In tema di progettazione e costruzione di nuove chiese, i principi teologici e liturgici e la normativa conseguente sono contenuti nei documenti qui elencati. Ad ogni documento è premessa la sigla d'uso.
A. TESTI CONCILIARI E MAGISTERIALI
SC - Conc. Vat. ll, Sacrosanctum Concilium, Costituzione sulla sacra liturgia (1963), nn. 122- 130.
IOE - S.Congregazione dei Riti, Inter Oecumenici, Istruzione per la retta applicazione della Costituzione sulla sacra liturgia (1964), nn. 90-99.
EM - S.Congregazione dei Riti e Consilium. Eucharisticum Mysterium, Istruzione sul culto del Mistero eucaristico (1967), nn. 24; 52-57.
LI - S.Congregazione per il culto Divino, Llturgicae instaurationes, Istruzione per la retta applicazione della Costituzione sulla sacra liturgia (1970), n.70.
MS - Consilium e S. Congregazione dei Riti, Musicam sacram, Istruzione sulla musica nella sacra liturgia (1967), nn. 23; 63.
RLI - Il rinnovamento liturgico in Italia, Nota pastorale della Commissione Episcopale per la liturgia della C.E.I. a vent'anni dalla Costituzione Conciliare Sacrosanctum Concilium ( 1983), n.13.
B. LIBRI LITURGICI IN VERSIONE ITALIANA
BEN - CEI, Benedizionale, Roma 1992, nn. 1159-1589.
BODCA - CEI, Benedizione degli Oli e Dedicazione della chiesa e dell'altare, Roma 1980, pp. 12-74; 40-41; 90-92 (nn. 152-162).
LDF - CEI. Lezionario domenicale e festivo. Premesse (Fascicolo sup plementare), Roma 1982, nn. 32-34.
MR - CEI. Messale Romano. Roma 1983, 2a ed.
PNMR - Principi e norme per l'uso del Messale Romano. in MR, pp. XVII-XLVIII.
Precis.CEI - CEI, Precisazioni, in MR, pp. L-LI.
RBB - CEI, Rito del Battesimo dei Bambini, Roma 1970, pp. 22-23 (nn. 18-26).
RCCE - CEI, Rito della Comunione fuori della Messa e Culto eucaristico, Roma 1979, p. 16 (nn. 9-11).
RP - CEI, Rito della Penitenza, Roma 1974, p. 23 (n. 12).
CDC
Codice di Diritto Canonico, Roma 1983. cann.
858; 934-940: 964; 1214-1222: 1235-1239.
CE
Caerimoniale Episcoporum . Roma 1984, nn.
42-54; 864-878; 918-932.
2. I maggiori riferimenti
L'asterisco (*) indica i passi riportati per esteso nelle pagine seguenti.
Chiesa:
SC 122- 129*
LI 10
EM 24
PNMR 255-257*
CDCcann. 1214-1222*
RLI 13
CE 840-843; 864-871
PNC 1-6
Presbiterio:
PNMR 258*
CE 50
PNC 7
Altare:
IOE 91
PNMR 259-267: 268-70*
Precis. CEI 14*
BODCA 152-162*; 247-249
CDCcann. 1235-1239*
CE 48: 918-932: 972-978
BEN 1267- 1278
PNC 8
Ambone:
IOE 96
PNMR 272''
Precis. CEI 16
LDF 32-34
CE 51
BEN 1238-1241
PNC 9
Sede del plesidente:
PNMR 271*
Precis. CEI 15*
CE 42; 47
BEN 1214-1218
PNC 10
Battistero:
IOE 99
RBB 18-26
CDC can. 858*
CE 52: 995
BEN 1163-1168
PNC 11
Luogo della Penitenza:
RP 12
CDC can. 964*
BEN 1407-1410
PNC 12
Custodia eucaristica:
IOE 95
EM 52-57
PNMR 276-277*
RCCE 9- 11
CDC cann. 934-940*
CE 49
BEN 1312-1314
PNC 13
Posti dei fedeli:
IOE 98
PNMR 273*
PNC 14
Coro e organo:
IOE 97
MS 23: 63
PNMR 274-275*
BEN 1478-1481
PNC 15
Immagini sacre:
SC 125*
PNMR 278
BEN 1331-1337: 1358-1364
PNC 16
Arredo:
SC 123-124*
PNMR 287-288: 311 -312*
Precis. CEI 17*
BEN 1159- 1162: 1495- 1500
PNC 18
3. I testi
Costituzione conciliare sulla sacra liturgia
Sacrosanctum Concilium
SC 122-129
L'arte sacra e la sacra suppellettile
122. Fra le più nobili attività dell'ingegno umano
sono annoverate, a pieno titolo, le arti liberali, soprattutto l'arte religiosa
e il suo vertice, l'arte sacra. Per loro stessa natura, queste arti tendono
ad esprimere in qualche modo, nelle opere umane, l'infinita bellezza di
Dio, e tanto più sono volte a lui e all'accrescimento della sua lode
e della sua gloria, in quanto non hanno nessun altro intento che quello
di contribuire nel miglior modo possibile a indirizzare pienamente verso
Dio lo spirito dell'uomo.
Per tali motivi la santa Madre Chiesa ha sempre favorito le arti liberali,
e ha sempre ricercato il loro nobile servizio, specialmente perché
gli oggetti destinati al culto splendessero veramente per dignità,
decoro e bellezza, segni e simboli delle realtà soprannaturali: ed
ella stessa ha formato degli artisti. A riguardo, anzi, di tali arti, la
Chiesa si è sempre ritenuta, a buon diritto, come arbitra, scegliendo
tra le opere degli artisti quelle che rispondevano alla fede, alla pietà
e alle norme religiosamente tramandate, e risultavano adatte all'uso sacro.
Con speciale sollecitudine la Chiesa si è preoccupata che la sacra
suppellettile servisse con la sua dignità e bellezza al decoro del
culto, ammettendo nella materia, nella forma e nell'ornamento quei cambiamenti
che il progresso della tecnica ha introdotto nel corso dei secoli.
123. La Chiesa non ha mai considerato come proprio un particolare
stile artistico, ma, secondo l'indole e le condizioni dei popoli e le esigenze
dei vari riti, ha ammesso le forme artistiche di ogni epoca, creando cosi,
nel corso dei secoli, un tesoro artistico da conservarsi con ogni cura.
Anche l'arte contemporanea di tutti i popoli e paesi deve avere nella Chiesa
libertà di espressione, purché serva con la dovuta reverenza
e il dovuto onore alle esigenze degli edifici sacri e dei sacri riti. In
tal modo essa potrà aggiungere la propria voce al mirabile concento
di gloria che uomini eccelsi innalzarono nei secoli passati alla fede cattolica.
124. Nel promuovere e favorire un'autentica arte sacra. gli Ordinari
procurino di ricercare piuttosto una nobile bellezza che una mera sontuosità.
E ciò valga anche per le vesti e gli ornamenti sacri. I vescovi abbiano
cura di allontanare dalla casa di Dio e dagli altri luoghi sacri quelle
opere d'arte che sono in contrasto con la fede, la morale e la pietà
cristiana: che offendono il genuino senso religioso, o perché spregevoli
nelle forme, o perché scadenti, mediocri o false nell'espressione
artistica. Nella costruzione poi degli edifici sacri ci si preoccupi diligentemente
della loro idoneità a consentire lo svolgimento delle azioni liturgiche
e la partecipazione attiva dei fedeli.
125. Si mantenga l'uso di esporre nelle chiese alla venerazione dei
fedeli le immagini sacre. Tuttavia si espongano in numero moderato e nell'ordine
dovuto, per non destare ammirazione nei fedeli e per non indulgere a una
devozione svisata.
126. Quando si tratta di dare un giudizio sulle opere d'arte, gli
Ordinari del luogo sentano il parere della Commissione diocesana di arte
sacra e, se è il caso, di altre persone particolarmente competenti,
come pure delle Commissioni di cui gli articoli 44. 45, 46. Una vigilanza
speciale abbiano gli Ordinari nell'evitare che la sacra suppellettile o
le opere preziose, che sono ornamento della casa di Dio, vengano alienate
o disperse.
127. I vescovi o direttamente o per mezzo di sacerdoti idonei, che
conoscono e amano l'arte, si prendano cura degli artisti, allo scopo di
formarli allo spirito dell'arte sacra e della sacra Liturgia. Si raccomanda
inoltre di istituire, dove si terrà opportuno, scuole o accademie
di arte sacra per la formazione degli artisti.
Tutti gli artisti, poi, che guidati dal loro talento intendono glorificare
Dio nella santa Chiesa, ricordino sempre che la loro attività è
in certo modo una religiosa imitazione di Dio Creatore e che le loro opere
sono destinate al culto cattolico, all'edificazione, alla pietà e
all'istruzione religiosa dei fedeli.
128. Si rivedano quanto prima, insieme ai libri liturgici, a norma
dell'art. 25, i canoni e le disposizioni ecclesiastiche che riguardano l'allestimento
e l'apparato delle cose esterne attinenti al culto sacro, e specialmente
quanto riguarda la costruzione degna e appropriata degli edifici sacri,
la forma e la erezione degli altari, la nobiltà, la disposizione
e la sicurezza del tabernacolo eucaristico, la funzionalità e la
dignità del battistero, la conveniente disposizione delle sacre immagini,
della decorazione e degli ornati. Le norme che risultassero meno rispondenti
alla riforma della liturgia siano corrette o abolite: quelle invece che
risultassero favorevoli siano mantenute o introdotte.
A tale riguardo, soprattutto per quanto si riferisce alla materia e alla
forma della sacra suppellettile e degli indumenti sacri, si concede facoltà
alle assemblee episcopali delle varie regioni di fare gli adattamenti richiesti
dalle necessità e dalle usanze locali, a norma dell'art. 22 della
presente Costituzione.
129. I chierici, durante il corso filosofico e teologico, siano istruiti
anche sulla storia e lo sviluppo dell'arte sacra, come pure sui sani principi
su cui devono fondarsi le opere dell'arte sacra, in modo che siano in grado
di stimare e conservare i venerabili monumenti della Chiesa e di offrire
opportuni consigli agli artisti nella loro produzione d'arte.