V. Beni e servizi culturali

Servizio ecclesiale

17. Notevole sostegno e impulso alle iniziative culturali delle comunità cristiane e della comunità civile, della scuola, della ricerca può venire dagli archivi, biblioteche, musei e raccolte ecclesiastiche. Tali istituzioni svolgono un servizio ecclesiale primario per la promozione della cultura sul territorio, sia nelle diocesi, che nelle parrocchie, nelle comunità religiose. nelle confraternite e nelle associazioni.

Anche in riferimento a questi servizi si aprono ampie possibilità di collaborazione con le grandi istituzioni culturali cui la chiesa italiana dà vita, come l'Università cattolica del sacro Cuore, le facoltà teologiche, gli istituti di scienze religiose, e con le istituzioni culturali pubbliche e private.

Le biblioteche, gli archivi e i musei ecclesiastici costituiscono sistemi a base diocesana, coordinati al livello regionale e nazionale, che collaborano con il sistema nazionale delle biblioteche, archivi e musei.

Archivi

18. Gli enti ecclesiastici hanno il dovere di tenere e custodire regolarmente il proprio archivio corrente e storico, favorirne la consultazione, curarne l'incremento mediante opportune acquisizioni nel rispetto della normativa canonica e civile vigente. Nell'ambito di ogni diocesi gli archivi parrocchiali fanno riferimento all'archivio diocesano, al quale sono riservati compiti di coordinamento e di consulenza tecnica e scientifica. Si favorisca inoltre il collegamento tra archivi e archivisti ecclesiastici, valorizzando le associazioni esistenti(AAE) .

Ogni intervento, per quanto riguarda l'ordinamento, il restauro dei documenti ed eventuali iniziative di valorizzazione degli archivi parrocchiali e di altri enti ecclesiastici, dovrà essere studiato dalla direzione dell'archivio diocesano e autorizzato dall'ordinario e, per quanto di competenza, dalla soprintendenza archivistica.

Si provveda in sede diocesana alla conservazione degli archivi delle parrocchie e delle diocesi soppresse, sulla base di orientamenti e procedure definiti a livello nazionale, d'intesa con i competenti organi dello stato.

In ogni diocesi un esperto in materia di archivi farà parte dell'organo preposto alla cura dei beni culturali ecclesiastici.

Orientamenti e procedure relativi alla conservazione degli archivi delle parrocchie che non si dimostrassero in grado di provvedervi direttamente, saranno anch'essi definiti a livello nazionale, d'intesa con i competenti organi dello stato. &laqno;La conservazione e la consultazione degli archivi d'interesse storico» appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche &laqno;saranno favorite e agevolate sulla base» delle intese previste dall'art.12, n. 1, comma 3 dell'Accordo 18 febbraio 1984.

Biblioteche

19. Le biblioteche e i fondi librari ecclesiastici costituiscono una parte assai importante del patrimonio dei beni culturali ecclesiastici in Italia. Esse, inoltre, hanno un eccezionale valore nell'evangelizzazione, nella catechesi, nella promozione della &laqno;cultura della solidarietà» e del dialogo con il mondo contemporaneo.

Un'attenta cura deve essere rivolta alla conservazione e all'incremento del patrimonio delle biblioteche, nonché alla qualificazione del servizio che esse possono rendere; si conservino con particolare diligenza i fondi antichi e i libri liturgici non più in uso.

Nell'ambito di ogni diocesi le biblioteche ecclesiastiche facciano riferimento alla Biblioteca diocesana o a una istituzione simile. Si favorisca, inoltre, il collegamento tra biblioteche e bibliotecari ecclesiastici valorizzando le forme associative esistenti (ABEI).

In ogni diocesi un esperto particolarmente competente in materia faccia parte di norma dell'organo preposto alla cura dei beni culturali ecclesiastici.

Anche la conservazione e la consultazione delle biblioteche appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche &laqno;saranno favorite e agevolate sulla base di intese» con lo stato.

Musei

20. &laqno;Le opere d'arte devono restare, possibilmente, nei luoghi di culto per conservare alle chiese, agli oratori, ai monasteri e conventi l'aspetto della fisionomia originaria di luoghi destinati agli esercizi di pietà.

Se la conservazione nei luoghi originari non sia possibile, perché le opere e la suppellettile non hanno più funzione di culto, o sia gravemente rischiosa, si istituiscano musei diocesani o interdiocesani» o almeno raccolte ordinate e sale di esposizione.

L'incremento e la costituzione di musei diocesani contribuiscono notevolmente a far conoscere il patrimonio artistico diocesano, a stimolare e sostenere l'impegno degli enti ecclesiastici in ordine alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale di loro pertinenza.

Nell'ambito di ogni diocesi, il museo diocesano costituisce il naturale punto di riferimento per le analoghe istituzioni ecclesiastiche sotto il profilo organizzativo, tecnico-scientifico e per le iniziative culturali e pastorali.

Le raccolte di beni culturali ecclesiastici e i musei ecclesiastici esistenti siano conservati e valorizzati con la necessaria cura, in stretto collegamento con l'organo diocesano competente in materia di beni culturali ecclesiastici e con il museo diocesano.

Si raccomanda la reciproca collaborazione dei musei ecclesiastici nell'ambito di una stessa regione.

Complessi integrati archivio-biblioteca-museo

21. Nelle diocesi, nelle quali non sia possibile istituire in sedi distinte l'Archivio, la Biblioteca e il Museo diocesano, si istituisca in un'unica sede un complesso integrato comprendente Archivio, Biblioteca e Museo distinti e funzionalmente collaboranti.