie in grado di sostenerne con serietà e dignità l'attività didattica e di ricerca".

Art. 10: si vedano le osservazioni formulate nella parte generale del documento in merito alla opportunità di considerare unitariamente le voci a, b, c e d, e, f .
Manca chiarezza in ordine al concetto di "ambito disciplinare" adottato in riferimento ai punti a, b, c. Si tratta di concetto non ancora utilizzato nel decreto e non è chiaro a che cosa faccia riferimento e in che cosa si differenzia rispetto al "settore scientifico-disciplinare".

Art. 11 comma 9: chiarire a quale soggetto compete la certificazione del profilo formativo rispondente alle esigenze del mondo del lavoro.

Art. 12 comma 1: aggiungere dopo le parole "nel rispetto della libertà di insegnamento" le parole "e dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti".

Art. 12 comma 3: dal momento che, per comune esperienza, è possibile non disporre della maggioranza degli studenti eletti negli organismi, per la scarsa presenza alle riunioni dei consigli, si potrebbe prevedere che le deliberazioni vadano assunte "con il parere favorevole degli studenti presenti ovvero con quello di altri organismi di rappresentanza studentesca previsti dagli statuti".

Art. 13: comma 3: è opportuno eliminare questo comma, perché contraddice la normativa generale prevista dall’art. 5 comma 6, in cui opportunamente si dichiara che il corso che accoglie stabilisce quali sono i crediti da riconoscere.


IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE