Vl. Tutela

Inventario e catalogo

22. Gli enti ecclesiastici, in particolare le parrocchie e le case religiose, sono tenute dalle norme canoniche e da quelle civili a dotarsi di un inventario completo, che dovrà sempre essere anche fotografico, dei beni culturali ecclesiastici di loro pertinenza.

L'inventario è uno strumento fondamentale per la conoscenza del patrimonio culturale, per la sua tutela e valorizzazione.

L'organo diocesano competente provveda a far curare la redazione degli inventari parrocchiali, adottando i criteri del catalogo statale (fatte salve le estensioni ritenute opportune), avvalendosi di personale selezionato e appositamente preparato.

Una copia delle schede d'inventario sia depositata presso l'organo diocesano competente, una copia sia conservata presso l'archivio dell'ente ecclesiastico di pertinenza. L'inventario deve essere aggiornato in caso di accessioni, di spostamento degli oggetti e di furti e deve essere verificato in occasione della visita pastorale, del trasferimento del responsabile e dell'immissione del successore.

L'inventario diocesano sia messo a disposizione delle soprintendenze per la compilazione dell'inventario e del catalogo statale. Le diocesi collaborano con le soprintendenze all'elaborazione del catalogo dei beni culturali sulla base di orientamenti definiti a livello nazionale d'intesa con lo stato. Una copia delle schede di catalogo elaborate dalla Soprintendenza o da altri enti pubblici (regione, provincia. comune) sia depositata presso l'archivio dell'ente ecclesiastico di pertinenza; un'altra copia sia consegnata all'organo diocesano competente.

Custodia e sicurezza

23 Allo scopo di garantire ai beni culturali ecclesiastici condizioni di sicurezza e per prevenire i furti è indispensabile che le chiese siano adeguatamente custodite Le chiese incustodite siano aperte al pubblico solo in presenza di condizioni locali che lo permettano.

Al medesimo scopo è necessario che le chiese siano dotate per quanto possibile di efficienti dispositivi di sicurezza (serrature robuste e funzionanti, portoni, sbarre alle finestre) e, per quanto possibile, di adeguati impianti antifurto.

Gli oggetti preziosi e di piccole o medie dimensioni non siano lasciati incustoditi ed esposti al pubblico, ma vengano esibiti solo con la massima prudenza e in presenza di realistiche condizioni di sicurezza.

Nel caso in cui, con il consenso dell'autorità competente, gli oggetti siano stati trasferiti nelle case canoniche, gli ambienti siano anche climaticamente idonei, dotati di efficienti dispositivi di sicurezza e di impianto antifurto.

La visita alle sacrestie e ai depositi sia consentita solo a persone di sicuro affidamento.

In caso di furto si dia immediata comunicazione scritta ai carabinieri, al competente organo di curia e alla competente soprintendenza, allegando alla denuncia copia della scheda di inventario o di catalogo con relativa fotografia in modo da facilitare la ricerca, il riconoscimento e il recupero.

Strumenti urbanistici

24. Il destino dei singoli edifici, dei centri storici e dell'ambiente naturale dipende da quelle scelte politiche che si esprimono negli strumenti urbanistici come i piani regolatori, di comprensorio, di regione.

Le comunità cristiane e gli organismi canonici operanti ai diversi livelli territoriali si impegnino a esigere che questi strumenti esprimano scelte tali da tutelare il patrimonio monumentale sacro nel suo complesso e che le scelte operate siano messe coerentemente in atto.

Pertanto siano valorizzate le competenze di laici professionalmente qualificati e si collabori attivamente con gli organi pubblici preposti alla tutela dei beni culturali e ambientali oltre che con associazioni e gruppi di volontariato.

Particolare attenzione sia riservata alla tutela non solo degli edifici di culto ma anche delle opere che esprimono la religiosità popolare, dei capitelli e tabernacoli, delle edicole, dei dipinti murali, così come dei luoghi adiacenti ai monumenti, quali i sagrati, le strade. le aree a verde.

I beni culturali ecclesiastici appartenenti a diocesi e a parrocchie soppresse

25. I beni culturali ecclesiastici, compresi gli archivi, le biblioteche, i musei e le raccolte appartenenti a diocesi e a parrocchie soppresse si trovano in evidenti condizioni di rischio. E dunque compito degli enti subentranti prendersene cura con particolare sollecitudine, conciliando l'esigenza del rispetto del legame con il territorio con quella della sicurezza.

Ogni iniziativa al riguardo dovrà essere valutata dai responsabili delle comunità locali con i responsabili diocesani e con i competenti organi della pubblica amministrazione, per quanto di loro competenza.

I beni culturali ecclesiastici appartenenti a parrocchie in condizioni di cura pastorale precaria

26. Esistono altre situazioni in cui i beni culturali ecclesiastici si trovano in condizioni di grave rischio: ci riferiamo alle chiese site in alcuni centri storici, a quelle di località soggette a spopolamento, a quelle site in zone in cui vi è un'acuta scarsità di clero o che comunque mancano della cura di un sacerdote residente, alle chiese prossime ai confini nazionali, alle cappelle o chiese succursali in aperta campagna.

A tali situazioni andranno rivolte con assoluta priorità le attenzioni da parte degli enti ecclesiastici sia in vista della catalogazione del patrimonio, sia in vista di una più accurata dotazione di strumenti e di impianti di sicurezza e in collaborazione con gli enti pubblici e con i privati.

I beni culturali ecclesiastici di pertinenza non ecclesiastica

27. Nel nostro paese esistono numerosi edifici sacri che non sono di pertinenza ecclesiastica ma appartengono a enti pubblici o privati. Nel caso che tali edifici fossero tuttora destinati al culto, ma anche in caso diverso, le comunità cristiane cerchino di sollecitare i proprietari perché se ne prendano cura adottando i provvedimenti necessari alla loro conservazione.

Il mercato antiquario

28. E noto a tutti che sul mercato antiquario, in continua espansione, vengono messi in circolazione molti oggetti religiosi provenienti dalle chiese, sia in seguito a furti sia in seguito a vendite abusive. A parte il danno prodotto al patrimonio nazionale, non può sfuggire quanto il fatto rechi offesa ai sentimenti e ai valori religiosi. Per questa ragione i responsabili degli enti ecclesiastici, dal momento che ogni forma di commercio di tali beni costituisce una grave forma di dissacrazione, rispettino rigorosamente le norme sull'alienazione, tutelino adeguatamente i beni loro affidati e facciano rispettare, per quanto di loro competenza, la legislazione civile riguardante il commercio antiquario.

Alienazione

29. Occorre ricordare che la vigente normativa canonica e civile contiene norme rigorose riguardanti l'alienazione dei beni culturali ecclesiastici sia mobili che immobili. In particolare essa prevede che ogni atto di alienazione deve essere formalmente autorizzato dalle competenti autorità della chiesa e dello stato. Gli atti abusivi di alienazione sono nulli e passibili di sanzioni canoniche e civili.

I responsabili degli enti ecclesiastici sono tenuti alla &laqno;conservazione» dei beni culturali di rispettiva pertinenza; essi, perciò, devono evitare che tali beni vengano danneggiati o vadano dispersi, anche per via di alienazione. L'alienazione dei beni culturali ecclesiastici, infatti, costituisce non solo un oggettivo depauperamento del patrimonio, ma anche un evento che incide in modo gravemente negativo (e irreversibile) su di essi: distaccati dal contesto fisico e funzionale di origine, tali beni perdono gran parte del loro specifico significato, vengono esposti a usi incongrui e talora del tutto dissacranti, con grande scandalo dei fedeli. Per queste ragioni, dunque, l'alienazione dei beni culturali ecclesiastici è da evitare; può, semmai, essere consentito con il benestare dell'autorità religiosa e civile competente, il passaggio di un bene, a titolo di deposito o anche per alienazione, da una chiesa a un'altra chiesa.

Rimozione e spostamento

30. Ogni rimozione di opere d'arte dalla loro sede originaria, per una collocazione in altra sede (ad esempio in altra chiesa, in casa parrocchiale, nel museo diocesano, nel palazzo vescovile) per motivi di sicurezza, deve essere autorizzata dai competenti organi canonici e civili. La nuova collocazione, una volta autorizzata, sarà segnalata sulla rispettiva scheda di catalogo.

Manutenzione

31. Per conservare gli edifici e gli oggetti in buone condizioni e per evitare interventi di restauro, talora assai dispendiosi, si provveda alla regolare manutenzione e all'uso permanente degli arredi e degli edifici sacri. A tale scopo si ricorra a personale, anche volontario purché debitamente preparato.

Nel caso in cui si renda indilazionabile un intervento di manutenzione straordinaria è necessario rivolgersi al competente organo canonico per concordare le iniziative opportune.

Restauro

32. I progetti per il restauro dei beni culturali ecclesiastici, compresi gli organi, siano concordati preventivamente con l'ufficio diocesano competente e siano redatti da professionisti particolarmente preparati, nel rispetto della normativa civile e delle esigenze pastorali e di culto.

Le richieste di autorizzazione siano presentate al competente organo diocesano che, dopo avere ottenuto la regolare autorizzazione dell'Ordinario, le presenterà alla soprintendenza interessata. Le autorizzazioni statali saranno trasmesse ai richiedenti tramite l'organo di Curia.

Analoga procedura sarà seguita per la richiesta di contributi a enti pubblici.