Legge 19 ottobre 1999, n. 370 (G.U. n. 252 del 26.10.1999)
Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
La seguente legge:
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA UNIVERSITARIA
Art. 1
(Nuclei di valutazione interna degli atenei)
1. Le università adottano un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonchè l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.
2. Le funzioni di valutazione di cui al comma 1 sono svolte in ciascuna università da un organo collegiale disciplinato dallo statuto delle università, denominato "nucleo di valutazione di ateneo", composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico. Le università assicurano ai nuclei l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonchè la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. I nuclei acquisiscono periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti frequentanti sulle attività didattiche e trasmettono un'apposita relazione, entro il 30 aprile di ciascun anno, al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e al Comitato per la valutazione del sistema universitario unitamente alle informazioni e ai dati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).
3. Le università che non applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono escluse per un triennio dal riparto dei fondi relativi alla programmazione universitaria, nonché delle quote di cui al comma 2 dell'articolo 2 e agli articoli 3 e 4. Qualora il nucleo di valutazione di un ateneo non trasmetta al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (MURST) la relazione, i dati e le informazioni di cui al comma 2 entro il termine ivi determinato, al medesimo ateneo non possono essere attribuiti i fondi di cui al comma 2 dell'articolo 2 e agli articoli 3 e 4.
Art. 2
(Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario)
1. E' istituito il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, costituito da nove membri, anche stranieri, di comprovata qualificazione ed esperienza nel campo della valutazione, scelti in una pluralità di settori metodologici e disciplinari, anche in ambito non accademico e nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Con distinto decreto dello stesso Ministro, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati il funzionamento del Comitato e la durata in carica dei suoi componenti secondo principi di autonomia operativa e di pubblicità degli atti. Il comitato:
a) fissa i criteri generali per la valutazione delle attività delle università previa consultazione della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) del Consiglio universitario nazionale (CUN) e del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), ove costituito;
b) promuove la sperimentazione, l'applicazione e la diffusione di metodologie e pratiche di valutazione;
c) determina ogni triennio la natura delle informazioni e i dati che i nuclei di valutazione degli atenei sono tenuti a comunicare annualmente;
d) predispone ed attua, sulla base delle relazioni dei nuclei di valutazione degli atenei e delle altre informazioni acquisite, un programma annuale di valutazioni esterne delle università o di singole strutture didattiche, approvato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con particolare riferimento alla qualità delle attività universitarie sulla base di standard riconosciuti a livello internazionale nonchè della raccomandazione 98/561/CE del Consiglio, del 24 settembre 1998, sulla cooperazione in materia di garanzia della qualità nell'istruzione superiore;
e) predispone annualmente una relazione sulle attività di valutazione svolte;
f) svolge i compiti assegnati dalla normativa vigente, alla data di entrata in vigore della presente legge, all'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 5 maggio 1999, n. 229;
g) svolge, su richiesta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ulteriori attività consultive, istruttorie, di valutazione, di definizione di standard, di parametri e di normativa tecnica, anche in relazione alle distinte attività delle università, nonché ai progetti e alle proposte presentate dalle medesime.
2. A decorrere dall'anno 2000 il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti il CUN, il CNSU e la CRUI, riserva, con proprio decreto, unitamente alla quota di riequilibrio di cui all'articolo 5, commi 3 e 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, un'ulteriore quota del fondo per il finanziamento ordinario delle università per l'attribuzione agli atenei di appositi incentivi, sulla base di obiettivi predeterminati ed in relazione agli esiti dell'attività di valutazione di cui all'articolo 1 e al presente articolo.
3. Alla data di insediamento del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario è soppresso l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario. Al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; la relativa autorizzazione di spesa, da intendere riferita alle attività del Comitato, è integrata di lire 2 miliardi a decorrere dal 1° gennaio 1999.
4. Alla data di cui al comma 3, primo periodo, sono abrogati il secondo e il terzo periodo del comma 23 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
Art. 3
(Disposizioni per le università non statali)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, e all'articolo 2, comma 1, si applicano anche alle università non statali autorizzate al rilascio di titoli aventi valore legale. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica riserva, con proprio decreto, una quota dei contributi di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, per l'attribuzione alle università non statali di appositi incentivi, sulla base di obiettivi predeterminati e in relazione agli esiti dell'attività di valutazione di cui agli articoli 1 e 2.
Art. 4
(Incentivazione dei professori e dei ricercatori universitari)
1. E' autorizzata la spesa nel limite massimo di lire 80 miliardi per l'anno 1999, di lire 81 miliardi per l'anno 2000 e di lire 91 miliardi a decorrere dall'anno 2001, per l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di un fondo integrativo per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e dei ricercatori universitari, per obiettivi di adeguamento quantitativo e di miglioramento qualitativo dell'offerta formativa, con riferimento anche al rapporto tra studenti e docenti nelle diverse sedi e nelle strutture didattiche, all'orientamento e al tutorato. Il fondo è ripartito tra gli atenei secondo criteri determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti la CRUI, il CUN, il CNSU, ove costituito, le organizzazioni sindacali e le associazioni professionali dei professori e dei ricercatori universitari comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. I contributi erogati alle università ai sensi del presente articolo afferiscono ai fondi di ateneo di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. A valere sui fondi di ateneo di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, anche integrati con risorse proprie, le università, con proprie disposizioni, erogano a professori e ricercatori universitari compensi incentivanti l'impegno didattico sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) riserva delle incentivazioni ai professori e ricercatori che optano per il tempo pieno e, nel caso di personale universitario medico, per l'attività intramuraria e che non svolgono attività didattica comunque retribuita presso altre università o istituzioni pubbliche e private;
b) assegnazione dei compensi:
1) ai professori e ricercatori universitari di cui alla lettera a) i quali, in conformità alla programmazione didattica finalizzata ad un più favorevole rapporto studenti-docente, dedicano, in ogni tipologia di corso di studio universitario, ivi compresi i corsi di dottorato di ricerca, nonchè in attività universitarie nel campo della formazione continua, permanente e ricorrente, almeno 120 ore annuali a lezioni, esercitazioni e seminari nonchè ulteriori e specifici impegni orari per l'orientamento, l'assistenza e il tutorato, la programmazione e l'organizzazione didattica, l'accertamento dell'apprendimento e comunque svolgono attività didattiche con continuità per tutto l'anno accademico;
2) a progetti di miglioramento qualitativo della didattica predisposti e realizzati da gruppi di docenti con particolare riferimento all'innovazione metodologica e tecnologica e ad attività formative propedeutiche, integrate e di recupero;
c) verifica del rispetto degli impegni didattici e monitoraggio dei progetti da parte di organismi in cui siano rappresentati anche gli studenti;
d) pubblicità delle disposizioni e delle priorità adottate dagli atenei per l'erogazione dei compensi nonchè degli elenchi dei percettori.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 sono emanate dagli atenei entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente tale termine, a decorrere dell'anno 2000 le risorse finanziarie di cui al comma 1 possono essere erogate all'ateneo inadempiente solo successivamente alla comunicazione al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica delle predette disposizioni.
4. Le incentivazioni sono erogate ai docenti di cui al comma 2, a condizione che le loro attività didattiche siano valutate positivamente nell'ambito dei programmi di valutazione della didattica adottati dagli atenei. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, avvalendosi del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, effettua il monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni del presente articolo. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a decorrere dall'anno 2001, determina le quote da attribuire ad ogni ateneo anche sulla base dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi di cui al comma 1.
5. La materia di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è rimessa all'autonoma determinazione degli atenei, che possono disapplicare la predetta norma dalla data di entrata in vigore di specifiche disposizioni da essi emanate.
Art. 5
(Assegni di ricerca e scuole di specializzazione)
1. E' autorizzata la spesa nel limite massimo di lire 33,5 miliardi per l'anno 1999, di lire 38,5 miliardi per l'anno 2000 e di lire 51,5 miliardi a decorrere dall'anno 2001, per il cofinanziamento di importi destinati dagli atenei all'attivazione di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'importo è ripartito secondo criteri determinati con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, tenendo conto delle esigenze di potenziamento dell'attività di ricerca delle università. I medesimi decreti prevedono altresì le modalità di controllo sistematico e di verifica dell'effettiva attivazione degli assegni. Alla scadenza del termine di durata dell'assegno, apposite commissioni istituite dagli atenei formulano un giudizio sull'attività di ricerca svolta dal titolare, anche ai fini del rinnovo.
2. E' autorizzata la spesa di lire 7,7 miliardi per l'anno 2000 e di lire 8 miliardi per l'anno 2001, da ripartire tra gli atenei come contributi alle spese di funzionamento delle scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, con i medesimi criteri adottati nei provvedimenti attuativi della programmazione del sistema universitario 1998-2000.
3. E' autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'anno 2000 e di lire 2 miliardi per l'anno 2001, da ripartire tra gli atenei che gestiscono le scuole di specializzazione per la formazione degli insegnanti.
Art. 6
(Disposizioni per l'autonomia didattica)
1. Il comma 6 dell'articolo 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210, è sostituito dal seguente: "6. Le nomine in ruolo e i trasferimenti di cui alla presente legge sono disposti con decreto rettorale e decorrono di norma dal 1° novembre successivo, ovvero da una data anteriore, in caso di attività didattiche da svolgere nella parte residua dell'anno accademico. Nel caso in cui l'interessato provenga dai ruoli di altre università, l'anticipo della decorrenza può essere disposto solo sulla base di un accordo tra le università interessate, approvato dagli organi accademici competenti, previo nulla osta della facoltà di provenienza.".
2. Nell'ambito di procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di professori e ricercatori universitari bandite dopo la data di entrata in vigore della presente legge, il divieto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i) della legge 3 luglio 1998, n. 210, è esteso anche ai professori nominati dalle facoltà ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) della predetta legge.
3. All'articolo 2, comma 1 lettera e), numeri 2) e 3), della legge 3 luglio 1998, n. 210, dopo le parole: "in campo clinico", sono inserite le seguenti: "ovvero, con riferimento alle scienze motorie, in campo tecnico-addestrativo".
4. All'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le parole da: "sono istituite" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "con esclusivo riferimento alle attività professionali per il cui esercizio la normativa vigente già prevede l'obbligo di superamento di un esame di Stato, è modificata e integrata la disciplina del relativo ordinamento, dei connessi albi, ordini o collegi, nonchè dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove, in conformità ai seguenti criteri direttivi:
a) determinazione dell'ambito consentito di attività professionale ai titolari di diploma universitario e ai possessori dei titoli istituiti in applicazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
b) eventuale istituzione di apposite sezioni degli albi, ordini o collegi in relazione agli ambiti di cui alla lettera a), indicando i necessari raccordi con la più generale organizzazione dei predetti albi, ordini o collegi;
c) coerenza dei requisiti di ammissione e delle prove degli esami di Stato con quanto disposto ai sensi della lettera a)".
5. Gli statuti degli atenei disciplinano l'istituzione di commissioni per l'esame dei problemi relativi allo svolgimento delle attività didattiche presso le competenti strutture e composte pariteticamente da rappresentati dei docenti e degli studenti. Le commissioni esprimono parere circa la compatibilità tra i crediti assegnati alle attività formative e gli obiettivi formativi programmati dalle strutture didattiche, ai sensi dei decreti che saranno emanati in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni.
6. Le università adeguano gli ordinamenti didattici dei corsi di studio ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, entro diciotto mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale contenente i criteri specifici per i predetti corsi. Decorso infruttuosamente tale termine, non possono essere erogati alla università i finanziamenti previsti da accordi di programma o dai provvedimenti di attuazione della programmazione universitaria fino alla data di trasmissione al Ministero dell' università e della ricerca scientifica e tecnologica dei regolamenti didattici contenenti gli adeguamenti predetti.
7. All'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: "di diploma universitario, di laurea e di specializzazione di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341" sono sostituite dalle seguenti: "universitari, con esclusione del dottorato di ricerca"; e le parole: "della predetta legge" sono sostituite dalle seguenti: "della legge 19 novembre 1990, n. 341";
b) alla lettera a), le parole: "anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 2,3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, ed" sono soppresse; e le parole da: "nonchè la previsione" fino a: "della legge 19 novembre 1990, n. 341" sono sostituite dalle seguenti: "nonchè la previsione di nuove tipologie di corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3, comma 1, e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178".
8. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "sei"; e dopo la parola: "esperti", sono aggiunte le inserite le seguenti: "anche stranieri".
9. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni".
Art. 7
(Disposizioni per gli organi collegiali del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica)
1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 sono ammesse, come spese di funzionamento del CUN e del CNSU, su proposta dei predetti Consigli, indennità di presenza e rimborsi spese con importi determinati, in modo omogeneo per tutti i componenti, da decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica. I medesimi decreti determinano l'importo di specifiche indennità per il presidente e il vicepresidente. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su motivata proposta dei presidenti del CUN e del CNSU, può destinare alle attività richieste fino a tre esperti per esigenze operative che necessitano di specifiche capacità professionali. Ai predetti esperti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di lire 1,5 miliardi a decorrere dal 1° gennaio 1999.
2. Entro il limite massimo complessivo di 300 milioni di lire, le università sedi della commissione elettorale locale, individuate ai sensi dell'articolo 7 dell'ordinanza del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 25 novembre 1998, sono autorizzate a rimborsare le spese documentate sostenute dalle associazioni degli studenti universitari dei dottorandi di ricerca e degli specializzandi, che abbiano regolarmente presentato liste di candidati per l'elezione del CNSU, indetta con la citata ordinanza per i giorni 24 e 25 marzo 1999. Con apposito decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono stabilite le modalità e le procedure per il rimborso e i criteri per il riparto della suddetta somma tra gli atenei.
Art. 8
(Disposizioni in materia di personale universitario )
1. Il rapporto di lavoro del direttore amministrativo delle università è di tipo subordinato, con trattamento economico determinato in conformità a criteri e parametri individuati con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica.
2. L'articolo 11 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, si interpreta, per la parte riguardante il personale delle Università per stranieri di Perugia e Siena, nel senso che i benefici di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1989, n. 63, si applicano al personale tecnico e amministrativo inquadrato nei ruoli delle predette università con la sola esclusione di quello che, successivamente all'inquadramento di cui all'articolo 27 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, abbia già eventualmente usufruito dei benefici di cui all'articolo 85 della legge 11 luglio 1980, n. 312, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
3. A decorrere dalla data di soppressione delle scuole autonome di ostetricia, il personale in servizio di ruolo o incaricato senza soluzione di continuità per almeno cinque anni, non appartenente ai ruoli di altre amministrazioni pubbliche, mantiene, a domanda, il trattamento economico complessivo in godimento, presso e con onere a carico delle università vigilanti sulle stesse ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, convertito dalla legge 25 marzo 1937, n. 921, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, con esclusione di ogni equiparazione al personale docente e ricercatore delle università. Le università assegnano funzioni al predetto personale sulla base dell'attività svolta nelle scuole. La domanda, a pena di decadenza dal beneficio, deve essere presentata alle predette università entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. L'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si interpreta nel senso che l'assegno personale ivi previsto ed attribuito in applicazione degli articoli 36, ultimo comma, e 38, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ai docenti e ricercatori universitari, è rideterminato all'atto della conferma o del superamento del periodo di straordinariato per effetto del trattamento stipendiale spettante anche a seguito del riconoscimento dei servizi previsto dall'articolo 103 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980. Il maggior trattamento stipendiale derivante da interpretazioni difformi da quella di cui al presente comma è riassorbito con i successivi miglioramenti economici. E' fatta salva l'esecuzione dei giudicati non conformi all'interpretazione autentica recata dal presente comma.
5. Nei casi in cui la normativa vigente consenta al personale assunto o rientrato nei ruoli dei professori e ricercatori universitari di conservare l'importo corrispondente alla differenza tra il trattamento economico complessivo goduto nel servizio o nell'incarico svolto precedentemente e quello attribuito al professore o ricercatore universitario di pari anzianità, tale importo è attribuito come assegno ad personam da riassorbire per effetto sia della progressione economica e dell'assegno aggiuntivo di cui agli articoli 36, 38 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sia di ogni altro incremento retributivo attribuito al personale docente e ricercatore delle università.
6. Con decorrenza dal 1° gennaio 2000 è riconosciuto al personale docente e ricercatore delle università, per il quale non è stata applicata la disposizione di cui all'articolo 103, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, il servizio prestato nella scuola secondaria, entro i limiti e con le modalità di cui al citato articolo 103.
7. E' legittimamente conseguita l'idoneità di cui agli articoli 50, 51, 52 e 53 de decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, da parte dei tecnici laureati di cui all'articolo 1, comma 10, penultimo periodo, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, anche se non in servizio al 1° agosto 1980 i quali, ammessi con riserva ai relativi giudizi per effetto di ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi alla partecipazione, emesse dai competenti organi di giurisdizione amministrativa, li abbiano superati.
8. Il riconoscimento del periodo di frequenza del dottorato di ricerca ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e ai fini della carriera dei ricercatori universitari di cui all'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, così come modificato dall'articolo 1, comma 24, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, deve essere richiesto entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge ovvero, se successiva, entro un anno dalla conferma in ruolo.
9. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, come modificato dall'articolo 1, comma 8, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le parole: "sino al 30 giugno 1999" sono sostituite dalle seguenti: "improrogabilmente fino al 30 giugno 2000, provvedendo entro tale termine all'espletamento delle procedure di assunzione del nuovo personale, secondo quanto previsto dalla vigente disciplina contrattuale del rapporto di lavoro,".
10. Al personale di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Il suddetto personale è ricompreso nelle dizioni previste dall'articolo 16, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
11. Al personale docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge nelle scuole materne ed elementari, in possesso di titolo d'istruzione secondaria quadriennale, è consentito l'accesso, anche in soprannumero, al corso di laurea in scienze della formazione primaria.
12. Per le università statali cui sono annessi i policlinici universitari, gli oneri relativi al personale di ruolo dell'area socio-sanitaria, non laureato, assegnato al policlinico, non sono compresi tra le spese fisse e obbligatorie di cui all'articolo 51, comma 4, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai sensi e per gli effetti di cui alla citata norma. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Art. 9
(Interventi di edilizia universitaria e per la rete museale scientifica)
1. Sono autorizzati i limiti di impegno ventennali:
a) per 2 miliardi di lire, con decorrenza dall'anno 2000, e per 1 miliardo di lire, con decorrenza dall'anno 2001, a favore dell'università di Padova per la contrazione di mutui per il finanziamento di interventi di salvaguardia dell'Orto botanico, ivi compresa l'acquisizione dell'area confinante e degli edifici ivi costruiti o in costruzione, al fine anche di una eventuale demolizione degli edifici medesimi;
b) per 1 miliardo di lire, con decorrenza dall'anno 2000, e per 1 miliardo di lire, con decorrenza dall'anno 2001, a favore dell'ateneo di Torino per la contrazione di mutui per il finanziamento di interventi per la realizzazione della sede decentrata di Savigliano.
2. E' autorizzata la spesa:
a) di lire 1 miliardo per l'anno 2000 e di lire 1 miliardo per l'anno 2001, da destinare all'ateneo di Cassino per interventi di edilizia universitaria;
b) di lire 1 miliardo per l' anno 2000 e di lire 1 miliardo per l' anno 2001, da destinare all'università degli studi "La Sapienza" di Roma, per interventi di edilizia universitaria nella sede decentrata di Latina.
3. E' autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l' anno 2000 e di lire 3 miliardi per l' anno 2001 per contributi, da ripartire con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da destinare alla istituzione di nuovi musei scientifici e tecnologici e alla progettazione delle relative strutture.
4. E' autorizzata la spesa di lire 50 miliardi nell'anno 2000 e di lire 50 miliardi nell'anno 2001 per integrare lo stanziamento di cui all'unità previsionale di base 2.2.1.2 (edilizia universitaria, grandi attrezzature, ricerca scientifica ) dello stato di previsione del Ministero dell' università e della ricerca scientifica e tecnologica.
5. A seguito della stipula di apposite convenzioni tra università e Ministero per i beni e le attività culturali, aventi per oggetto il trasferimento ad un ateneo della biblioteca pubblica statale ad essa collegata ai sensi dell'articolo 151 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, garantendo l'accessibilità al pubblico, può essere disposto, con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, adottati di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, su proposta dell'ateneo che si convenziona, l'annesso trasferimento all'università del personale di ruolo addetto alla predetta biblioteca, a seguito di specifica opzione, nonché delle risorse finanziarie occorrenti per la corresponsione del relativo trattamento economico. Il personale trasferito è inquadrato nel livello, qualifica e profilo corrispondente nell'ordinamento universitario. I termini per l'opzione, le modalità e i tempi per il trasferimento del personale, nonchè i criteri per l'inquadramento sono determinati nei decreti di cui al presente comma. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICERCA
Art. 10
(Rifinanziamento di leggi e norme per gli enti di ricerca)
1. E' autorizzata la spesa:
a) di lire 20 miliardi per l'anno 1999, di lire 60 miliardi per l'anno 2000 e di lire 60 miliardi per l'anno 2001 per rifinanziare il Fondo speciale per la ricerca applicata, di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni;
b) di lire 555 miliardi per l'anno 2000 e di lire 555 miliardi per l'anno 2001 come contributo all'Istituto nazionale di fisica nucleare per la prosecuzione delle attività secondo il programma pluriennale vigente;
c) di lire 24,5 miliardi per l'anno 2000 e di lire 24,5 miliardi per l'anno 2001 come contributo all'Istituto nazionale di fisica della materia per la prosecuzione delle attività secondo il programma pluriennale vigente;
d) di lire 40 miliardi per l'anno 2000 e di lire 50 miliardi a decorrere dall'anno 2001 per rifinanziare il fondo integrativo speciale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Per l'anno 1999, all'individuazione degli interventi di particolare rilevanza strategica di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, si provvede con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Al relativo finanziamento si provvede a carico del Fondo di cui al medesimo articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 204 del 1998, le cui risorse sono corrisposte direttamente ai soggetti interessati.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2002 i contributi in favore dell'Istituto nazionale di fisica nucleare e dell'Istituto nazionale di fisica della materia affluiscono al fondo di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, con l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
3. Gli enti di ricerca possono determinare, con proprio regolamento emanato ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168, in sostituzione del trattamento di missione e comunque per importi non superiori al medesimo, uno specifico trattamento forfettario, che tiene conto delle differenze del costo della vita, da attribuire al personale inviato a svolgere attività di ricerca all'estero presso enti, centri e istituzioni straniere o internazionali per periodi continuativi superiori ad un mese. Sui regolamenti di cui al presente comma il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica acquisisce, nel termine perentorio di trenta giorni, il parere del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
4. La Sincrotrone Trieste, società consortile per azioni, è costituita come società di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 2461 del codice civile. La società non ha scopo di lucro, non può distribuire utili e avanzi di gestione ai soci ed è obbligata a reinvestire i predetti utili o avanzi di gestione, nonché eventuali residui attivi in sede di liquidazione dei beni costruiti o acquistati, qualora non destinati alla costituzione della riserva legale, all'esercizio dei compiti istituzionali di cui alla lettera d), i quali non hanno natura di attività commerciale e non sono riconducibili ad esercizio di impresa. Alla società si applica dal 1° gennaio 2000 il regime tributario degli enti non commerciali di cui agli articoli 87, comma 1, lettera c), 108, 109, 109-bis, 110, 110-bis e 111-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché di cui agli articoli 19-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni. Il predetto inquadramento ai fini tributari è disposto in regime di neutralità fiscale, ai fini dell'imposizione diretta o indiretta, non determinando cessione o realizzo di plusvalenze e sopravvenienze attive soggette a tassazione in relazione alla prevista destinazione istituzionale dei beni. Restano ferme le posizioni pregresse di cui alle precedenti dichiarazioni di imposta, con facoltà di richiesta dei relativi rimborsi. Lo statuto e l'ordinamento contabile della società, da sottoporre al controllo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, sentito il comitato di cui all'articolo 6, comma 3, della legge 5 novembre 1996, n. 573, sono modificati sulla base dei seguenti criteri e principi direttivi:
a) adeguamento della struttura societaria, assicurando una quota di partecipazione di soggetti pubblici non inferiori al 51 per cento;
b) snellimento degli organi sociali con presenza di componenti nominati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
c) applicazione alle successive modifiche statutarie delle procedure di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, con il parere del comitato di cui alla citata legge n. 573 del 1996;
d) definizione dei compiti istituzionali della società in termini di attività di ricerca e formazione, in collegamento con il programma nazionale della ricerca e i programmi europei internazionali, promuovendo la collaborazione con soggetti pubblici e privati, anche stranieri e internazionali, nonché in termini di manutenzione, gestione, completamento e sviluppo del Laboratorio di Luce di Sincrotrone Elettra di Trieste e di messa a disposizione dell'infrastruttura ai consorziati, ai partecipanti, nonché ad enti di ricerca italiani e stranieri, pubblici e privati, assicurando la trasparenza delle procedure e la parità di condizioni, con vincoli di diffusione dei risultati per finalità di ricerca e non commerciali;
e) utilizzazione, in subordine a quanto previsto nella lettera d) del laboratorio, della strumentazione e del personale da parte di soggetti privati, per obiettivi funzionali ed attività commerciali, a titolo oneroso;
f) definizione di criteri di valutazione delle componenti patrimoniali attive e passive, anche in deroga ai criteri stabiliti dal codice civile, in conformità ai compiti istituzionali della società.
CAPO III
DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DI SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO
Art. 11
(Corresponsione di borse di studio agli specializzandi medici ammessi alle scuole negli anni 1983-1991)
1. Ai medici ammessi presso le Università alle Scuole di specializzazione in medicina dall'anno accademico 1983-1984 all'anno accademico 1990-1991, destinatari delle sentenze passate in giudicato del tribunale amministrativo regionale del Lazio (sezione I-bis) numeri 601 del 1993, 279 del 1994, 280 del 1994, 281 del 1994, 282 del 1994, 283 del 1994, tenendo conto dell'impegno orario complessivo richiesto agli specializzandi dalla normativa vigente nel periodo considerato, nonché del tempo trascorso, il Ministero dell' università e della ricerca scientifica e tecnologica corrisponde per tutta la durata del corso una borsa di studio annua onnicomprensiva di lire 13.000.000. Non si dà luogo al pagamento di interessi legali e di importi per rivalutazione monetaria.
2. Il diritto alla corresponsione della borsa di studio è subordinato all'accertamento da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica delle seguenti condizioni:
a) frequenza di un corso di specializzazione in base alla normativa dettata dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, per l'intera durata legale del corso di formazione;
b) impegno di servizio a tempo pieno, attestato dal direttore della Scuola di specializzazione;
c) mancato svolgimento per tutta la durata del corso di specializzazione di qualsiasi attività libero professionale esterna, nonché di attività lavorativa anche in regime di convenzione o di precarietà con il Servizio sanitario nazionale.
3. Non può essere corrisposta la borsa di studio per gli anni in cui ne è stata percepita un'altra, a qualsiasi titolo e per qualsiasi importo, quale che sia il soggetto erogatore. E' escluso dalla borsa di cui al comma 1:
a) chi non abbia concluso il corso di specializzazione, ovvero non abbia recuperato i periodi di sospensione di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257;
b) chi abbia sospeso la frequenza dei corsi per motivi diversi da quelli previsti dalla lettera a).
4. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono determinati il termine entro il quale, a pena di decadenza, deve essere trasmessa l'istanza di corresponsione delle borse di studio previste dal presente articolo, lo scaglionamento dei pagamenti, le modalità di inoltro, di sottoscrizione e di autocertificazione secondo la normativa vigente in materia, nonché l'effettuazione di controlli a campione non inferiori al 10 per cento delle istanze presentate. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 83 miliardi per l'anno 1999, di lire 48 miliardi per l'anno 2000 e di lire 25 miliardi per l'anno 2001.
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 12
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall' attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 4, 5, 7, 8, comma 6, e 11, pari a lire 200 miliardi per l'anno 1999, e a lire 190 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1, 2, 3 e 4, e all'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c) e d), pari a lire 20 miliardi per l'anno 1999, a lire 737,5 miliardi per l'anno 2000 e a lire 749,5 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando, per lire 40 miliardi per l'anno 2000 e per lire 50 miliardi per l'anno 2001, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e per lire 20 miliardi per l'anno 1999, lire 697,5 miliardi per l'anno 2000 e lire 699,5 miliardi per l'anno 2001, l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
3. Qualora alla data di cui all'articolo 11, comma 4, l'importo complessivo delle borse di studio risulti superiore o inferiore alle disponibilità di cui allo stesso comma 4, nell'anno successivo la relativa autorizzazione di spesa è incrementata o ridotta al fine di adeguarla al predetto importo complessivo, con compensazione a carico del fondo di cui all'articolo 4, comma 1.
4. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato ad assumere per l'anno 1999 un impegno di spesa complessivo per le finalità di cui agli articoli 4, 5, comma 1, e 11, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti attuativi ivi previsti.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 13
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 19 ottobre 1999
CIAMPI
D' ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri
ZECCHINO, Ministro dell' università e della ricerca scientifica e tecnologica.
NOTE
Nota all'articolo 2:
- La raccomandazione del Consiglio 98/561/CE del 24 settembre 1998 sulla cooperazione in materia di garanzia della qualità nell'istruzione superiore è pubblicata nella Gazzetta delle Comunità europee del 7 ottobre 1998 n. L 270.
- Il decreto ministeriale n. 229 del 5.5.1999 (Compiti e composizione dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario) è pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 181 del 4 agosto 1999.
- Si riporta, in ordine di citazione, il testo dei commi 3, 8, dell'articolo 5 della legge 24.12.1993 n. 537 e successive modificazioni (Interventi correttivi di finanza pubblica):
"3. Nel fondo per il finanziamento ordinario delle università sono comprese una quota base, da ripartirsi tra le università in misura proporzionale alla somma dei trasferimenti statali e delle spese sostenute direttamente dallo Stato per ciascuna università nell'esercizio 1993, e una quota di riequilibrio, da ripartirsi sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale e la Conferenza permanente dei rettori, relativi a standard dei costi di produzione per studente, al minore valore percentuale della quota relativa alla spesa per il personale di ruolo sul fondo per il finanziamento ordinario e agli obiettivi di qualificazione della ricerca, tenuto conto delle dimensioni e condizioni ambientali e strutturali."
"8. A partire dal 1995, la quota base del fondo per il finanziamento ordinario delle università sarà progressivamente ridotta e la quota di riequilibrio dello stesso fondo sarà aumentata almeno di pari importo. La quota di riequilibrio concorre al finanziamento a regime delle iniziative realizzate in conformità ai piani di sviluppo. Il riparto della quota di riequilibrio è finalizzato anche alla riduzione dei differenziali nei costi standard di produzione nelle diverse aree disciplinari ed al riallineamento delle risorse erogate tra le aree disciplinari, tenendo conto delle diverse specificità e degli standard europei."
- Si trascrive il testo dell'articolo 1, comma 88 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica):
"88 - Per il funzionamento dell'osservatorio previsto dall'articolo 5, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta dell'osservatorio medesimo, può nominare esperti a tempo pieno tra persone aventi specifiche capacità professionali, nel limite dell'apposito stanziamento di bilancio. Il compenso dei componenti l'osservatorio e quello degli esperti è determinato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, anche in deroga alle vigenti disposizioni. Le spese relative al funzionamento dell'osservatorio, valutate in lire un miliardo annue, vengono iscritte su un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1997, e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Lo stanziamento del capitolo 1405 del medesimo stato di previsione è ridotto di lire un miliardo a decorrere dall'anno 1997".
- Il testo del comma 23, dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è il seguente (si riportano in corsivo le parti abrogate dalla presente legge):
" 23. La relazione dei nuclei di valutazione interna è trasmessa al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al Consiglio universitario nazionale e alla Conferenza permanente dei rettori per la valutazione dei risultati relativi all'efficienza e alla produttività delle attività di ricerca e di formazione, e per la verifica dei programmi di sviluppo e di riequilibrio del sistema universitario, anche ai fini della successiva assegnazione delle risorse. Tale valutazione è effettuata dall'osservatorio permanente da istituire, con decreto del Ministro, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera f), della legge 9 maggio 1989, n. 168, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. La relazione è altresì trasmessa ai Comitati provinciali della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 17 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203."
Nota all'articolo 3:
- La legge 29 luglio 1991, n. 243 (Università non statali legalmente riconosciute) è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 1991, n. 183.
Nota all'articolo 4:
- Si riporta il testo del comma 6, dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
"6. I fondi per la perequazione di cui all'articolo 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, destinati al personale di cui all'articolo 2, comma 5, sono assegnati alle Università e da queste utilizzati per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari, con particolare riferimento al sostegno dell'innovazione didattica, delle attività di orientamento e tutorato, della diversificazione dell'offerta formativa. Le Università possono destinare allo stesso scopo propri fondi, utilizzando anche le somme attualmente stanziate per il pagamento delle supplenze e degli affidamenti. Le Università possono erogare, a valere sul proprio bilancio, appositi compensi incentivanti ai professori e ricercatori universitari che svolgono attività di ricerca nell'ambito di progetti e programmi dell'Unione europea e internazionale. L'incentivazione, a valere sui fondi di cui all'articolo 2 della predetta legge n. 334 del 1997, è erogata come assegno aggiuntivo pensionabile. "
- L'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica) recita:
"Art. 66. Le Università, purché non vi osti lo svolgimento della loro funzione scientifica didattica, possono eseguire attività di ricerca e consulenza stabilite mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati. L'esecuzione di tali contratti e convenzioni sarà affidata, di norma, ai dipartimenti o, qualora questi non siano costituiti, agli istituti o alle cliniche universitarie o a singoli docenti a tempo pieno.
I proventi delle prestazioni dei contratti e convenzioni di cui al comma precedente sono ripartiti secondo un regolamento approvato dal consiglio di amministrazione dell'Università, sulla base di uno schema predisposto, su proposta del Consiglio universitario nazionale, dal Ministro della pubblica istruzione.
Il personale docente e non docente che collabora a tali prestazioni può essere ricompensato fino a una somma annua totale non superiore al 30 per cento della retribuzione complessiva. In ogni caso la somma così erogata al personale non può superare il 50 per cento dei proventi globali delle prestazioni.
Il regolamento di cui al secondo comma determina la somma da destinare per spese di carattere generale sostenute dall'Università e i criteri per l'assegnazione al personale della somma di cui al terzo comma. Gli introiti rimanenti sono destinati ad acquisto di materiale didattico e scientifico e a spese di funzionamento dei dipartimenti, istituti o cliniche che hanno eseguito i contratti e le convenzioni.
Dai proventi globali derivanti dalle singole prestazioni e da ripartire con le modalità di cui al precedente secondo comma vanno in ogni caso previamente detratte le spese sostenute dall'Università per l'espletamento delle prestazioni medesime.
I proventi derivati dall'attività di cui al comma precedente costituiscono entrate del bilancio dell'Università."
Nota all'articolo 5:
- Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica):
"6. - Le università, gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, l'ENEA e l'ASI, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, assicurando, con proprie disposizioni, idonee procedure di valutazione comparativa e la pubblicità degli atti, possono conferire assegni per la collaborazione ad attività di ricerca. Possono essere titolari degli assegni dottori di ricerca o laureati in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo presso i soggetti di cui al primo periodo del presente comma. Gli assegni hanno durata non superiore a quattro anni e possono essere rinnovati nel limite massimo di otto anni con lo stesso soggetto, ovvero di quattro anni se il titolare ha usufruito della borsa per il dottorato di ricerca. Non è ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni. Il titolare di assegni può frequentare corsi di dottorato di ricerca anche in deroga al numero determinato, per ciascuna università, ai sensi dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo restando il superamento delle prove di ammissione. Le università possono fissare il numero massimo dei titolari di assegno ammessi a frequentare in soprannumero i corsi di dottorato. Il titolare in servizio presso amministrazioni pubbliche può essere collocato in aspettativa senza assegni. Agli assegni di cui al presente comma si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni e integrazioni, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni. Per la determinazione degli importi e per le modalità di conferimento degli assegni si provvede con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. I soggetti di cui al primo periodo del presente comma sono altresì autorizzati a stipulare, per specifiche prestazioni previste da programmi di ricerca, appositi contratti ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile, compatibili anche con rapporti di lavoro subordinato presso amministrazioni dello Stato ed enti pubblici e privati. Gli assegni e i contratti non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma."
- L'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 (Modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali, a norma dell'articolo 17, commi 113 e 114, della L. 15 maggio 1997, n. 127) così recita:
"Art. 16. 1. Le scuole biennali di specializzazione per le professioni legali sono disciplinate, salvo quanto previsto dal presente articolo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341.
2. Le scuole biennali di specializzazione per le professioni legali, sulla base di modelli didattici omogenei i cui criteri sono indicati nel decreto di cui all'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e nel contesto dell'attuazione della autonomia didattica di cui all'articolo 17, comma 95, della predetta legge, provvedono alla formazione comune dei laureati in giurisprudenza attraverso l'approfondimento teorico, integrato da esperienze pratiche, finalizzato all'assunzione dell'impiego di magistrato ordinario o all'esercizio delle professioni di avvocato o notaio. L'attività didattica per la formazione comune dei laureati in giurisprudenza è svolta anche da magistrati, avvocati e notai. Le attività pratiche, previo accordo o convenzione, sono anche condotte presso sedi giudiziarie, studi professionali e scuole del notariato, con lo specifico apporto di magistrati, avvocati e notai.
3. Le scuole di cui al comma 1 sono istituite, secondo i criteri indicati nel decreto di cui all'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dalle università, sedi di facoltà di giurisprudenza, anche sulla base di accordi e convenzioni interuniversitari, estesi, se del caso, ad altre facoltà con insegnamenti giuridici.
4. Nel consiglio delle scuole di specializzazione di cui al comma 1 sono presenti almeno un magistrato ordinario, un avvocato ed un notaio.
5. Il numero dei laureati da ammettere alla scuola, è determinato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, in misura non inferiore al dieci per cento del numero complessivo di tutti i laureati in giurisprudenza nel corso dell'anno accademico precedente, tenendo conto, altresì, del numero dei magistrati cessati dal servizio a qualunque titolo nell'anno precedente aumentato del venti per cento del numero di posti resisi vacanti nell'organico dei notai nel medesimo periodo, del numero di abilitati alla professione forense nel corso del medesimo periodo e degli altri sbocchi professionali da ripartire per ciascuna scuola di cui al comma 1, e delle condizioni di ricettività delle scuole. L'accesso alla scuola avviene mediante concorso per titoli ed esame. La composizione della commissione esaminatrice, come pure il contenuto delle prove d'esame ed i criteri oggettivi di valutazione delle prove, è definita nel decreto di cui all'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il predetto decreto assicura la presenza nelle commissioni esaminatrici di magistrati, avvocati e notai.
6. Le prove di esame di cui al comma 5 hanno contenuto identico sul territorio nazionale e si svolgono in tutte le sedi delle scuole di cui al comma 3. La votazione finale è espressa in sessantesimi. Ai fini della formazione della graduatoria, si tiene conto del punteggio di laurea e del curriculum degli studi universitari, valutato per un massimo di dieci punti.
7. Il rilascio del diploma di specializzazione è subordinato alla certificazione della regolare frequenza dei corsi, al superamento delle verifiche intermedie, al superamento delle prove finali di esame.
8. Il decreto di cui all'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è emanato sentito il Consiglio superiore della magistratura".
Nota all'articolo 6:
- Si riporta in corsivo il testo dell'articolo 1, comma 6 della legge 3 luglio 1998, n. 210 (Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo) sostituito dalla presente legge:
"Art. 1. 1. Omissis;
2. omissis;
3. omissis;
4. omissis;
5. omissis;
6. - Le nomine in ruolo e i trasferimenti di cui alla presente legge decorrono dal 1° novembre di ciascun anno."
- Il testo dell'articolo 2, comma 1, della legge 3 luglio 1998, n. 210 è il seguente (le parole in corsivo evidenziano le modificazioni);
"Art. 2. 1. I regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1, relativamente alle procedure per la nomina in ruolo, devono in ogni caso prevedere:
a) l'indizione da parte delle singole università di specifici bandi per posti di ricercatore, di professore associato, di professore ordinario, distinti per settore scientifico-disciplinare;
b) la valutazione comparativa dei candidati, da effettuare da parte di commissioni composte da un professore di ruolo nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando, inquadrato nel settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, ovvero, se necessario, in settori affini, nonché:
1) nel caso di procedure per la copertura di posti di ricercatore, da un professore ordinario se la facoltà che ha richiesto il bando ha nominato un professore associato, ovvero da un professore associato se la medesima facoltà ha nominato un professore ordinario, nonché da un ricercatore confermato. I predetti componenti, scelti tra professori e ricercatori non in servizio presso l'ateneo che ha emanato il bando, sono eletti dalla corrispondente fascia di professori di ruolo e dai ricercatori confermati appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, ovvero, se necessario, a settori affini;
2) nel caso di procedure per la copertura di posti di professore associato, da due professori associati e da due professori ordinari non in servizio presso l'ateneo che ha emanato il bando, rispettivamente eletti dai professori associati e dai professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, ovvero, se necessario, a settori affini;
3) nel caso di procedure per la copertura di posti di professore ordinario, da quattro professori ordinari non in servizio presso l'ateneo che ha emanato il bando, eletti dai professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, ovvero, se necessario, a settori affini;
c) lo svolgimento delle elezioni di cui alla lettera b) da parte degli atenei con modalità che consentano una rapida costituzione della commissione e che prevedano l'indicazione di una sola preferenza;
d) la possibilità che nei bandi per la nomina in ruolo siano introdotte limitazioni al numero delle pubblicazioni scientifiche da presentare per la valutazione comparativa;
e) i criteri generali, preventivi e resi pubblici, in base ai quali deve essere effettuata la valutazione comparativa, anche prevedendone forme differenziate, nonché le modalità di individuazione e di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, ivi compresa l'utilizzazione, ove possibile, di parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale. Per le valutazioni relative a:
1) posti di ricercatore, sono effettuate anche due prove scritte, una delle quali sostituibile con una prova pratica, ed una orale;
2) posti di professore associato, sono effettuate anche una prova didattica e la discussione dei titoli scientifici; sono altresì valutati le attività didattiche e i servizi prestati nelle università e negli enti di ricerca italiani e stranieri, nonché, nelle materie in cui sia richiesta una specifica competenza in campo clinico ovvero, con riferimento alle scienze motorie, in campo tecnico addestrativo l'attività svolta in detto campo;
3) posti di professore ordinario, è effettuata una prova didattica per i candidati non appartenenti alla fascia di professore associato; sono altresì valutati l'attività didattica e i servizi prestati nelle università e negli enti di ricerca italiani e stranieri, nonché, nelle materie in cui sia richiesta una specifica competenza in campo clinico ovvero, con riferimento alle scienze motorie, in campo tecnico addestrativo l'attività svolta in detto campo;
f) l'accertamento, con decreto rettorale, della regolarità formale degli atti delle commissioni contenenti, nel caso di procedure relative a ricercatori, l'indicazione del vincitore, e la proposta di non più di due idonei per ogni posto bandito nel caso di procedure relative a professori associati od ordinari. L'università che ha emanato il bando per la copertura del posto nomina in ruolo il vincitore nel caso di procedure relative a ricercatori e può, nel caso di procedure relative a professori associati e ordinari, entro sessanta giorni dalla data di accertamento della regolarità formale degli atti da parte del rettore:
1) nominare in ruolo, previa delibera motivata assunta dal consiglio di facoltà che ha richiesto il bando, uno dei due idonei, il quale, in caso di rinuncia, perde il titolo alla nomina in ruolo anche da parte di altri atenei. La motivazione fa riferimento a specifiche esigenze scientifiche e didattiche;
2) non nominare in ruolo, previa delibera motivata assunta dal consiglio di facoltà che ha richiesto il bando, a maggioranza degli aventi diritto al voto, nessuno dei due idonei. La motivazione fa riferimento a specifiche esigenze scientifiche e didattiche. In tal caso l'università, decorso il periodo di sessanta giorni di cui alla presente lettera, può procedere secondo quanto previsto ai sensi della lettera g) ovvero può indire una nuova procedura di valutazione comparativa. Qualora la facoltà lasci decorrere il periodo di sessanta giorni di cui alla presente lettera senza deliberare sulla copertura del posto ai sensi del numero 1) o del presente numero, essa potrà avvalersi della possibilità prevista dalla lettera g) o indire una nuova procedura di valutazione comparativa in entrambi i casi dopo che siano trascorsi due anni dall'accertamento della regolarità formale degli atti relativi alla valutazione comparativa non utilizzata dalla facoltà per coprire il posto;
g) la possibilità, nel caso di procedure relative a professori associati e ordinari, per le università che non hanno emanato il bando per la copertura del posto ovvero che, pur avendolo emanato, non hanno nominato in ruolo gli idonei di cui alla lettera f), di nominare in ruolo per chiamata i candidati risultati idonei a seguito di valutazioni comparative svoltesi in altre sedi universitarie per lo stesso settore scientifico-disciplinare, dopo il decorso nelle medesime sedi del termine di cui alla lettera f). Gli idonei nelle procedure di valutazione comparativa relative a professori associati e ordinari, salvo il caso di rinuncia ai sensi della lettera f), n. 1), hanno titolo alla nomina in ruolo da parte delle università entro il termine di tre anni, decorrente dalla data del provvedimento di accertamento della regolarità formale degli atti della commissione che li ha proposti;
h) i termini per l'espletamento della procedura di valutazione e le relative forme di pubblicità, che comprendono comunque i giudizi motivati espressi su ciascun candidato da ciascun componente la commissione. Tali giudizi, in ogni caso, dovranno essere resi pubblici per via telematica e tramite il Bollettino ufficiale del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
i) il divieto, per i professori eletti in una delle commissioni di cui alla lettera b), di far parte di altre commissioni per un periodo di un anno, per lo stesso settore scientifico-disciplinare e per la stessa tipologia di procedure di valutazione comparativa;
l) il numero massimo di domande di partecipazione da parte di un candidato a procedure di valutazione comparativa in un periodo determinato;
m) il divieto, per i professori ordinari, associati e per i ricercatori, di partecipare in qualità di candidati a valutazioni comparative per posti del medesimo livello."
- Il testo dell'articolo 1, comma 18 della legge 14 gennaio 1999, n. 4 (Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole) è il seguente (le parole in corsivo evidenziano le sostituzioni apportate dalla seguente legge):
"18. Con uno o più regolamenti adottati, a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentiti gli organi direttivi degli ordini professionali, sono istituite apposite sezioni degli albi, degli ordini o dei collegi previsti dalla normativa vigente in materia di accesso alle professioni, in conformità ai seguenti criteri direttivi: riserva dell'accesso alle predette sezioni ai titolari di diploma universitario e connessa determinazione dell'ambito consentito di attività professionale.
- L'articolo 17, comma 95 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) recita (le parole in corsivo evidenziano le modificazioni e le sostituzioni apportate dalla seguente legge):
"95. L'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, è disciplinato dagli atenei, con le modalità di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, della predetta legge, in conformità a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le Commissioni parlamentari competenti, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto è previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui al presente comma determinano altresì:
a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma, accorpati per aree omogenee, la durata, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, ed anche eventualmente comprensiva del percorso formativo già svolto, l'eventuale serialità dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della spendibilità a livello internazionale, nonché la previsione di nuove tipologie di titoli rilasciati dalle università, in aggiunta o in sostituzione a quelli determinati dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in corrispondenza di attività didattiche di base, specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta formazione permanente e ricorrente;
b) modalità e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilità degli studenti, nonché la più ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici;
c) modalità di attivazione da parte di università italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma, nonché di dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al Capo II del Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382
- Si riporta, in ordine di citazione, il testo degli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari):
"Art. 1. 1. Le università rilasciano i seguenti titoli:
a) diploma universitario (DU);
b) diploma di laurea (DL);
c) diploma di specializzazione (DS);
d) dottorato di ricerca (DR)."
"Art. 2. 1. Il corso di diploma si svolge nelle facoltà, ha una durata non inferiore a due anni e non superiore a tre, e comunque corrispondente a quella eventualmente stabilita dalle norme della Comunità economica europea per i diplomi universitari di primo livello ed ha il fine di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al conseguimento del livello formativo richiesto da specifiche aree professionali.
2. Le facoltà riconoscono totalmente o parzialmente gli studi compiuti nello svolgimento dei curricula previsti per i corsi di diploma universitario e per quelli di laurea ai fini del proseguimento degli studi per il conseguimento, rispettivamente, delle lauree e dei diplomi universitari affini, secondo criteri e modalità dettati con i decreti di cui all'articolo 9, comma 1, fermo restando in ogni caso l'obbligo di tale riconoscimento."
"Art. 3. 1. Il corso di laurea si svolge nelle facoltà, ha una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sei ed ha il fine di fornire agli studenti adeguate conoscenze di metodi e contenuti culturali, scientifici e professionali di livello superiore.
2. Uno specifico corso di laurea, articolato in due indirizzi, è preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti, rispettivamente, della scuola materna e della scuola elementare, in relazione alle norme del relativo stato giuridico. Il diploma di laurea costituisce titolo necessario, a seconda dell'indirizzo seguito, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare. Il diploma di laurea dell'indirizzo per la formazione culturale e professionale degli insegnanti della scuola elementare costituisce altresì titolo necessario ai fini dell'ammissione ai concorsi per l'accesso a posti di istitutore o istitutrice nelle istruzioni educative dello Stato. I concorsi hanno funzione abilitante. Ai due indirizzi del corso di laurea contribuiscono i dipartimenti interessati; per il funzionamento dei predetti corsi sono utilizzati le strutture e, con il loro consenso, i professori ed i ricercatori di tutte le facoltà presso cui le necessarie competenze sono disponibili.
3. [Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale (CUN), di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), acquisito il parere del Consiglio di Stato, viene definita la tabella del corso di laurea e ne sono precisati modalità e contenuti, comprese le attività di tirocinio didattico. I Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione si avvalgono della commissione di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168, integrata, a tal fine, da esperti nelle problematiche del corso di laurea stesso e della scuola di specializzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della presente legge].
4. [Il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3 contiene altresì norme per la formazione degli insegnanti della regione Valle d'Aosta ai fini di adeguarla alle particolari situazioni di bilinguismo di cui agli articoli 38, 39 e 40 dello statuto speciale. Apposite convenzioni possono essere stipulate dalla regione Valle d'Aosta, d'intesa con i Ministeri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, con le università italiane e con quelle dei Paesi dell'area linguistica francese].
5. [Convenzioni per gli insegnanti delle scuole in lingua tedesca, delle scuole in lingua slovena e di quelle delle località ladine possono essere stipulate dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dalla regione Friuli-Venezia Giulia, d'intesa con i Ministeri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, con le università italiane, con quelle dei Paesi dell'area linguistica tedesca e con quelle slovene].
6. Con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3 o con altro decreto adottato con le medesime modalità, di concerto altresì con i Ministri di grazia e giustizia e per la funzione pubblica e con gli altri Ministri interessati, sono individuati i profili professionali per i quali, salvo le eventuali e opportune integrazioni, il diploma di laurea di cui al comma 2 è titolo valido per l'esercizio delle corrispondenti attività, nonché le qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali il diploma di laurea costituisce titolo per l'accesso.
7. [I corsi di laurea di cui al comma 2 sono attivati a partire dall'anno accademico successivo a quello di emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3].
8. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i tempi e le modalità per il graduale passaggio al nuovo ordinamento, anche con riferimento ai diritti degli insegnanti di scuola materna ed elementare in servizio".
"Art. 4. 1. Il diploma di specializzazione si consegue, successivamente alla laurea, al termine di un corso di studi di durata non inferiore a due anni finalizzato alla formazione di specialisti in settori professionali determinati, presso le scuole di specializzazione di cui al D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162.
2. Con una specifica scuola di specializzazione articolata in indirizzi, cui contribuiscono le facoltà ed i dipartimenti interessati, ed in particolare le attuali facoltà di magistero, le università provvedono alla formazione, anche attraverso attività di tirocinio didattico, degli insegnanti delle scuole secondarie, prevista dalle norme del relativo stato giuridico.
L'esame finale per il conseguimento del diploma ha valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea. I diplomi rilasciati dalla scuola di specializzazione costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie.
2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 8.
3. [Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare nel termine e con le modalità di cui all'articolo 3, comma 3, sono definiti la tabella della scuola di specializzazione all'insegnamento di cui al comma 2 del presente articolo, la durata dei corsi da fissare in un periodo non inferiore ad un anno ed i relativi piani di studio. Questi devono comprendere discipline finalizzate alla preparazione professionale con riferimento alle scienze dell'educazione e all'approfondimento metodologico e didattico delle aree disciplinari interessate nonché attività di tirocinio didattico obbligatorio. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sono stabiliti i criteri di ammissione alla scuola di specializzazione all'insegnamento e le modalità di svolgimento dell'esame finale. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 7 e 8].
4. Con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3 o con altro decreto adottato con le medesime modalità, di concerto altresì con i Ministri di grazia e giustizia e per la funzione pubblica, sono determinati i diplomi di specializzazione di cui al comma 2 che in relazione a specifici profili professionali danno titolo alla partecipazione agli esami di abilitazione per l'esercizio delle corrispondenti professioni ovvero danno titolo per l'accesso alla dirigenza nel pubblico impiego."
- L'articolo 4 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 (Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'articolo 17, comma 115, della L. 15 maggio 1997, n. 127) (le parole in corsivo evidenziano le sostituzioni e le modificazioni) così recita:
"Art. 4 - 1. L'ISEF di Roma è trasformato in istituto universitario statale e assume la denominazione di Istituto universitario di scienze motorie. Allo stesso si applicano le disposizioni vigenti per le università e per gli istituti di istruzione universitaria statali. Il corso di laurea in scienze motorie è attivato a decorrere dall'anno accademico 1999-2000. Per il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8.
2. L'Istituto universitario di scienze motorie subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'ISEF di Roma.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro nomina un comitato tecnico di sei componenti, scelti fra professori universitari od altri esperti anche stranieri delle aree disciplinari interessate, assicurando anche una presenza degli attuali docenti dell'ISEF di Roma. Il comitato sovrintende all'organizzazione del nuovo istituto, provvede agli adempimenti connessi all'avvio delle attività e predispone lo statuto e il regolamento didattico della facoltà, nonché quello per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. Lo statuto e i regolamenti sono soggetti ai controlli del Ministero ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168.
4. Il comitato dura in carica tre anni accademici e assume le funzioni del consiglio di amministrazione, nonché le attribuzioni del consiglio di facoltà fino all'assegnazione all'Istituto di almeno cinque docenti universitari di ruolo, di cui tre di prima fascia e due di seconda. Il presidente del comitato, eletto tra i suoi componenti, assume le funzioni temporanee di direttore dell'Istituto.
5. Il personale tecnico e amministrativo dell'ISEF di Roma resta assegnato all'Istituto universitario di scienze motorie e viene inquadrato nei ruoli universitari mantenendo la qualifica, l'anzianità maturata ed il trattamento economico complessivo in godimento."
Nota all'articolo 7:
- Il testo del comma 6, dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 è il seguente:
"6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione".
- L'ordinanza del 25 novembre 1998, del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica concerne: "Elezioni del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU)".
Nota all'articolo 8:
- L'articolo 11 del decreto legge 21 aprile 1995, n. 120 convertito dalla legge 21 giugno 1995 n. 236 (Disposizioni urgenti per il funzionamento delle università) così recita:
"Art. 11. Gli inquadramenti disposti ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 febbraio 1989, n. 63, possono avere decorrenza giuridica ed economica dalla data di entrata in vigore della legge medesima ovvero dalla data del superamento del periodo di prova per il personale assunto anche successivamente alla predetta data purché sulle carriere previste dall'ordinamento precedente alla legge 11 luglio 1980, n. 312, ed entro il 31 agosto 1992. Gli inquadramenti di cui al presente articolo possono avere luogo anche per il personale delle Università per stranieri di Perugia e di Siena statizzato ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, nonché per il personale tecnico e amministrativo assunto in ruolo ai sensi della legge 2 maggio 1984, n. 116, anche se inquadrati su posti delle nuove carriere. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, provvedono le università nell'ambito dei finanziamenti ordinari, senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato."
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 21 febbraio 1989, n. 63 (Disposizioni per alcune categorie di personale tecnico ed amministrativo delle università):
"Art. 1. 1. Il personale tecnico ed amministrativo di ruolo delle università, degli istituti di istruzione universitaria, degli osservatori astronomici, astrofisici, vulcanologici e vesuviano, nonché il personale delle opere universitarie delle regioni a statuto speciale fino all'effettivo inquadramento previsto dal decreto-legge 31 ottobre 1979, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1979, n. 642, che, per essere stato assunto o inquadrato successivamente alla data del 1° luglio 1979 su posti di ruolo delle carriere previste dal precedente ordinamento e secondo le relative procedure concorsuali, o che, per mancanza di requisiti temporali previsti dal decreto interministeriale dei Ministri della pubblica istruzione e del tesoro 10 dicembre 1980, non abbia potuto beneficiare dell'inquadramento per mansioni ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 85 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è inquadrato nei profili professionali delle qualifiche funzionali delle rispettive aree funzionali sceondo le modalità fissate dai commi 2, 3, 4 e 5.
2. Il predetto personale, sempre che abbia superato il prescritto periodo di prova, può presentare domanda di inquadramento per il profilo professionale per il quale ritenga di avere titolo, sulla base del lavoro svolto, anche a prescindere dal possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso a tale profilo, sempre che tale titolo non sia espressamente richiesto da disposizioni di carattere generale per il particolare tipo di attività tecnica, specialistica o professionale.
3. La congruenza tra il profilo per il quale è presentata la domanda e l'organizzazione del lavoro proprio della struttura presso la quale gli aventi titoli prestano servizio è demandata, rispettivamente, al consiglio di amministrazione dell'università o dell'opera universitaria, ovvero al consiglio direttivo dell'osservatorio, attraverso una o più commissioni articolate per le diverse aree funzionali.
4. Accertata la congruenza stessa, i candidati aventi titoli sono sottoposti ad una prova idoneativa, diretta ad accertare sia la formazione, sia la specifica esperienza lavorativa acquisita nella struttura presso cui gli stessi prestano servizio. Le relative commissioni esaminatrici sono costituite conformemente a quanto previsto dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 maggio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 26 luglio 1983.
5. Il personale che abbia superato la prova idoneativa è inquadrato, con gli stessi criteri e modalità previsti dalle disposizioni contenute nell'articolo 88 della legge 11 luglio 1980, n. 312, nella qualifica funzionale e nel profilo professionale per il quale ha conseguito l'idoneità.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli altri dipendenti di ruolo in prova, al termine del periodo di prova, qualora ricorrano le condizioni previste al comma 1, nonché al personale delle biblioteche che, trovandosi ancora in periodo di prova alla data del 1° luglio 1979, sia stato inquadrato ai sensi dell'articolo 85 della legge 11 luglio 1980, n. 312, nella qualifica corrispondente a quella di appartenenza".
- L'articolo 27 della legge 29 gennaio 1986, n. 23 (Norme sul personale tecnico ed amministrativo delle Università) così recita:
"Art. 27 - 1. Il personale non docente dell'Università per stranieri di Perugia, assunto in data precedente al 1° gennaio 1985, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, a domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla stessa data, nei profili professionali delle corrispondenti qualifiche funzionali del personale di ruolo delle Università statali mediante l'utilizzazione dei posti recati in aumento dalla presente legge. Con le stesse modalità si fa luogo all'inquadramento del personale con qualifica dirigenziale.
2. Il servizio prestato dal personale non docente dell'Università per stranieri di Perugia, in posizione di ruolo e non di ruolo, anteriormente alla data degli inquadramenti previsti dal precedente comma, è riconosciuto sia ai fini della progressione giuridica ed economica, sia ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, a norma delle leggi vigenti.
3. Gli inquadramenti sono disposti nella qualifica e nella classe di stipendio corrispondenti a quelle ricoperte nel ruolo di provenienza, mantenendo, a titolo di assegno personale riassorbibile, il maggior trattamento economico eventualmente goduto.
4. Con le stesse modalità e con i medesimi criteri è inquadrato il personale in servizio da almeno sei anni, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Centro educazione professionale assistenti sociali (CEPAS) per i fini istituzionali della scuola diretta a fini speciali convenzionata con l'Università di Roma "La Sapienza" e addetto ai servizi amministrativi, di biblioteca e ausiliari.
5. E' abrogato il terzo comma dell'articolo 7 della legge 16 aprile 1973, n. 181".
- Il testo dell'articolo 85 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato) è il seguente:
"85. Il personale di cui all'articolo 78 in servizio alla data del 1° luglio 1979, anche a prescindere dal possesso del titolo di studio, salvo il caso espressamente richiesto da norme di carattere generale per il particolare tipo di attività tecnica, specialistica o professionale, è collocato, dalla stessa data del 1° luglio 1979, ai fini giuridici ed economici, nella qualifica funzionale corrispondente alle mansioni effettivamente svolte."
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128 convertito dalla legge 25 marzo 1937, n. 921 (Ordinamento delle scuole di ostetricia e disciplina giuridica della professione di levatrice):
"Art. 3 - Spetta al Ministro per l'educazione nazionale la vigilanza sulle scuole d'ostetricia autonome.
Tale vigilanza è esercitata per il tramite della regia università di Bologna, per la scuola di Ferrara; della regia università di Napoli, per la scuola di Catanzaro; della regia università di Padova, per le scuole di Trieste, Udine, Venezia e Verona; della regia università di Roma, per le scuole di Aquila e Camerino; della regia università di Torino, per le scuole di Novara e Vercelli.
Per le scuole di ostetricia che possono essere istituite, ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, la vigilanza è esercitata per il tramite dell'università determinata dal decreto reale di istituzione".
- L'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) così recita:
"57. Nei casi di passaggio di carriera di cui all'articolo 202 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed alle altre analoghe disposizioni, al personale con stipendio o retribuzione pensionabile superiore a quello spettante nella nuova posizione è attribuito un assegno personale pensionabile, non riassorbibile e non rivalutabile, pari alla differenza fra lo stipendio o retribuzione pensionabile in godimento all'atto del passaggio e quello spettante nella nuova posizione."
- Si riporta il testo degli articoli 36 ultimo comma, 38 ultimo comma, 39, 50, 51, 52, 53 e 103 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382:
OMISSIS
"36. In sede di primo inquadramento e successivamente nelle ipotesi di passaggio di qualifica di carriera, o da una ad altra fascia, al personale con stipendio superiore a quello iniziale di inquadramento o rispettivamente di accesso a posizione superiore, sono attribuiti nella nuova posizione stipendiale tanti scatti del 2,50 per cento necessari ad assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento."
OMISSIS
"38. Al personale provvisto di uno stipendio superiore a quello previsto per la classe iniziale di stipendio dei ricercatori, sono attribuiti gli scatti biennali del 2,50 per cento calcolati sulla medesima, necessari per assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento."
"39. Al personale insegnante delle università ed istituti d'istruzione universitaria di ruolo, fuori ruolo e incaricato è attribuito a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, un assegno annuo pensionabile e utile ai fini dell'indennità di buonuscita, con esclusione di ogni effetto sugli aumenti periodici dello stipendio e sulla tredicesima mensilità, nella misura di cui alla tabella allegata.
Detto assegno è sostitutivo dell'indennità di ricerca scientifica di cui all'art. 22, L. 26 gennaio 1962, n. 16, e successive modificazioni.
L'assegno di cui al primo comma può essere percepito in base ad un solo titolo e non è cumulabile con altri assegni o indennità di analoga natura né con trattamenti economici onnicomprensivi.
Ai professori di ruolo appartenenti alla seconda fascia che optino per il regime di impegno a tempo pieno e per la durata dell'opzione, è attribuita in aggiunta al trattamento economico previsto dal precedente art. 36, per dodici mensilità all'anno, un assegno aggiuntivo pari al 70 per cento delle misure forfettarie lorde previste per i professori di ruolo appartenenti alla prima fascia nelle corrispondenti classi di stipendio.
Ai professori di ruolo appartenenti alla prima e alla seconda fascia che optino per il regime di impegno a tempo definito, le indennità previste ai precedenti commi rispettivamente per le due fasce e le corrispondenti classi di stipendio, sono ridotte del 50 per cento.
Le indennità di cui ai precedenti commi non sono pensionabili, sono subordinate alla corresponsione dello stipendio e sono ridotte nella stessa proporzione di questo e per lo stesso periodo di tempo.
Le indennità previste dai precedenti commi sono riassorbibili con i futuri miglioramenti economici fino alla concorrenza del 50 per cento per i professori di ruolo appartenenti alle due fasce che optino per il regime di impegno a tempo pieno e fino alla concorrenza del loro intero ammontare nei confronti dei professori che optino per il regime di impegno a tempo definito.
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su conforme parere del rettore e delle facoltà interessate, i professori ordinari, straordinari ed associati possono dirigere un istituto, laboratorio o centro del Consiglio nazionale delle ricerche o di istituti ed enti di ricerca a carattere nazionale.
L'incarico non può avere durata superiore a 5 anni e non è immediatamente rinnovabile.
Lo stanziamento di lire cento milioni iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, ai sensi dell'art 24 della L. 24 febbraio 1967, n. 62, per il conferimento di incarichi di lettore di lingua e di lingua e letteratura straniera a cittadini stranieri, in esecuzione di accordi culturali debitamente ratificati, è elevato a lire 300 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1973.
I rettori comunicano, all'inizio di ogni anno accademico, l'elenco degli incarichi di nuova attribuzione alle competenti direzioni provinciali del Tesoro che sono autorizzate ad aprire una partita di spesa fissa provvisoria in attesa della registrazione da parte degli organi di controllo".
"50. Nella prima applicazione del presente decreto possono essere inquadrati, a domanda, previo giudizio di idoneità nel ruolo dei professori associati:
1) i professori incaricati stabilizzati di cui all'art. 4 del D.L. 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 30 novembre 1973, n. 766, e successive modificazioni e integrazioni: nonché quelli che completano il triennio di cui al D.L. 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge con modificazioni dalla L. 19 febbraio 1979, n. 54, al termine dell'anno accademico 1979-80.
I professori incaricati che non hanno completato il triennio di cui al D.L. 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 19 febbraio 1979, n. 54, maturano il diritto all'inquadramento nel ruolo dei professori associati all'atto del compimento del triennio medesimo. Per i professori incaricati a titolo gratuito è titolo il compimento del periodo necessario alla stabilizzazione, di cui all'art. 4 del D.L. 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 30 novembre 1973, n. 766, ed integrato dall'articolo unico del D.L. 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge con modificazioni, dalla L. 19 febbraio 1979, n. 54, certificato dal rettore dell'Università o dal direttore dell'istituto di istruzione superiore con documentazione degli atti ufficiali della facoltà con i quali l'incarico è stato conferito;
2) gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento di cui all'art. 3 del D.L. 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 30 novembre 1973, n. 766;
3) i tecnici laureati, gli astronomi e ricercatori degli osservatori astronomici e vesuviano, i curatori degli orti botanici, i conservatori dei Musei, in servizio all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, inquadrati nei rispettivi ruoli, che entro l'anno accademico 1979-80 abbiano svolto tre anni di attività didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite, documentate da atti della facoltà risalenti al periodo di svolgimento delle attività medesime. A tal fine il preside della facoltà rilascia sulla base della documentazione in possesso della facoltà attestazione che l'avente titolo ha effettivamente prestato attività didattica e scientifica."
"51. I giudizi sono espressi, per ciascun raggruppamento di discipline, da apposite commissioni nazionali composte da tre professori ordinari o straordinari e formate con le modalità stabilite nel precedente art. 45.
Ove il numero dei concorrenti alla prova idoneativa per un determinato raggruppamento disciplinare superi le 80 unità, si provvederà alla costituzione di più commissioni. I concorrenti saranno distribuiti nelle commissioni in parti uguali, per sorteggio.
La commissione deposita la relazione conclusiva entro quattro mesi dalla data della sua prima convocazione. L'approvazione degli atti avviene con decreto del Ministro della pubblica istruzione, previo parere del Consiglio universitario nazionale. Essa può essere anche parziale allorché i rilievi siano scindibili e non investano l'intero procedimento.
Il giudizio è inteso ad accertare l'idoneità scientifica e didattica del candidato ad assumere le funzioni di professore associato.
Esso è basato sulla valutazione dei titoli scientifici presentati dal candidato e della attività didattica da lui svolta.
Nella valutazione saranno tenuti in considerazione i giudizi formulati dalle facoltà sull'attività didattica e sulle funzioni svolte dai candidati.
Sui singoli candidati vengono formulate motivate relazioni scritte attestanti l'attività scientifica e didattica da loro svolta.
Tali relazioni vengono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.
Coloro che hanno presentato domanda di ammissione ai giudizi di idoneità nella prima tornata e non hanno superato il giudizio possono presentare domanda di ammissione alla seconda tornata di giudizi di idoneità.
Le domande devono contenere l'esplicito impegno ad osservare, in caso di giudizio positivo, le norme in materia di tempo pieno, di tempo definito e di incompatibilità previste nel presente decreto.
Per i giudizi di idoneità di coloro che intendono essere associati presso la Scuola superiore per interpreti e traduttori di Trieste, la commissione è integrata con la nomina di due esperti nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, in una rosa di quattro nominativi di persone altamente qualificate per i servizi di interpretazione e di traduzione di organizzazioni internazionali, proposta dalla Scuola superiore. Il giudizio è basato prevalentemente sulla capacità professionale nel campo scientifico, dimostrata anche nell'espletamento dell'attività didattica presso la scuola ed è integrato da una prova didattica. Le stesse disposizioni sull'integrazione delle commissioni con esperti valgono per i concorsi a posti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore universitario.
I professori associati e i ricercatori universitari restano definitivamente assegnati alla scuola e non possono essere trasferiti ad altra università o scuola".
"52. I giudizi di idoneità si svolgeranno su base nazionale per raggruppamenti di discipline, in due tornate e sono indetti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
I raggruppamenti di discipline sono determinati con gli stessi criteri e modalità stabiliti nel precedente art. 43.
La prima tornata di giudizi sarà indetta entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
La seconda tornata sarà indetta entro il 31 dicembre 1982.
Per coloro che maturano il diritto a partecipare al giudizio di idoneità, successivamente alla prima tornata, sarà indetta, entro il 31 dicembre 1983, una terza tornata ad essi riservata.
Le domande di ammissione, le quali sono limitate ad un solo raggruppamento di discipline, dovranno essere presentate entro il sessantesimo giorno dalla data della Gazzetta Ufficiale con la quale viene indetta la tornata di giudizi.
Gli aspiranti possono presentare domanda per quel raggruppamento per il quale abbiano maggiori titoli scientifici. La prova di idoneità sostenuta nella prima tornata in caso di esito negativo può essere ripetuta nella seconda tornata per lo stesso o per altro raggruppamento.
I professori incaricati stabilizzati che non presentano domanda di partecipazione neppure alla seconda tornata di giudizi idoneativi, ovvero che avendo partecipato alla predetta tornata, non conseguono il giudizio positivo decadono dall'incarico.
Coloro che maturano il diritto a partecipare al giudizio di idoneità successivamente alla prima tornata dei giudizi di idoneità partecipano al giudizio indetto con la seconda tornata.
In caso di esito negativo il giudizio può essere ripetuto nella terza tornata.
Gli aventi titolo di cui al precedente comma che non presentano la domanda di partecipazione alla seconda tornata, ovvero che, avendo partecipato alla predetta tornata, non conseguono il giudizio idoneativo nella terza tornata, decadono dall'incarico.
I professori incaricati aventi titolo alla partecipazione al giudizio di idoneità, salvo il diritto all'inquadramento in caso di esito positivo, conservano fino al termine dell'anno accademico nel quale è espletata l'ultima tornata dei giudizi di idoneità, cui hanno titolo a partecipare, tutti i diritti e le facoltà loro riservati dalle norme in vigore, nonché le funzioni eventualmente svolte ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 129, ed il relativo trattamento economico maturato.
Gli assistenti di cui al precedente art. 50, n. 2) ed il personale di cui allo stesso articolo n. 3) che non conseguono il giudizio di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati o non intendono sottoporsi al giudizio stesso, conservano il loro stato giuridico ed economico.
Conserva altresì lo stato giuridico ed economico di assistente di ruolo l'assistente che, cumulando anche la posizione di incaricato stabilizzato, non consegue il giudizio di idoneità richiesto per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati o non intende sottoporsi al giudizio medesimo.
Rimangono, in ogni caso, ferme le disposizioni inerenti ai compiti didattici degli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento, ivi comprese le attività didattiche a piccoli gruppi, seminari ed esercitazioni."
"53. Colui che abbia superato il giudizio di idoneità presenta domanda di inquadramento nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del risultato del giudizio, indicando la disciplina appartenente al raggruppamento per il quale ha conseguito il giudizio medesimo, nella quale intenda essere inquadrato.
La richiesta motivata dell'interessato viene valutata dalla facoltà in base alle proprie esigenze e nei limiti degli insegnamenti disponibili. In mancanza di tali presupposti l'inquadramento avrà luogo su deliberazione motivata del consiglio di facoltà sentito l'interessato e parere favorevole del Consiglio universitario nazionale su altra disciplina dello stesso raggruppamento o di raggruppamento affine, avendo prioritariamente assicurato l'incremento del numero dei corsi per discipline già attivate in relazione alle effettive esigenze didattiche. Ove peraltro lo riconosca opportuno per motivate esigenze didattico-scientifiche, la facoltà, con delibera adottata in conformità a criteri generali indicati con decreto del Ministro della pubblica istruzione previo parere favorevole del Consiglio universitario nazionale, può procedere alla chiamata dell'associato anche per discipline comprese in raggruppamenti per le quali vi sia domanda di inquadramento ai sensi del primo comma del presente articolo, ancorché non siano previste dal relativo statuto. In tali casi, in deroga alle procedure previste dall'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, con D.P.R. sono conseguentemente aggiornati, nel termine di tre mesi dall'adozione dell'anzidetta delibera, gli statuti stessi, previo parere favorevole del senato accademico e del consiglio di amministrazione.
L'avente titolo all'inquadramento che svolga un incarico di insegnamento presenta la domanda al rettore dell'Università ove l'incarico stesso è svolto, restando ivi assegnato, qualora abbia superato il giudizio di idoneità per lo stesso raggruppamento concorsuale.
Il titolare di più incarichi ha diritto di optare per una delle sedi presso cui gli incarichi sono svolti. In tal caso, il rettore della sede universitaria prescelta trasmette copia della domanda ricevuta al rettore della sede universitaria o ai rettori delle sedi universitarie ove sono svolti, rispettivamente, l'altro o gli altri incarichi di insegnamento. Qualora l'opzione riguardi disciplina diversa da quella precedentemente impartita, l'accoglimento della domanda è subordinato al motivato parere favorevole della facoltà interessata.
Gli assistenti di ruolo con o senza incarico di insegnamento possono chiedere di essere assegnati alla facoltà in cui prestano servizio come assistenti di ruolo.
In tal caso la domanda di inquadramento è presentata al rettore della sede universitaria cui appartiene la predetta facoltà. Copia della domanda è trasmessa, ove sussista l'incarico di insegnamento, al rettore della sede universitaria in cui l'incarico è svolto.
Nel caso previsto dal precedente comma l'assegnazione può essere disposta previo parere del Consiglio universitario nazionale, su motivata richiesta della facoltà interessata, in relazione alla effettiva consistenza degli organici ed al numero degli insegnamenti impartiti nella facoltà. Per la facoltà di medicina, si terrà conto della durata del servizio di assistenza e cura prestato dal richiedente nella sede.
Il disposto dei precedenti quarto e quinto comma si applica al personale appartenente alle categorie di cui al n. 3) del precedente art. 50.
Nel caso di mancato accoglimento delle loro richieste, gli assistenti di ruolo senza incarico ed il personale appartenente alle categorie di cui al n. 3) del precedente art. 50, possono essere chiamati da altre facoltà, entro due anni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di inquadramento, continuando a svolgere, nella sede originaria, le funzioni inerenti alla qualifica di appartenenza. Nel caso di mancato accoglimento della richiesta di cui al quinto comma l'assistente di ruolo con incarico può entro trenta giorni dalla notifica del mancato accoglimento della richiesta stessa, presentare domanda alla facoltà presso cui svolge l'incarico.
Ove, nel termine di due anni predetto, non sia intervenuta alcuna chiamata, il Ministro della pubblica istruzione, sentiti gli interessati e le facoltà, assegna con proprio decreto gli aventi titolo non chiamati, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale, con preferenza per le facoltà e corsi di laurea di nuova istituzione, procedendo in primo luogo all'assegnazione di coloro che sono stati giudicati idonei nella prima tornata, e quindi di coloro che sono stati giudicati idonei, nell'ordine, nelle tornate successive. L'avente diritto può rimanere nella sede originaria con le funzioni di assistente fino allora svolte qualora non accetti la sede proposta dal Ministero. In tal caso decade dal diritto all'inquadramento come professore associato.
Le facoltà sono tenute a deliberare sulle domande di assegnazione entro 60 giorni dal termine di scadenza della loro presentazione e devono trasmettere immediatamente al Ministero della pubblica istruzione la delibera stessa.
Gli inquadramenti vengono disposti con decreto del Ministro della pubblica istruzione a decorrere dal 1° novembre di ciascun anno accademico. Con lo stesso decreto è disposta l'assegnazione del posto relativo. Per coloro che superano il primo giudizio di idoneità l'inquadramento decorre, agli effetti giuridici dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Qualora l'avente titolo all'inquadramento che abbia superato il giudizio di idoneità presti servizio presso una Università non statale può presentare domanda di inquadramento negli stessi termini e con le stesse modalità previste per le Università statali, all'Università medesima.
L'Università non statale può deliberare in merito all'eventuale istituzione dei posti di professore associato su cui disporre gli inquadramenti.
Qualora il numero dei posti istituiti sia inferiore al numero degli aspiranti il consiglio di amministrazione dell'Università non statale, sentito il senato accademico, determina i criteri di precedenza e preferenza per l'inquadramento.
Gli inquadramenti di cui al precedente comma sono disposti con decreto rettorale previa deliberazione delle facoltà competenti.
A coloro che non ottengono l'inquadramento nelle Università non statali, si applicano le disposizioni previste per gli assistenti di ruolo senza incarico o equiparati delle Università statali.
Gli incaricati stabilizzati che prestano servizio presso l'Università per stranieri di Perugia che conseguano il giudizio di idoneità sono inquadrati presso le Università statali, ove vi siano chiamati. Qualora nel termine di tre anni non sia intervenuta alcuna chiamata si applica il disposto del nono comma del presente articolo. Durante tale periodo conservano il rapporto di servizio precedente. Nel corso del triennio, ovvero dopo l'inquadramento nel ruolo dei professori associati, essi possono presentare domanda di utilizzazione presso l'Università per stranieri di Perugia. Tale utilizzazione avrà luogo in conformità delle norme contenute nella legge 16 aprile 1973, n. 181, e nello statuto dell'Università stessa approvato con D.P.R. 22 marzo 1978, n. 1032.
Gli insegnamenti attivati per incarico a seguito di convenzione stipulata dall'Università con altri enti, continuano ad essere affidati per incarico ai rispettivi titolari, qualora non abbiano titolo a partecipare ai giudizi di idoneità, fino all'espletamento della seconda tornata dei concorsi a professore associato. Coloro che hanno titolo a partecipare ai giudizi di idoneità di cui al precedente art. 50 conservano altresì lo stesso incarico fino all'espletamento dell'ultima tornata cui possono essere ammessi. Qualora essi siano inquadrati in ruolo, gli oneri già previsti dalla convenzione restano a carico dell'ente sovventore fino alla scadenza della medesima. Resta altresì confermato l'obbligo per le Università di versare in conto entrate tesoro le somme a tal fine percepite."
"103. Ai professori di ruolo all'atto della nomina a ordinario, è riconosciuto per due terzi, ai fini della carriera, il servizio prestato in qualità di professori universitari associati e professori incaricati, per la metà il servizio effettivamente prestato in qualità di ricercatori universitari o di enti pubblici di ricerca, di assistente, di ruolo o incaricato, di assistente ordinario, di tecnico laureato, di astronomo e ricercatore degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, di curatore degli orti botanici e di conservatore dei musei e per un terzo il servizio prestato in una delle figure previste dall'art. 7, L. 21 febbraio 1980, n. 28, nonché in qualità di assistente volontario.
Ai professori associati, all'atto della conferma in ruolo o della nomina in ruolo ai sensi del precedente art. 50, è riconosciuto per due terzi ai fini della carriera, il servizio effettivamente prestato in qualità di professore incaricato, di ricercatore universitario o di enti pubblici di ricerca, di assistente di ruolo o incaricato, di assistente straordinario, di tecnico laureato, di astronomo e ricercatore degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, di curatore degli orti botanici e di conservatore di musei e per la metà agli stessi fini il servizio prestato in una delle figure previste dal citato art. 7, L. 21 febbraio 1980, n. 28, nonché per un terzo in qualità di assistente volontario.
Ai ricercatori universitari all'atto della loro immissione nella fascia dei ricercatori confermati, è riconosciuta per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera l'attività effettivamente prestata nelle università in una delle figure previste dall'art. 7, L. 21 febbraio 1980, n. 28.
Il riconoscimento dei servizi di cui ai precedenti commi può essere chiesto, entro un anno dalla conferma in ruolo. Il personale di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto può richiederlo entro un anno dalla predetta data.
I riconoscimenti ai fini della carriera di servizi ed attività svolti contemporaneamente non sono tra loro cumulabili. In ogni caso i riconoscimenti non possono superare complessivamente il limite massimo di otto anni.
Ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza i servizi prestati in altri ruoli statali sono ricongiungibili ed i servizi non di ruolo sono valutati nei limiti ed alle condizioni previste dal testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 e dal testo unico sul trattamento di previdenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032.
Gli stessi periodi prestati nella scuola secondaria sono assimilati ai fini della ricostruzione di carriera al servizio in una delle figure di cui all'art. 7 della L. 21 febbraio 1980, n. 28.
Per il riconoscimento ai fini della carriera di quanto previsto nei commi precedenti, valgono anche i servizi prestati presso le università non statali. Ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, i servizi di ruolo o riscattati, prestati presso le università non statali, sono ricongiungibili con i servizi prestati presso altri ruoli statali.
I periodi trascorsi all'estero per incarichi di insegnamento universitario o per ricerche presso qualificati centri di ricerca sono equiparati, alle condizioni e nei limiti in cui il presente articolo prevede i riconoscimenti dei servizi, al servizio prestato in qualità di professore incaricato, ovvero, rispettivamente, per le attività di ricerca, in qualità di ricercatore universitario.
I periodi di attività di insegnamento e di ricerca svolti presso l'Istituto universitario europeo di Firenze sono equiparati, alle condizioni e nei limiti in cui il presente articolo prevede i riconoscimenti dei servizi, al servizio prestato in qualità di professore incaricato ovvero, rispettivamente, per le attività di ricerca, in qualità di ricercatore universitario.
I periodi di attività di ricerca svolti nei ruoli degli istituti pubblici di ricerca di cui alla tabella VI, allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, sono equiparati, alle condizioni e nei limiti in cui il presente articolo prevede i riconoscimenti dei servizi, al servizio prestato in qualità di ricercatore universitario.
Ai fini dell'equiparazione di cui al precedente nono comma l'attività di insegnamento o di ricerca svolta durante i periodi trascorsi all'estero previo parere del Consiglio universitario nazionale, e la qualificazione delle istituzioni e dei centri di ricerca presso cui essa è stata prestata sono accertate con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica e su parere conforme del Consiglio universitario nazionale.
Il periodo di insegnamento universitario presso università straniere, attestato con decreto adottato di concerto tra i Ministri della pubblica istruzione, degli affari esteri e del Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica e previo parere del Consiglio universitario nazionale, è riconosciuto valido in aggiunta agli anni di servizio prestato presso università italiane e sempre che il professore incaricato sia in servizio all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto per il completamento del triennio di insegnamento richiesto quale requisito equipollente alla stabilizzazione, ai fini dell'ammissione al giudizio di idoneità per l'inquadramento in ruolo dei professori associati.
La stessa disposizione di cui al precedente comma si applica per coloro che hanno ottenuto un incarico di insegnamento presso università italiane e hanno dovuto rinunciarvi per svolgere attività di insegnamento presso università di Paesi in via di sviluppo nel quadro della cooperazione internazionale, ai sensi della L. 15 dicembre 1971, n. 1222 e della L. 9 febbraio 1979, n. 38, nonché per coloro che abbiano svolto le attività di cui ai precedenti commi nono, decimo e undicesimo.
Il periodo trascorso all'estero per ricerche presso qualificati centri di ricerca attestato con decreto adottato di concerto tra i Ministri della pubblica istruzione, degli affari esteri e della ricerca scientifica, e previo parere conforme del Consiglio universitario nazionale è riconosciuto equipollente al servizio svolto presso atenei italiani, al fine del completamento dell'anzianità di servizio richiesta, e sempre che il richiedente appartenga ad una delle categorie specificamente indicate nell'art. 58 per l'ammissione al giudizio di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori. La stessa equiparazione si applica ai periodi di attività di ricerca svolti presso l'Istituto universitario europeo con sede in Firenze nonché ai periodi di attività di ricerca prestata nei ruoli degli istituti pubblici di ricerca di cui alla tabella VI allegata alla L. 20 marzo 1975, n. 70.
Nella stipulazione dei contratti di cui al precedente art. 25 le Università della Tuscia e di Cassino dovranno tener conto dell'esperienza didattica acquisita da coloro che abbiano svolto, all'atto dell'entrata in vigore della legge 3 aprile 1979, n. 122, istitutiva delle rispettive università statali, almeno tre anni di insegnamento nei corsi funzionali nelle stesse sedi.
I professori che abbiano svolto prima dell'entrata in vigore della L. 3 aprile 1979, n. 122, incarichi di insegnamenti, per un periodo corrispondente a quello previsto per la stabilizzazione dall'art. 4 del D.L. 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 30 novembre 1973, n. 766, ovvero che abbiano completato il triennio previsto dal D.L. 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge con modificazioni dalla L. 19 febbraio 1979, n. 54, presso i corsi già funzionanti nelle sedi universitarie della Tuscia e di Cassino, possono partecipare ai giudizi di idoneità per professore associato, sempre che tali incarichi siano stati conferiti con le modalità di cui al citato art. 4 del decreto-legge n. 580, convertito nella legge n. 766."
- Si riporta il testo dei commi 8, 10 e 24 dell'articolo 1, della legge 14 gennaio 1999, n. 4 (le parole in corsivo evidenziano le integrazioni e le modificazioni):
"8. All'articolo 1 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, le parole: "per due anni non prorogabili" sono sostituite dalle seguenti: "sino al 30 giugno 1999"."
"10. Le università e gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano sono autorizzati a bandire, nell'arco di cinque esercizi finanziari a decorrere dall'esercizio 1999, concorsi per posti di ricercatore universitario riservati al personale delle stesse università e osservatori, assunto in ruolo per lo svolgimento di funzioni tecniche o socio-sanitarie, a seguito di pubblici concorsi che prevedevano come requisito di accesso il diploma di laurea, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che abbia svolto alla predetta data almeno tre anni di attività di ricerca. Ai predetti concorsi, fatto salvo quanto previsto dal presente comma, si applicano le disposizioni in materia di reclutamento dei ricercatori universitari, ovvero degli osservatori, vigenti alla data di emanazione del bando. L'attività di ricerca è attestata dai presidi delle facoltà, sentiti i direttori dei dipartimenti o degli istituti interessati, e dai direttori degli osservatori ed è comprovata da pubblicazioni, lavori originali e da atti delle facoltà e degli osservatori risalenti al periodo di svolgimento dell'attività medesima. I concorsi sono banditi dall'università o dall'osservatorio previo accertamento delle necessità didattiche e di ricerca e della sussistenza nel proprio organico del personale in possesso dei requisiti di partecipazione ai medesimi. I consigli di amministrazione degli atenei e degli osservatori definiscono preventivamente il fabbisogno di risorse finanziarie necessarie, impegnando a tale scopo il riassorbimento delle risorse risultanti dalla soppressione del numero di posti di tecnico laureato corrispondente a quelli messi a concorso. I vincitori dei concorsi riservati sono inquadrati nel ruolo dei ricercatori confermati mantenendo, come assegno ad personam, l'eventuale migliore trattamento economico in godimento. L'assegno ad personam è progressivamente riassorbito in relazione alla progressione economica e agli aumenti stipendiali nel ruolo dei ricercatori. È comunque fatta salva, per i tecnici laureati in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, anche se maturati successivamente al 1° agosto 1980, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341. Al personale non inquadrato nel ruolo dei ricercatori sono comunque mantenute le funzioni assistenziali mediche od odontoiatriche ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517."
"24. All'articolo 103, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché, a domanda, il periodo corrispondente alla frequenza di corsi di dottorato di ricerca, con onere a carico del richiedente in ordine al trattamento di quiescenza e previdenza"."
- Il comma 1, dell'articolo 1 del decreto legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236 (Disposizioni urgenti per il funzionamento delle università) è il seguente:
"1. Al fine di soddisfare le esigenze assistenziali del policlinico Umberto I, l'Università "La Sapienza" di Roma è autorizzata a rinnovare sino al 30 giugno 1999, previa intesa con la regione Lazio, i contratti di lavoro a tempo determinato con medici in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché i contratti di lavoro a tempo determinato relativi al personale medico in servizio alla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 dicembre 1993, n. 530, salvo che la mancata rinnovazione sia dipesa da inidoneità. I relativi oneri gravano sul finanziamento dell'attività assistenziale dedotto nella convenzione università-regione ."
- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
"5. Nelle strutture delle facoltà di medicina e chirurgia il personale laureato medico ed odontoiatra di ruolo, in servizio alla data del 31 ottobre 1992, dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria, svolge anche le funzioni assistenziali. In tal senso è modificato il contenuto delle attribuzioni dei profili del collaboratore e del funzionario tecnico socio-sanitario in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia ed in odontoiatria. È fatto divieto alle università di assumere nei profili indicati i laureati in medicina e chirurgia ed in odontoiatria".
- Si riportano, in ordine di citazione, i commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7 dell'articolo 12 e il comma 1 dell'articolo 16 della sopracitata legge 19 novembre 1990, n. 341:
"Art. 12. 1. I professori di ruolo, a integrazione di quanto previsto dagli articoli 1, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, e dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, adempiono ai compiti didattici nei corsi di diploma universitario e nei corsi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), e comma 2, della presente legge. I ricercatori, a integrazione di quanto previsto dagli articoli 30, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 adempiono ai compiti didattici in tutti i corsi di studio previsti dalla presente legge, secondo le modalità di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo.
2. È altresì compito istituzionale dei professori e dei ricercatori guidare il processo di formazione culturale dello studente secondo quanto previsto dal sistema di tutorato di cui all'articolo 13.
3. Ferma restando per i professori la responsabilità didattica di un corso relativo ad un insegnamento, le strutture didattiche secondo le esigenze della programmazione didattica, attribuiscono ai professori e ai ricercatori, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con il consenso dell'interessato, l'affidamento e la supplenza di ulteriori corsi o moduli che, comunque, non danno diritto ad alcuna riserva di posti nei concorsi. La programmazione deve in ogni caso assicurare la piena utilizzazione nelle strutture didattiche dei professori e dei ricercatori e l'assolvimento degli impegni previsti dalle rispettive norme di stato giuridico.
4. I ricercatori possono essere componenti delle commissioni di esame di profitto nei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione e relatori di tesi di laurea
5. omissis;
6. Gli insegnamenti nei corsi di laurea e di diploma sono di norma sdoppiati ogni qualvolta
il numero degli esami sostenuti nell'anno precedente, moltiplicato per il rapporto tra gli iscritti nell'anno in corso e gli iscritti dell'anno precedente, supera 250. Gli insegnamenti sdoppiati possono essere coperti dai professori e dai ricercatori per supplenza o per affidamento.
7. La supplenza o l'affidamento di un corso o modulo, che rientrino nei limiti dell'impegno orario complessivo previsto per i professori e per i ricercatori dalle rispettive norme, sono conferiti a titolo gratuito. Le supplenze e gli affidamenti che superino i predetti limiti possono essere retribuiti esclusivamente con oneri a carico degli ordinari stanziamenti dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, fatta salva la possibilità di quanto previsto dal quinto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382."
"Art. 16 - 1. Nella presente legge, nelle dizioni "ricercatori" o "ricercatori confermati" si intendono comprese anche quelle di "assistenti di ruolo ad esaurimento" e di "tecnici laureati in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, alla data di entrata in vigore del predetto decreto"; nella dizione "corsi di diploma" si intende compresa anche quella di "corsi delle scuole dirette a fini speciali" fino alla loro trasformazione o soppressione."
- Il comma 4 dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) così recita:
"4. Le spese fisse e obbligatorie per il personale di ruolo delle università statali non possono eccedere il 90 per cento dei trasferimenti statali sul fondo per il finanziamento ordinario. Nel caso dell'Università degli studi di Trento si tiene conto anche dei trasferimenti per il funzionamento erogati ai sensi della legge 14 agosto 1982, n. 590. Le università nelle quali la spesa per il personale di ruolo abbia ecceduto nel 1997 e negli anni successivi il predetto limite possono effettuare assunzioni di personale di ruolo il cui costo non superi, su base annua, il 35 per cento delle risorse finanziarie che si rendano disponibili per le cessazioni dal ruolo dell'anno di riferimento. Tale disposizione non si applica alle assunzioni derivanti dall'espletamento di concorsi già banditi alla data del 30 settembre 1997 e rimane operativa sino a che la spesa per il personale di ruolo ecceda il limite previsto dal presente comma."
Nota all'articolo 9:
- Il testo dell'articolo 151 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59) è il seguente:
"Art. 151. Le università possono richiedere il trasferimento delle biblioteche pubbliche statali ad esse collegate. Ai fini del trasferimento, il Ministro per i beni culturali e ambientali stipula con le università apposita convenzione, sentito il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Nell'ambito della convenzione sono anche individuati i beni del patrimonio bibliografico da riservare al demanio dello Stato."
Nota all'articolo 10:
- Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 e successive modificazioni e integrazioni (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 agosto 1968, n. 918, recante provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato e nuove norme sui territori depressi del centro-nord, sulla ricerca scientifica e tecnologica e sulle ferrovie dello Stato):
"Art. 4. - Allo scopo di accelerare il progresso e lo sviluppo del sistema industriale del Paese e la adozione delle tecnologie e delle tecniche più avanzate, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi da destinare alla ricerca applicata. La somma è costituita in fondo speciale presso l'Istituto mobiliare italiano che lo amministra con le modalità proprie dell'istituto ed in base ad apposita convenzione da stipularsi tra il Ministro per il tesoro e l'IMI. Il fondo ha carattere rotativo.
L'IMI è tenuto ad erogare le disponibilità del fondo di cui al comma precedente secondo le direttive di politica di ricerca scientifica e tecnologica nazionale ed i settori prioritari di intervento che il CIPE determina annualmente, su proposta del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica:
a) sotto forma di partecipazione al capitale di società di ricerca costituite da enti pubblici economici, da imprese industriali o loro consorzi;
b) sotto forma di crediti agevolati ad enti pubblici economici, imprese industriali o loro consorzi, nonché alle società di ricerca di cui alla precedente lettera a);
c) sotto forma di interventi nella spesa - nella misura non superiore al 70 per cento dei progetti di ricerca - presentati dai soggetti di cui alla precedente lettera b), disciplinati da contratti che prevederanno il rimborso degli interventi in rapporto al successo della ricerca ovvero, in caso contrario, l'acquisizione degli studi e dei risultati della ricerca all'IMI.
In via eccezionale il CIPE su proposta del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica può, per programmi che hanno per obiettivo la promozione della industria nazionale in settori tecnologicamente avanzati e ad alto impiego di lavoro, elevare l'intervento fino all'ammontare complessivo delle spese previste per la ricerca applicata e dei costi non ricorrenti necessari allo sviluppo del prodotto;
d) sotto forma di contributi nella spesa - in misura non superiore al 20 per cento - dei progetti di ricerca presentati dai soggetti di cui sopra aventi particolare rilevanza tecnologica da riconoscersi, di volta in volta, dal CIPE, il quale potrà consentire, altresì, la cumulabilità di detti contributi con le altre forme di intervento di cui alle precedenti lettere b) e c). La quota del fondo da destinare a contributi nella spesa sarà determinata dal CIPE.
I programmi, i progetti e le singole proposte esecutive con l'indicazione delle forme di utilizzazione dei risultati della ricerca, sono presentati dagli interessati all'IMI, che, previa istruttoria, li trasmette al Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.
Il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, che partecipa di diritto alle riunioni del CIPE per la trattazione della materia prevista dal presente articolo, verifica la conformità dei progetti agli indirizzi della politica scientifica nazionale emanati dal CIPE a norma del secondo comma del presente articolo e li sottopone all'approvazione del CIPE.
Entro il 15 settembre di ogni anno il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica riferisce al CIPE sulla gestione del fondo ai fini degli adempimenti di cui al precedente comma, e trasmette relazione in materia al Parlamento.
In relazione all'impegno e alla vastità della ricerca l'IMI sceglierà le forme di intervento di cui al secondo comma, valutando il rischio economico e tecnico connesso alla ricerca. A seconda dei tipi di intervento prescelti, l'IMI, in sede di convenzione o di contratto con gli enti economici, le imprese o i loro consorzi richiedenti, e tenendo conto dell'impegno finanziario, concorderà i termini dell'interesse nazionale o privato dei risultati della ricerca.
Una quota parte dal fondo di cui al presente articolo, da determinarsi a cura del CIPE, dovrà essere destinata alla ricerca tecnologica e tecnica di piccole e medie imprese anche consorziali.
Hanno la precedenza negli interventi IMI, nelle forme di cui al secondo comma del presente articolo, le società costituite dagli enti pubblici economici, le imprese, e loro consorzi, che dispongano di personale e laboratori di ricerca attrezzati per una immediata e adeguata verifica delle possibilità di trasferimento sul piano produttivo dei risultati della ricerca o che collaborino a progetti di rilevanza internazionale.
Dei risultati delle ricerche sarà riferito con la relazione previsionale e programmatica da presentarsi al Parlamento."
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 3 e dell'articolo 7 commi 1 e 2 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 (Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della L. 15 marzo 1997, n. 59):
"3. Specifici interventi di particolare rilevanza strategica, indicati nel PNR e nei suoi aggiornamenti per il raggiungimento degli obiettivi generali, sono finanziati anche a valere su di un apposito Fondo integrativo speciale per la ricerca, di seguito denominato Fondo speciale, da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a partire dal 1° gennaio 1999, con distinto provvedimento legislativo, che ne determina le risorse finanziarie aggiuntive agli ordinari stanziamenti per la ricerca e i relativi mezzi di copertura."
"Art. 7 - 1. A partire dal 1° gennaio 1999 gli stanziamenti da destinare al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), di cui all'articolo 11 della legge 22 dicembre 1977, n. 95, all'ASI, di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), della legge 30 maggio 1988, n. 186, e all'articolo 5 della legge 31 maggio 1995, n. 233; all'Osservatorio geofisico sperimentale (OGS), di cui all'articolo 16, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 399; agli enti finanziati dal MURST ai sensi dell'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, già concessi ai sensi dell'articolo 11, terzo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni, sono determinati con unica autorizzazione di spesa ed affluiscono ad apposito fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal MURST, istituito nello stato di previsione del medesimo Ministero. Al medesimo fondo affluiscono, a partire dal 1° gennaio 1999, i contributi all'Istituto nazionale per la fisica della materia (INFM), di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 506, nonché altri contributi e risorse finanziarie che saranno stabilite per legge in relazione alle attività dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), dell'INFM e relativi laboratori di Trieste e di Grenoble, del Programma nazionale di ricerche in Antartide, dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna. Il fondo è determinato ai sensi dell'articolo 11, terzo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito annualmente tra gli enti e le istituzioni finanziati dal MURST con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, comprensivi di indicazioni per i due anni successivi, emanati previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimersi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta. Nelle more del perfezionamento dei predetti decreti e al fine di assicurare l'ordinata prosecuzione delle attività, il MURST è autorizzato ad erogare acconti agli enti sulla base delle previsioni contenute negli schemi dei medesimi decreti, nonché dei contributi assegnati come competenza nel precedente anno."
- Il testo dell'articolo 11, terzo comma, lettera d) della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio) è il seguente:
"3. La legge finanziaria non può introdurre nuove imposte, tasse e contributi, né può disporre nuove o maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo. Essa contiene:
a) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, afferenti imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonché le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione;
b) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, comprese le eventuali regolazioni contabili pregresse specificamente indicate;c) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;
e) la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non più di un anno, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale;
g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'articolo 11-bis e le corrispondenti tabelle;
h) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma dell'articolo 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime contrattuale;
i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge finanziaria dalle leggi vigenti."
- L'articolo 8, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168 prevede:
"Art. 8. - 1. Il CNR, l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), gli Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, nonché gli enti e istituzioni pubbliche nazionali di ricerca a carattere non strumentale hanno autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione e si danno ordinamenti autonomi, nel rispetto delle loro finalità istituzionali, con propri regolamenti.
2. Gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Presidente della Repubblica. Il decreto viene adottato sentite le competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro. In prima applicazione, il decreto è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Gli enti di cui al presente articolo:
a) svolgono attività di ricerca scientifica nel rispetto dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche e della libertà di ricerca dei ricercatori, singoli o associati, in coerenza con le rispettive funzioni istituzionali e nel quadro della programmazione nazionale;
b) gestiscono programmi di ricerca di interesse nazionale, attuati anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, e partecipano alla elaborazione, al coordinamento ed alla esecuzione di programmi di ricerca comunitari ed internazionali;
c) provvedono all'istituzione, alla organizzazione e al funzionamento delle strutture di ricerca e di servizio, anche per quanto concerne i connessi aspetti amministrativi, finanziari e di gestione;
d) esercitano la propria autonomia finanziaria e contabile ai sensi del comma 5.
4. I regolamenti di cui al comma 1 sono deliberati nel rispetto dei limiti e delle procedure stabiliti dalla apposita legge di attuazione dei princìpi di autonomia di cui al presente articolo e sono trasmessi al Ministro che esercita i controlli di legittimità e di merito. I controlli di legittimità e di merito si esercitano nelle forme di cui all'articolo 6, commi 9 e 10; il controllo di merito è esercitato nella forma della richiesta motivata di riesame nel termine perentorio di sessanta giorni dalla loro comunicazione, decorso il quale si intendono approvati. I regolamenti sono emanati dagli enti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
5. Agli enti di cui al presente articolo si estendono, in quanto compatibili con i rispettivi ordinamenti, le norme in materia di autonomia finanziaria e contabile di cui ai commi 1, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 7. Il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità di ciascuno degli enti di ricerca è emanato secondo le procedure previste dalle rispettive normative ed è sottoposto al controllo del Ministro nelle forme di cui al comma 4."
- L'articolo 2461 del codice civile è il seguente:
"Le disposizioni di questo capo si applicano anche alle società per azioni d'interesse nazionale, compatibilmente con le disposizioni delle leggi speciali che stabiliscono per tali società una particolare disciplina circa la gestione sociale, la trasferibilità delle azioni, il diritto di voto e la nomina degli amministratori, dei sindaci e dei dirigenti".
- Si riportano, in ordine di citazione, gli articoli 87, comma 1, lettera c), 108, 109, 109-bis, 110, 110-bis e 111-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni e integrazioni (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi):
"Art. 87 - 1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:
a) omissis;
b) omissis;
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali";
"Art. 108. 1. Il reddito complessivo degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87 è formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. Per i medesimi enti non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell'articolo 2195 del codice civile rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione.
2. Il reddito complessivo è determinato secondo le disposizioni dell'articolo 8.
2-bis. Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87:
a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
b) i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi".
"Art. 109. 1. I redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito complessivo degli enti non commerciali sono determinati distintamente per ciascuna categoria in base al risultato complessivo di tutti i cespiti che vi rientrano. Si applicano, se nel presente capo non è diversamente stabilito, le disposizioni del titolo I relative ai redditi delle varie categorie.
2. Per l'attività commerciale esercitata gli enti non commerciali hanno l'obbligo di tenere la contabilità separata.
3. Per l'individuazione dei beni relativi all'impresa si applicano le disposizioni di cui all'articolo 77, commi 1 e 3-bis.
3-bis. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività, sono deducibili per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi; per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile la rendita catastale o il canone di locazione anche finanziaria per la parte del loro ammontare che corrisponde al predetto rapporto.
4. Per gli enti religiosi di cui all'art. 26, L. 20 maggio 1985, n. 222, che esercitano attività commerciali, le spese relative all'opera prestata in via continuativa dai loro membri sono determinate con i criteri ivi previsti.
4-bis. Gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica sono esonerati dall'obbligo di tenere la contabilità separata qualora siano osservate le modalità previste per la contabilità pubblica obbligatoria tenuta a norma di legge dagli stessi enti."
"Art. 109-bis. 1. Fatto salvo quanto previsto, per le associazioni sportive dilettantistiche, dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e, per le associazioni senza scopo di lucro e per le pro-loco, dall'articolo 9-bis del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1962, n. 66, gli enti non commerciali ammessi alla contabilità semplificata ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono optare per la determinazione forfetaria del reddito d'impresa, applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività corrispondente alla classe di appartenenza secondo la tabella seguente ed aggiungendo l'ammontare dei componenti positivi del reddito di cui agli articoli 54, 55, 56 e 57:
a) attività di prestazioni di servizi:
1) fino a lire 30.000.000, coefficiente 15 per cento;
2) da lire 30.000.001 a lire 360.000.000, coefficiente 25 per cento;
b) altre attività:
1) fino a lire 50.000.000, coefficiente 10 per cento;
2) da lire 50.000.001 a lire 1.000.000.000, coefficiente 15 per cento.
2. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività il coefficiente si determina con riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività di prestazioni di servizi.
3. Il regime forfetario previsto nel presente articolo si estende di anno in anno qualora i limiti indicati al comma 1 non vengano superati.
4. L'opzione è esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e comunque per un triennio. La revoca dell'opzione è effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale la dichiarazione stessa è presentata.
5. Gli enti che intraprendono l'esercizio d'impresa commerciale esercitano l'opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni."
"Art. 110. 1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione del reddito d'impresa che concorre a formarlo, gli oneri indicati alle lettere a), f) e g) del comma 1 dell'articolo 10. Per l'imposta di cui all'articolo 3, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, la deduzione è ammessa, per quote costanti, nell'esercizio in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi. In caso di rimborso degli oneri dedotti ai sensi del presente articolo, le somme corrispondenti concorrono a formare il reddito complessivo del periodo di imposta nel quale l'ente ha conseguito il rimborso".
"Art. 110-bis. 1. Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento degli oneri indicati alle lett. a), g), h), h-bis), i) ed i-bis) del comma 1 dell'art. 13-bis. La detrazione spetta a condizione che i predetti oneri non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. In caso di rimborso degli oneri per i quali si è fruito della detrazione l'imposta dovuta per il periodo nel quale l'ente ha conseguito il rimborso è aumentata di un importo pari al 22 per cento dell'onere rimborsato".
"Art. 111-bis. 1. Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d'imposta.
2. Ai fini della qualificazione commerciale dell'ente si tiene conto anche dei seguenti parametri:
a) prevalenza delle immobilizzazioni relative all'attività commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attività;
b) prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività istituzionali;
c) prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative;
d) prevalenza delle componenti negative inerenti all'attività commerciale rispetto alle restanti spese.
3. Il mutamento di qualifica opera a partire dal periodo d'imposta in cui vengono meno le condizioni che legittimano le agevolazioni e comporta l'obbligo di comprendere tutti i beni facenti parte del patrimonio dell'ente nell'inventario di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L'iscrizione nell'inventario deve essere effettuata entro sessanta giorni dall'inizio del periodo di imposta in cui ha effetto il mutamento di qualifica secondo i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili".
- Il testo dell'articolo 19-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) così recita:
"Art. 19-ter. Per gli enti indicati nel quarto comma dell'art. 4 è ammessa in detrazione, a norma degli articoli precedenti e con le limitazioni, riduzioni e rettifiche ivi previste, soltanto l'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni fatti nell'esercizio di attività commerciali o agricole.
La detrazione spetta a condizione che l'attività commerciale o agricola sia gestita con contabilità separata da quella relativa all'attività principale e conforme alle disposizioni di cui agli articoli 20 e 20-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. L'imposta relativa ai beni e ai servizi utilizzati promiscuamente nell'esercizio dell'attività commerciale o agricola e dell'attività principale è ammessa in detrazione per la parte imputabile all'esercizio dell'attività commerciale o agricola.
La detrazione non è ammessa in caso di omessa tenuta, anche in relazione all'attività principale, della contabilità obbligatoria a norma di legge o di statuto, né quando la contabilità stessa presenti irregolarità tali da renderla inattendibile. Per le regioni, province, comuni e loro consorzi, università ed enti di ricerca, la contabilità separata di cui al comma precedente è realizzata nell'ambito e con l'osservanza delle modalità previste per la contabilità pubblica obbligatoria a norma di legge o di statuto.
Le disposizioni del precedente comma si applicano anche agli enti pubblici di assistenza e beneficenza ed a quelli di previdenza nonché all'Automobile club d'Italia e agli automobile clubs".
- Il testo dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) è il seguente:
"Art. 20. Le disposizioni degli artt. 14, 15, 16, 17 e 18 si applicano, relativamente alle attività commerciali eventualmente esercitate, anche agli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.
Indipendentemente alla redazione del rendiconto annuale economico e finanziario, gli enti non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 22, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione indicate nell'articolo 108, comma 2-bis, lettera a), testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Gli enti soggetti alla determinazione forfettaria del reddito ai sensi del comma 1 dell'articolo 109-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che abbiano conseguito nell'anno solare precedente ricavi non superiori a lire 30 milioni, relativamente alle attività di prestazione di servizi, ovvero a lire 50 milioni negli altri casi, assolvono gli obblighi contabili di cui all'articolo 18, secondo le disposizioni di cui al comma 166 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662."
- Il testo dell'articolo 6, comma 3 del decreto legge 13 settembre 1996, n. 475, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 573 (Misure urgenti per le università e gli enti di ricerca) è il seguente:
Art. 6. 1. omissis;
2. omissis;
3. Per l'avvio del piano concernente le ricerche di fisica della materia approvato dal CIPE in data 8 agosto 1995, è autorizzato a favore dell'Istituto nazionale di fisica della materia (I.N.F.M.) il finanziamento di lire 10 miliardi nell'anno 1996, lire 20 miliardi nell'anno 1997 e lire 15 miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000. Per lo sviluppo della ricerca nel settore della luce di sincrotrone dei laboratori di Trieste e Grenoble, è autorizzato, altresì, il finanziamento per complessive lire 7 miliardi nell'anno 1996, lire 5 miliardi nell'anno 1997 e lire 7 miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000, alla cui erogazione si provvede unitariamente secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 11, del D.L. 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, anche costituendo un comitato di gestione con gli enti interessati, in particolare per indirizzare le attività del laboratorio di Trieste. Per la realizzazione e l'utilizzo in comune di strumenti e di impianti di ricerca astronomica e astrofisica, è autorizzato il finanziamento di lire 8 miliardi per l'anno 1996, lire 8 miliardi per l'anno 1997 e lire 8 miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000 a favore degli osservatori astronomici e astrofisici, sentito il Consiglio per le ricerche astronomiche (C.R.A.).
Nota all'articolo 11:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 (Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento) è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 17 aprile 1982.
- Il testo dell'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 (Attuazione della direttiva n. 82/76/CEE Consiglio del 26 gennaio 1982, recante modifica di precedenti direttive in tema di formazione dei medici specialisti, a norma dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Legge comunitaria 1990) è il seguente:
"3. Il periodo di formazione può essere sospeso per servizio militare, missioni scientifiche, gravidanza e malattia, fermo restando che l'intera sua durata non può essere ridotta a causa delle suddette sospensioni."