REGOLAMENTO IN MATERIA DI AUTONOMIA DIDATTICA DEGLI ATENEI

Firmato dal Ministro il 3 novembre 1999 ed inviato il 5 novembre 1999 al Ministero di Grazia e Giustizia per l'inoltro alla Corte dei Conti e la successiva pubblicazione in G.U.




 

RELAZIONE

 

Autonomia Didattica degli Atenei:
Regolamento generale (art. 17, c. 95, L. n 127/97)

I perché della riforma

Il sistema universitario italiano ha conosciuto una crescita impetuosa. Cinquant’anni fa:

La crescita ha tuttavia messo a nudo diversi problemi tra i quali:

  1. Il sistema italiano di istruzione superiore coincide pressoché di fatto con il solo sistema universitario. In Italia la diversificazione degli studi superiori è ancora limitata.
  2. Il sistema universitario, a sua volta, è caratterizzato da una eccessiva rigidità interna e da una concentrazione pressoché esclusiva sul percorso formativo lungo della laurea (su 100 studenti, 94 sono iscritti ad un corso di laurea e 6 ad un corso di diploma).
  3. L’esistenza di ordinamenti didattici nazionali troppo rigidi ha contribuito a produrre la deresponsabilizzazione degli organismi didattici delle università.
  4. La sfasatura tra durata legale degli studi in gran parte legata al carico di lavoro degli studenti, svincolato da ogni programmazione didattica, ha prodotto un progressivo allungamento della durata reale dei corsi di studio.
  5. La lunghezza dei corsi universitari e l’assenza di una progressione di titoli intermedi, provocano tassi di abbandono patologici.
  6. La mancata saldatura tra la formazione universitaria e le richieste del sistema produttivo e sociale produce tassi di inoccupazione tra i laureati.

Gli obiettivi della riforma

Primo obiettivo della riforma è la realizzazione dell’autonomia didattica.
Ciò significa che le università disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio nel loro regolamento didattico di ateneo. L’ordinamento didattico determina in concreto il nome e gli obiettivi formativi dei titoli di studio, il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula, i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e le modalità della prova finale per il conseguimento del titolo.
I corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati dagli atenei, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili, sono raggruppati in classi di appartenenza.
Sempre sul piano nazionale singoli decreti di area individueranno, per ogni classe di corsi di studio, gli obiettivi formativi qualificanti e quindi le attività formative indispensabili per conseguirli, raggruppandole in sei tipologie.
I decreti ministeriali determinano, per ciascuna classe, il numero minimo di crediti che gli ordinamenti didattici riservano ad ogni attività formativa e ad ogni ambito disciplinare, rispettando il vincolo che la somma totale dei crediti riservati non possa essere superiore al 66 per cento.

Secondo obiettivo della riforma è la convergenza del sistema italiano di istruzione superiore verso il modello europeo delineato dagli accordi europei della Sorbona e di Bologna. Tali accordi si propongono di costruire, entro il primo decennio del 2000, uno spazio europeo dell’istruzione superiore, articolato essenzialmente su due cicli o livelli principali di studio, finalizzato a realizzare la mobilità internazionale degli studenti e la libera circolazione dei professionisti ed a favorire il riconoscimento internazionale dei titoli di studio.

La riforma prevede una nuova articolazione dei titoli di studio:

Terzo obiettivo della riforma è una profonda revisione della didattica universitaria che verrà ora più concentrata sulle esigenze dello studente. Lo strumento per la revisione del tradizionale impianto didattico dei corsi è il credito. Queste ne sono le caratteristiche:

Il quarto obiettivo della riforma è quello di aumentare il grado di flessibilità del sistema e la sua auto-riformabilità; ciò significa innanzitutto la de-legificazione di larga parte dell’ordinamento universitario; significa inoltre per le università, libere da vincoli burocratici, la possibilità di adeguare agilmente l’impostazione dei corsi di studio all’evoluzione della domanda sociale di formazione e alle innovazioni del sistema produttivo; significa infine la effettiva generalizzazione di un sistema di autovalutazione interna e di valutazione esterna dell’attività universitaria.

Il Regolamento definisce, infine, i requisiti generali e particolari per l’accesso degli studenti ai corsi di studio di I e II livello.
In particolare il Regolamento prevede che, per i corsi di laurea, esclusi quelli ad accesso programmato, gli Atenei richiedono, ferme restando le attività di orientamento, il possesso o l’acquisizione di un’adeguata preparazione iniziale, preventivamente determinata e, ove necessario, verificata anche a conclusione di apposite attività formative propedeutiche, svolte anche in collaborazione con le scuole. In caso di esito negativo della suddetta verifica, lo studente, nel primo anno di corso, deve recuperare il debito formativo.
Analogamente, per l’accesso ai corsi di laurea specialistica, gli stessi Atenei verificano il possesso, da parte dello studente, di requisiti curriculari e l’adeguatezza della personale preparazione.