NOTA PASTORALE
APPENDICE

I PRINCIPALI DOCUMENTI

In tema di progettazione e costruzione di nuove chiese, i principi teologici e liturgici e la normativa conseguente sono contenuti nei documenti qui elencati. Ad ogni documento è premessa la sigla d'uso.

A. TESTI CONCILIARI E MAGISTERIALI

SC - Conc. Vat. ll, Sacrosanctum Concilium, Costituzione sulla sacra liturgia (1963), nn. 122- 130.

IOE - S.Congregazione dei Riti, Inter Oecumenici, Istruzione per la retta applicazione della Costituzione sulla sacra liturgia (1964), nn. 90-99.

EM - S.Congregazione dei Riti e Consilium. Eucharisticum Mysterium, Istruzione sul culto del Mistero eucaristico (1967), nn. 24; 52-57.

LI - S.Congregazione per il culto Divino, Llturgicae instaurationes, Istruzione per la retta applicazione della Costituzione sulla sacra liturgia (1970), n.70.

MS - Consilium e S. Congregazione dei Riti, Musicam sacram, Istruzione sulla musica nella sacra liturgia (1967), nn. 23; 63.

RLI - Il rinnovamento liturgico in Italia, Nota pastorale della Commissione Episcopale per la liturgia della C.E.I. a vent'anni dalla Costituzione Conciliare Sacrosanctum Concilium ( 1983), n.13.

B. LIBRI LITURGICI IN VERSIONE ITALIANA

BEN - CEI, Benedizionale, Roma 1992, nn. 1159-1589.

BODCA - CEI, Benedizione degli Oli e Dedicazione della chiesa e dell'altare, Roma 1980, pp. 12-74; 40-41; 90-92 (nn. 152-162).

LDF - CEI. Lezionario domenicale e festivo. Premesse (Fascicolo sup plementare), Roma 1982, nn. 32-34.

MR - CEI. Messale Romano. Roma 1983, 2a ed.

PNMR - Principi e norme per l'uso del Messale Romano. in MR, pp. XVII-XLVIII.

Precis.CEI - CEI, Precisazioni, in MR, pp. L-LI.

RBB - CEI, Rito del Battesimo dei Bambini, Roma 1970, pp. 22-23 (nn. 18-26).

RCCE - CEI, Rito della Comunione fuori della Messa e Culto eucaristico, Roma 1979, p. 16 (nn. 9-11).

RP - CEI, Rito della Penitenza, Roma 1974, p. 23 (n. 12).

C. ALTRI DOCUMENTI

CDC
Codice di Diritto Canonico, Roma 1983. cann.
858; 934-940: 964; 1214-1222: 1235-1239.

CE
Caerimoniale Episcoporum . Roma 1984, nn.
42-54; 864-878; 918-932.


2. I maggiori riferimenti

L'asterisco (*) indica i passi riportati per esteso nelle pagine seguenti.

Chiesa:
SC 122- 129*
LI 10
EM 24
PNMR 255-257*
CDCcann. 1214-1222*
RLI 13
CE 840-843; 864-871
PNC 1-6

Presbiterio:
PNMR 258*
CE 50
PNC 7

Altare:
IOE 91
PNMR 259-267: 268-70*
Precis. CEI 14*
BODCA 152-162*; 247-249
CDCcann. 1235-1239*
CE 48: 918-932: 972-978
BEN 1267- 1278
PNC 8

Ambone:
IOE 96
PNMR 272''
Precis. CEI 16
LDF 32-34
CE 51
BEN 1238-1241
PNC 9

Sede del plesidente:
PNMR 271*
Precis. CEI 15*
CE 42; 47
BEN 1214-1218
PNC 10

Battistero:
IOE 99
RBB 18-26
CDC can. 858*
CE 52: 995
BEN 1163-1168
PNC 11

Luogo della Penitenza:
RP 12
CDC can. 964*
BEN 1407-1410
PNC 12

Custodia eucaristica:
IOE 95
EM 52-57
PNMR 276-277*
RCCE 9- 11
CDC cann. 934-940*
CE 49
BEN 1312-1314
PNC 13

Posti dei fedeli:
IOE 98
PNMR 273*
PNC 14

Coro e organo:
IOE 97
MS 23: 63
PNMR 274-275*
BEN 1478-1481
PNC 15

Immagini sacre:
SC 125*
PNMR 278
BEN 1331-1337: 1358-1364
PNC 16

Arredo:
SC 123-124*
PNMR 287-288: 311 -312*
Precis. CEI 17*
BEN 1159- 1162: 1495- 1500
PNC 18

3. I testi

Costituzione conciliare sulla sacra liturgia

Sacrosanctum Concilium
SC 122-129

L'arte sacra e la sacra suppellettile

122. Fra le più nobili attività dell'ingegno umano sono annoverate, a pieno titolo, le arti liberali, soprattutto l'arte religiosa e il suo vertice, l'arte sacra. Per loro stessa natura, queste arti tendono ad esprimere in qualche modo, nelle opere umane, l'infinita bellezza di Dio, e tanto più sono volte a lui e all'accrescimento della sua lode e della sua gloria, in quanto non hanno nessun altro intento che quello di contribuire nel miglior modo possibile a indirizzare pienamente verso Dio lo spirito dell'uomo.
Per tali motivi la santa Madre Chiesa ha sempre favorito le arti liberali, e ha sempre ricercato il loro nobile servizio, specialmente perché gli oggetti destinati al culto splendessero veramente per dignità, decoro e bellezza, segni e simboli delle realtà soprannaturali: ed ella stessa ha formato degli artisti. A riguardo, anzi, di tali arti, la Chiesa si è sempre ritenuta, a buon diritto, come arbitra, scegliendo tra le opere degli artisti quelle che rispondevano alla fede, alla pietà e alle norme religiosamente tramandate, e risultavano adatte all'uso sacro.
Con speciale sollecitudine la Chiesa si è preoccupata che la sacra suppellettile servisse con la sua dignità e bellezza al decoro del culto, ammettendo nella materia, nella forma e nell'ornamento quei cambiamenti che il progresso della tecnica ha introdotto nel corso dei secoli.

123. La Chiesa non ha mai considerato come proprio un particolare stile artistico, ma, secondo l'indole e le condizioni dei popoli e le esigenze dei vari riti, ha ammesso le forme artistiche di ogni epoca, creando cosi, nel corso dei secoli, un tesoro artistico da conservarsi con ogni cura. Anche l'arte contemporanea di tutti i popoli e paesi deve avere nella Chiesa libertà di espressione, purché serva con la dovuta reverenza e il dovuto onore alle esigenze degli edifici sacri e dei sacri riti. In tal modo essa potrà aggiungere la propria voce al mirabile concento di gloria che uomini eccelsi innalzarono nei secoli passati alla fede cattolica.

124. Nel promuovere e favorire un'autentica arte sacra. gli Ordinari procurino di ricercare piuttosto una nobile bellezza che una mera sontuosità. E ciò valga anche per le vesti e gli ornamenti sacri. I vescovi abbiano cura di allontanare dalla casa di Dio e dagli altri luoghi sacri quelle opere d'arte che sono in contrasto con la fede, la morale e la pietà cristiana: che offendono il genuino senso religioso, o perché spregevoli nelle forme, o perché scadenti, mediocri o false nell'espressione artistica. Nella costruzione poi degli edifici sacri ci si preoccupi diligentemente della loro idoneità a consentire lo svolgimento delle azioni liturgiche e la partecipazione attiva dei fedeli.

125. Si mantenga l'uso di esporre nelle chiese alla venerazione dei fedeli le immagini sacre. Tuttavia si espongano in numero moderato e nell'ordine dovuto, per non destare ammirazione nei fedeli e per non indulgere a una devozione svisata.

126. Quando si tratta di dare un giudizio sulle opere d'arte, gli Ordinari del luogo sentano il parere della Commissione diocesana di arte sacra e, se è il caso, di altre persone particolarmente competenti, come pure delle Commissioni di cui gli articoli 44. 45, 46. Una vigilanza speciale abbiano gli Ordinari nell'evitare che la sacra suppellettile o le opere preziose, che sono ornamento della casa di Dio, vengano alienate o disperse.

127. I vescovi o direttamente o per mezzo di sacerdoti idonei, che conoscono e amano l'arte, si prendano cura degli artisti, allo scopo di formarli allo spirito dell'arte sacra e della sacra Liturgia. Si raccomanda inoltre di istituire, dove si terrà opportuno, scuole o accademie di arte sacra per la formazione degli artisti.
Tutti gli artisti, poi, che guidati dal loro talento intendono glorificare Dio nella santa Chiesa, ricordino sempre che la loro attività è in certo modo una religiosa imitazione di Dio Creatore e che le loro opere sono destinate al culto cattolico, all'edificazione, alla pietà e all'istruzione religiosa dei fedeli.

128. Si rivedano quanto prima, insieme ai libri liturgici, a norma dell'art. 25, i canoni e le disposizioni ecclesiastiche che riguardano l'allestimento e l'apparato delle cose esterne attinenti al culto sacro, e specialmente quanto riguarda la costruzione degna e appropriata degli edifici sacri, la forma e la erezione degli altari, la nobiltà, la disposizione e la sicurezza del tabernacolo eucaristico, la funzionalità e la dignità del battistero, la conveniente disposizione delle sacre immagini, della decorazione e degli ornati. Le norme che risultassero meno rispondenti alla riforma della liturgia siano corrette o abolite: quelle invece che risultassero favorevoli siano mantenute o introdotte.
A tale riguardo, soprattutto per quanto si riferisce alla materia e alla forma della sacra suppellettile e degli indumenti sacri, si concede facoltà alle assemblee episcopali delle varie regioni di fare gli adattamenti richiesti dalle necessità e dalle usanze locali, a norma dell'art. 22 della presente Costituzione.

129. I chierici, durante il corso filosofico e teologico, siano istruiti anche sulla storia e lo sviluppo dell'arte sacra, come pure sui sani principi su cui devono fondarsi le opere dell'arte sacra, in modo che siano in grado di stimare e conservare i venerabili monumenti della Chiesa e di offrire opportuni consigli agli artisti nella loro produzione d'arte.