VIII. Adattamento e creazione
Adattamento liturgico
40. I beni culturali ecclesiastici non si possono considerare solo come un patrimonio culturale intangibile da conservare con criteri museali. A loro modo essi sono realtà vive, in continuo cambiamento secondo le esigenze della liturgia della chiesa, la quale, volendo mantenersi in dialogo con la società, è in stato di adattamento permanente.
Il concilio ecumenico Vaticano II ha avviato una profonda riforma liturgica e pastorale con notevoli riflessi nel campo dei beni culturali ecclesiastici. L'adeguamento liturgico delle chiese è una precisa richiesta conciliare che deve essere attuata con la necessaria prudenza, nel rispetto delle indicazioni del concilio e delle norme postconciliari e nel quadro della disciplina canonica.
Ogni progetto che prevede la modifica delle chiese in conformità alla riforma liturgica riguardante il presbiterio, il battistero, i confessionali, le immagini e l'apparato decorativo, sia accuratamente e pazientemente studiato dai singoli enti, d'intesa con i competenti organismi diocesani, e sia avviato a realizzazione solo dopo che si siano ottenute le debite autorizzazioni canoniche e civili.
Gli architetti, gli artisti e gli artigiani incaricati di progettare e attuare gli adattamenti delle chiese siano scelti tenendo conto delle loro provate ed elevate capacità artistiche e professionali e siano sostenuti dal consiglio di validi liturgisti e teologi.
I progetti di adattamento liturgico che necessitano di autorizzazione da parte della soprintendenza sono presentati ai competenti uffici statali dall'organo diocesano che li ha previamente approvati.
Nell'esaminare tali progetti le soprintendenze operano secondo il disposto di legge oltre che nello spirito dell'art. 12 degli Accordi concordatari del 18 febbraio 1984.
Nuove opere
41. La chiesa si sente impegnata non solo a conservare, ma anche ad accrescere il proprio patrimonio di arte sacra. Sia in occasione degli adattamenti liturgici sia in altre occasioni, le comunità cristiane potranno dunque inserire nelle chiese, comprese quelle soggette a tutela statale, nuove opere d'arte, purché queste siano di adeguato livello artistico e l'iniziativa sia autorizzata dalle competenti autorità.
La procedura da seguire e i criteri generali ai quali ispirarsi sono gli stessi che sono stati previsti al numero precedente.
Anche l'edificazione di nuovi complessi parrocchiali deve ispirarsi a
criteri di bellezza e di funzionalità, in stretta osservanza delle
indicazioni in materia date dalla conferenza episcopale.