SCHEMA DI REGOLAMENTO IN MATERIA DI AUTONOMIA DIDATTICA DEGLI ATENEI

Trasmesso in data 19 marzo 1999 al CUN per il prescritto parere




 

VISTA la legge 9 maggio 1968, n. 189;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 ed in particolare l'articolo 17, comma 3;

VISTO l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato e integrato dall'articolo 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;

VISTO il decreto del Ministero del lavoro 25 marzo 1998, n. 142;

VISTA la legge 3 luglio 1998, n. 210;

VISTO il parere del Consiglio Universitario Nazionale .......................................;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del .......................................;

VISTO il parere delle Commissioni parlamentari ........................................;

VISTA la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988 (nota n. ............................ del ................................);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Articolo 1

(Definizioni)

  1. Ai sensi del presente decreto si intende:

  1. per Ministero, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
  2. per regolamenti didattici di ateneo, i regolamenti di cui all’articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341;
  3. per regolamenti didattici dei corsi di studio, i regolamenti di cui all’articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;
  4. per corsi di studio, i corsi di laurea, di dottorato e di specializzazione, come specificato nell’articolo 3;
  5. per titoli di studio, i diplomi di laurea, di dottorato e di specializzazione rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio, come specificato nell’articolo 3;
  6. per aree omogenee, i raggruppamenti dei corsi di studio ai soli fini della determinazione, con il presente e con ulteriori decreti, di criteri generali per i relativi ordinamenti didattici, ai sensi dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche;
  7. per classe di appartenenza di corsi di studio, l’insieme dei corsi di studio, comunque denominati, definiti ai sensi dell’articolo 4;
  8. per settori scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al decreto ministeriale 23 giugno 1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997, e successive modifiche;
  9. per credito formativo universitario, la definizione adottata nel Sistema europeo di trasferimento di crediti accademici nelle Comunità Europee (ECTS), di cui alla decisione 87/327/CEE del Consiglio del 15 giugno 1987, come specificato nell’articolo 5;

  1. per obiettivi formativi, l’insieme di competenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale al conseguimento del quale il corso di studio è finalizzato;
  2. per ordinamento didattico di un corso di studio, l’insieme delle norme che regolano i curricula del corso di studio, come specificato nell'articolo 11;
  3. per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dalle università al fine di garantire la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all’orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
  4. per curriculum, l’insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel regolamento didattico del corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo.

Articolo 2

(Finalità)

  1. Ai sensi dell’articolo 17, comma 95, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall’articolo 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, il presente decreto detta disposizioni concernenti i criteri generali per l’ordinamento degli studi universitari e determina la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università.
  2. Ai fini della realizzazione dell’autonomia didattica di cui all’articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università, con le procedure previste dalla legge e dagli statuti, disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio in conformità con le disposizioni del presente decreto e dei successivi emanati per aree omogenee, nel seguito denominati decreti d’area.

Articolo 3

(Titoli e corsi di studio)

  1. Le università rilasciano titoli di primo e di secondo livello. E‘ titolo universitario di primo livello il diploma di laurea (DL). E’ titolo universitario di secondo livello il diploma di dottorato (DD).
  2. Le università rilasciano altresì il diploma di specializzazione (DS) e il diploma di dottorato di ricerca (DR).

3. I titoli di cui al comma 1 danno diritto, rispettivamente, alle seguenti qualifiche accademiche:

  1. laureato;
  2. dottore;
  3. specialista;
  4. dottore di ricerca.

  1. I diplomi di laurea, di dottorato, di specializzazione e di dottorato di ricerca sono conseguiti al termine, rispettivamente, dei corsi di laurea, di dottorato, di specializzazione e di dottorato di ricerca istituiti dalle università.
  2. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del relativo titolo sono disciplinati dall’articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6, commi 4 e 5.
  3. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi.

Articolo 4

(Classi di corsi di studio)

  1. I corsi di studio, comunque denominati dagli atenei, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili di cui all'articolo 10, comma 1, sono raggruppati in classi di appartenenza, nel seguito denominate classi.
  2. Le classi sono individuate dai decreti d'area. Successivamente all'emanazione dei decreti d'area, modifiche o istituzioni di classi, con le annesse disposizioni in materia di obiettivi formativi qualificanti e di conseguenti attività formative, sono determinate su proposta delle università, con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il CUN
  3. I titoli conseguiti al termine dei corsi di studio appartenenti alla stessa classe hanno i medesimi effetti di legge.

Articolo 5

(Crediti formativi universitari)

  1. I crediti formativi universitari, nel seguito denominati crediti, misurano il lavoro di apprendimento richiesto ad uno studente nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio, ivi compreso lo studio individuale.
  2. La quantità media di lavoro di apprendimento svolto in un anno da uno studente, impegnato a tempo pieno negli studi universitari e in possesso di adeguata preparazione iniziale, è convenzionalmente fissata in 60 crediti.
  3. Ad un credito corrispondono 25 ore di lavoro per studente; conseguentemente sono 1500 le ore annue di lavoro di apprendimento. I decreti d'area possono determinare variazioni in aumento o in diminuzione, per singole classi, entro il limite del 10 per cento.
  4. I decreti d’area determinano altresì, per ciascuna classe di corsi di studio, quale frazione dell’impegno orario complessivo deve essere riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale. Tale frazione non può comunque essere inferiore a metà, salvo nel caso in cui siano previste attività formative a forte contenuto sperimentale o pratico.
  5. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell’esame o di altra forma di verifica del profitto, fermo restando che la valutazione del profitto è effettuata con le modalità di cui all’articolo 11, comma 6, lettera d).
  6. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente ai fini della prosecuzione degli studi in altro corso nella stessa università ovvero nello stesso corso in altra università, compete alla struttura didattica che accoglie lo studente, sulla base di criteri generali dettati dai decreti d’area e con le procedure e i criteri predeterminati stabiliti nel regolamento didattico di ateneo.
  7. I regolamenti didattici di ateneo, sulla base di criteri generali dettati dai decreti di area , possono prevedere forme di verifica di crediti acquisiti da un periodo di tempo tale da poterne rendere obsoleti i contenuti culturali e professionali
  8. Le università possono riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le competenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre competenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l’università abbia concorso.

Articolo 6

(Requisiti di ammissione ai corsi di studio)

  1. Per essere ammessi ad un corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, ovvero di altro titolo di studio equipollente conseguito all’estero.
  2. Per essere ammessi ad un corso di dottorato occorre essere in possesso del diploma di laurea, ovvero di altro titolo di studio equipollente conseguito all’estero.
  3. In deroga al comma 2, i decreti d'area possono prevedere l'ammissione ad un corso di dottorato con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore, esclusivamente per corsi di studio regolati da normative dell'Unione Europea che non prevedano, per tali corsi, titoli universitari di primo livello.
  4. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno del diploma di laurea, ovvero di altro titolo di studio equipollente conseguito all’estero, fatto salvo quanto previsto nell’articolo 13.
  5. Per essere ammessi ad un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso del diploma di dottorato, ovvero di altro titolo di studio equipollente conseguito all’estero.
  6. L’equipollenza dei titoli di studio conseguiti all’estero ai fini dell’ammissione a corsi di studio e di dottorato di ricerca è deliberata dall’università interessata, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti.
  7. Le università determinano le modalità con cui gli studenti iscritti all'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea, possano iscriversi, senza soluzione di continuità, a successivi corsi di studio, con riserva di conseguire il titolo entro un periodo predeterminato.

Articolo 7

(Conseguimento dei titoli di studio)

  1. Per conseguire il diploma di laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria di una lingua dell’Unione Europea diversa dall’italiano. La conoscenza deve essere verificata, secondo modalità stabilite dalle università, con riferimento agli standard specifici di ogni lingua.
  2. Per conseguire il diploma di dottorato lo studente deve aver acquisito 300 crediti, ivi compresi quelli già acquisiti dallo studente e riconosciuti validi per il relativo corso di dottorato.

  1. I decreti d’area determinano il numero di crediti che lo studente deve aver acquisito per conseguire il diploma di specializzazione. Tale numero deve essere compreso tra 300 e 360 crediti, ivi compresi quelli già acquisiti dallo studente e riconosciuti validi per il relativo corso di specializzazione. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste da specifiche norme di legge o da direttive dell'Unione Europea.

Articolo 8

(Durata standard dei corsi di studio)

  1. Al fine della programmazione delle attività formative, per ogni corso di studio è definita una durata standard in anni che si ottiene dividendo per 60 il numero totale di crediti di cui all’articolo 7.
  2. La durata standard dei corsi di laurea è di tre anni; la durata standard dei corsi di dottorato è di ulteriori due anni dopo la laurea.

Articolo 9

(Istituzione e attivazione dei corsi di studio)

  1. La procedura per l’istituzione dei corsi di studio è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25.
  2. Con autonome deliberazioni le università attivano o disattivano i corsi di studio istituiti ai sensi del comma 1, dandone comunicazione al Ministero. Nel caso di disattivazioni, le università assicurano comunque la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo e disciplinano altresì la facoltà per gli studenti di optare per l’iscrizione ad altri corsi di studio attivati.
  3. Una università può istituire un corso di dottorato a condizione di aver attivato un corso di laurea comprendente almeno un curriculum i cui crediti formativi universitari siano integralmente riconosciuti per il corso di dottorato, con l'eccezione dei corsi di cui all'articolo 6, comma 3. Sulla base di una specifica convenzione tra gli atenei interessati, il corso di laurea può essere attivato anche presso un’altra università.
  4. All’atto dell’istituzione di un corso di laurea l’ordinamento didattico stabilisce quali crediti acquisiti saranno riconosciuti validi per l’eventuale prosecuzione degli studi universitari in altri corsi di studio attivati presso la medesima università, nonché, sulla base di specifiche convenzioni, presso altre università.

Articolo 10

(Decreti d’area)

  1. I decreti d’area individuano, per ogni classe di corsi di studio, le attività formative indispensabili per conseguire gli obiettivi formativi qualificanti della classe, raggruppandole in sei tipologie:

  1. attività formative in uno o più ambiti disciplinari relativi alla formazione di base;
  2. attività formative in uno o più ambiti disciplinari caratterizzanti la classe;
  3. attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi di quelli caratterizzanti, con particolare riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
  4. attività formative autonomamente scelte dallo studente;
  5. attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e, con riferimento alla laurea, alla verifica della conoscenza della lingua straniera ;
  6. attività formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonchè abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l’inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto del Ministero del Lavoro 25 marzo 1998, n. 142.

  1. Gli ambiti disciplinari di cui al comma 1 sono individuati mediante una pluralità di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini.
  2. I decreti d’area determinano altresì, per ciascuna classe, il numero minimo di crediti che gli ordinamenti didattici riservano ad ogni attività formativa e ad ogni ambito disciplinare di cui al comma 1, rispettando i seguenti vincoli percentuali sul totale dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio:

  1. la somma totale dei crediti riservati non potrà essere superiore al 66 per cento;
  2. le somme dei crediti riservati, relativi alle attività di cui alle lettere a), b), c) e alle lettere d), e), f) del comma 1 non potranno essere superiori, rispettivamente, al 50 per cento e al 20 per cento;
  3. i crediti riservati, relativi alle attività di ognuna delle tipologie di cui alle lettere a), b), c) e d), e), f) del comma 1 non potranno essere inferiori, rispettivamente, al 10 e al 5 per cento.

Articolo 11

(Regolamenti didattici di ateneo)

  1. Le università disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio nei regolamenti didattici di ateneo.
  2. Ogni ordinamento didattico determina:

  1. le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando le relative classi di appartenenza;
  2. il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
  3. i crediti assegnati a ciascuna attività formativa, riferendoli, per quanto riguarda quelle previste nelle lettere a), b), c) dell’articolo 10, comma 1, ad ogni settore scientifico-disciplinare nel suo complesso;
  4. le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.

  1. Per il conseguimento del diploma di dottorato deve comunque essere prevista la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore.
  2. Il regolamento didattico di ateneo può prevedere più corsi di studio appartenenti alla medesima classe.
  3. I regolamenti didattici di ateneo e le relative modifiche sono sottoposti all’approvazione del Ministero ai sensi dell’articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, sulla base del rispetto, per ogni corso di studio, delle disposizioni del presente decreto e dei decreti d’area.
  4. I regolamenti didattici di ateneo, nel rispetto degli statuti, disciplinano altresì gli aspetti di organizzazione dell’attività didattica comuni ai corsi di studio, con particolare riferimento:

  1. agli obiettivi, ai tempi e ai modi con cui le competenti strutture didattiche provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative;
  2. alle procedure di attribuzione dei compiti didattici annuali ai professori e ai ricercatori universitari, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato;
  3. alle procedure per lo svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto, nonché della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
  4. alle modalità con cui si perviene alla valutazione del profitto dello studente, che deve comunque essere espressa mediante una votazione in trentesimi per gli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode;
  5. all’introduzione di un servizio di ateneo per il coordinamento delle attività di orientamento e, in ogni corso di studio, di un servizio di tutorato per gli studenti;
  6. all’eventuale introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno;
  7. alle modalità di individuazione, per ogni attività, della struttura o della singola persona che ne assume la responsabilità;
  8. alla valutazione della qualità delle attività svolte;
  9. alle forme di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte.

  1. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano le modalità con cui le università rilasciano, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, secondo modelli conformi agli standard europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo, nonché l’indicazione di eventuali certificazioni sull’adeguatezza del profilo formativo rispetto alle esigenze del mondo del lavoro.
  2. I regolamenti didattici di ateneo e le relative modifiche sono emanati con decreto rettorale e sono resi noti anche con le modalità di cui all’articolo 17, comma 95, lettera b), della legge 15 maggio 1997, n. 127. L’entrata in vigore degli ordinamenti didattici è stabilita nel decreto rettorale di emanazione.
  3. Le università, con appositi regolamenti, riordinano e disciplinano le procedure amministrative relative alle carriere degli studenti in accordo con le disposizioni del presente decreto, dei decreti d’area e dei regolamenti didattici di ateneo. Per l’elaborazione di valutazioni statistiche omogenee sulle carriere degli studenti universitari, il Ministero individua i dati essenziali che devono essere presenti nei sistemi informativi sulle carriere degli studenti di tutte le università.

Articolo 12

(Regolamenti didattici dei corsi di studio)

  1. In base all'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, il regolamento didattico di un corso di studio, deliberato dalla competente struttura didattica in conformità con l'ordinamento didattico e nel rispetto della libertà d'insegnamento dei docenti e dei diritti degli studenti, specifica gli aspetti organizzativi del corso di studio ed è approvato con le procedure previste nello statuto dell'ateneo.
  2. Il regolamento didattico di un corso di studio determina in particolare:

  1. l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifici disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonchè delle altre attività formative;
  2. gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
  3. i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
  4. la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
  5. le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza.

  1. Le disposizioni dei regolamenti didattici dei corsi di studio concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dalle competenti strutture didattiche, acquisito il parere favorevole della maggioranza degli studenti facenti parte dei consigli delle strutture stesse, ovvero, qualora gli statuti le prevedano, acquisito il parere favorevole di commissioni didattiche paritetiche o di altre analoghe strutture di rappresentanza studentesca. Qualora tale condizione non ricorra, la deliberazione è rimessa al senato accademico.
  2. Le università assicurano la periodica revisione dei regolamenti didattici dei corsi di studio, in particolare per quanto riguarda il numero dei crediti assegnati ad ogni insegnamento o altra attività formativa.

Articolo 13

(Corsi di specializzazione)

  1. I corsi di specializzazione sono istituiti esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di regolamento ovvero di direttive dell'Unione Europea.
  2. Nel rispetto delle norme e delle direttive di cui al comma 1, i decreti d’area stabiliscono gli specifici requisiti di ammissione ad un corso di specializzazione, ivi compresi gli eventuali crediti formativi universitari aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito, purchè nei limiti previsti dall'articolo 7, comma 3.
  3. I decreti d'area determinano altresì criteri generali per il riconoscimento dei crediti acquisiti nei corsi di specializzazione ai fini del conseguimento del titolo di dottorato.

Articolo 14

(Norme transitorie e finali)

  1. Le università adeguano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio alle disposizioni del presente decreto e del relativo decreto d’area entro 12 mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
  2. Le università assicurano la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici vigenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici e disciplinano altresì la facoltà per gli studenti di optare per l’iscrizione a corsi di studio con i nuovi ordinamenti. Ai fini dell'opzione le università riformulano in termini di crediti gli ordinamenti didattici vigenti e le carriere degli studenti già iscritti.
  3. I decreti di area individuano le classi di appartenenza cui afferiscono i titoli di diploma universitario e di laurea conseguiti in base ai previgenti ordinamenti didattici, anche ai fini del loro riconoscimento per il rilascio dei titoli di laurea e di dottorato di cui al presente decreto.
  4. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi universitari biennali in base ai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e riconosciuti dalle università per il conseguimento di diplomi di laurea di cui all’articolo 3, comma 1. La stessa norma si applica agli studi compiuti per conseguire i diplomi delle scuole dirette a fini speciali istituite presso le università, qualunque ne sia la durata.
  5. L’istituzione da parte di un’università dei corsi di laurea e di dottorato di cui all’articolo 3, comma 1, aventi la stessa denominazione di corsi di diploma universitario o di laurea già attivati nell’anno accademico 1996/97, ovvero istituiti dalle università ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, costituisce attuazione dell’obiettivo del sistema universitario per il triennio 1998/2000 di cui al comma 1, lettera d) del decreto ministeriale 6 marzo 1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1998, e non comporta il ricorso alla procedura di cui all’articolo 9, comma 1.
  6. Ai sensi dell’articolo 17, comma 101, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 1, comma 15, lettera b), della legge 14 gennaio 1999, n. 4, la disposizione del comma 3 si applica altresì ai corsi di diploma universitario o di laurea attivati sperimentalmente dalle università negli anni accademici 1997/98 e 1998/99, purché risulti acquisiti il parere favorevole del comitato regionale di coordinamento.
  7. Fatte salve le scuole presso le quali sono attivati i corsi di specializzazione di cui all'articolo 13, comma 1, le scuole di specializzazione attualmente istituite sono disattivate entro il terzo anno accademico successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto. La relativa formazione specialistica è assicurata da corsi di dottorato o di dottorato di ricerca, nonchè dai corsi di formazione finalizzata e integrativa di cui all'articolo 3, comma 6.