P   A   R   N   A   S   O PATRIMONIO ARTISTICO RICERCA E NUOVE TECNOLOGIE
APPLICATE ALLO SVILUPPO E ALLA OCCUPAZIONE  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  PROTOCOLLO D'INTESA
PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RICERCA
"TECNOLOGIE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE"
 
 

Il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica

Il Ministro per i Beni Culturali e Ambientali

 
 

VISTA la legge 17 febbraio 1982 n.46 recante "interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale;

VISTO il decreto-legge 22 ottobre 1992, n.415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n.488, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

VISTO il quadro comunitario di sostegno 1994-99 per lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo (obiettivo 1) - Italia, approvato dalla Commissione Europea il 29 luglio 1994;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 1993, n.96, relativo al trasferimento delle funzioni in materia di interventi nelle aree economicamente depresse in attuazione dell'art.3 della citata legge n.488 del 1992 e, in particolare, l'art.6 che, al comma 1, individua le funzioni trasferite al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e, al comma 2, stabilisce che il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, per l'esercizio delle funzioni ad esso trasferite, possa attivare gli strumenti previsti dalla legislazione nazionale in materia di ricerca applicata;

VISTO il decreto legge 8 febbraio 1995, n.32, convertito senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n.104, recante disposizioni in materia di ricerca applicata;

VISTA la decisione della Commissione Europea C(95) 1403 del 19 luglio 1995 che approva il Programma Operativo "Ricerca e sviluppo tecnologico" del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

CONSIDERATO che nel settore dei beni culturali, per la vastità e la ricchezza del patrimonio da tutelare e valorizzare, occorre potenziare, innovare e rendere più efficaci strumenti, procedure e tecnologie di intervento, anche attraverso programmi e progetti specifici di ricerca e di diffusione dell'innovazione;

CONSIDERATO che per avviare programmi e progetti di ricerca nel settore dei beni culturali e per realizzare le relative sperimentazioni è necessario uno stretto coordinamento fra tutte le Amministrazioni competenti a livello settoriale e territoriale e quindi, in primo luogo, fra il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali

CONSIDERATO che l'avvio di programmi e progetti di ricerca e di diffusione dell'innovazione nel settore dei beni culturali può avere un impatto molto positivo in termini di sviluppo e di creazione di occupazione qualificata

CONSIDERATO che l'attività di ricerca e lo sviluppo e l'applicazione di tecnologie avanzate costituiscono un elemento decisivo delle politiche di conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale del nostro paese.
 

CONVENGONO QUANTO SEGUE

1 Obiettivi e contenuti del protocollo d'intesa
 

 

2 Strumenti di attuazione del protocollo d'intesa e impegni dei due Ministeri
 

 

 

3 Azioni-chiave e obiettivi di interesse nazionale (linee di intervento)
 

 

A. PROGRAMMI NAZIONALI DI RICERCA

La base normativa di questa linea di intervento è la legge 46/1982, artt. 8-13.
I programmi nazionali di ricerca possono essere attuati su tutto il territorio nazionale.
Le azioni-chiave definite concordemente dal MURST e dal MBCA sono le seguenti:
 

Tali azioni-chiave si sostanziano in obiettivi/linee di intervento di interesse nazionale. In particolare:
 

B. PROGRAMMI DI RICERCA E DIFFUSIONE DELL'INNOVAZIONE A LIVELLO TERRITORIALE

La base normativa di questa linea di intervento è costituita dalla legge 488/92 e successive integrazioni e aggiornamenti, nonché dai Regolamenti comunitari (CEE) n.2081/93, 2082/93, 2083/93, 2084/93, 2085/93 relativi ai fondi strutturali, a valere sulle risorse dei quali è previsto il cofinanziamento degli interventi da realizzare.
In base a tale normativa i progetti da finanziare nel quadro di questa linea di intervento dovranno essere localizzati nelle aree depresse del territorio nazionale, così come definite dalla vigente regolamentazione e, in particolare, in quelle individuate, o che saranno individuate, dalla Commissione dell'Unione Europea come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e 5b, nonché quelle rientranti nelle fattispecie dell'art.92, paragrafo 3, lettera c), del Trattato di Roma.
Con questa linea di intervento si intende promuovere l'accordo fra più soggetti operanti sul territorio (Dipartimenti universitari, Consorzi ed Enti di ricerca, Soprintendenze, Enti Locali, imprese o consorzi tra questi soggetti) per realizzare progetti integrati di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale locale basati su attività di ricerca, finalizzata o di base, in grado di realizzare nuovi modelli di intervento sia sui beni culturali che sul territorio e che abbiano l'obiettivo generale di creare nuove attività produttive e nuove possibilità occupazionali. In particolare i progetti da finanziare con le risorse previste per questa linea di intervento dovranno assicurare l'integrazione tra:

Il Comitato tecnico paritetico di cui al precedente art. 2, integrato, ove necessario, da un rappresentante della Conferenza Stato-Regioni, da un rappresentante della Conferenza Stato-Città e da un rappresentante per ciascuna delle principali associazioni imprenditoriali del paese, definisce e propone gli obiettivi specifici che le attività di ricerca previste per questa linea di intervento dovranno perseguire.

4 Soggetti promotori, beneficiari e tipologie di intervento

1. I programmi e gli interventi compresi nel presente protocollo d'intesa sono promossi e attuati dal MURST quale amministrazione titolare individuata dalla base normativa di riferimento. Le procedure di attuazione, nel rispetto della specificità di ognuna delle due linee di intervento previste, dovranno seguire le vigenti direttive ministeriali per l'attuazione degli interventi a valere sul Fondo Speciale Ricerca Applicata.

2. I Programmi nazionali di ricerca si articolano in specifici progetti di ricerca industriale, di cui il MURST sostiene i costi nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni comunitarie in materia e, comunque, fino al massimo del 75%, e la cui esecuzione è affidata ai soggetti beneficiari indicati all'art. 2 della Legge n. 46/1982 e successive modificazioni e integrazioni.
Le ricerche devono avere caratteristiche applicative in grado di generare ricadute produttive e occupazionali. Possono inoltre essere finanziate attività di formazione di ricercatori e tecnici ad elevata qualificazione da destinare alle imprese.

3. Per i Programmi di ricerca e diffusione dell'innovazione a livello territoriale, il finanziamento viene attribuito ai soggetti e per le tipologie d'intervento di cui alla delibera CIPE del 29 dicembre 1995, riguardante gli strumenti di programmazione negoziata per le attività di ricerca e innovazione. In linea generale, i soggetti proponenti e beneficiari delle attività di ricerca potranno essere uno o più Dipartimenti universitari, i Consorzi e gli Enti di ricerca, le Soprintendenze, gli Enti Locali, le imprese o, preferibilmente, un consorzio tra questi differenti soggetti.
I Programmi sono rivolti alle aree territoriali di cui va sostenuto lo sviluppo e possono riguardare sia interventi di tipo strutturale (cantieri-laboratorio, centri e laboratori di ricerca e di restauro, ecc.) che attività di sperimentazione e ricerca a livello locale che, ancora, attività di formazione.

4. La fattibilità dei progetti, soprattutto in ordine alla attività di valorizzazione da realizzare, richiede che fra i soggetti promotori e beneficiari sia prevista la partecipazione dei soggetti proprietari (o comunque titolari della loro disponibilità) dei beni oggetto di sperimentazione e/o di valorizzazione nonché delle Soprintendenze competenti per materia e territorio quali enti preposti alle attività di tutela.

5. A tal fine il MBCA, anche attraverso l'atto di indirizzo di cui all'art. 2 della presente intesa, promuove e verifica l'impegno delle Soprintendenze nella partecipazione fattiva e al massimo livello a tali programmi, assicurando altresì tutte le forme di integrazione possibili, anche sotto il profilo finanziario, fra tali programmi, l'attività ordinaria e le eventuali fonti aggiuntive di programmazione, con particolare riferimento al Programma Operativo "Sviluppo e valorizzazione delle risorse culturali del Mezzogiorno" ove, come previsto, tale Programma possa essere avviato in tempi rapidi. 6. L'allegato al presente protocollo d'intesa ne è parte integrante.
Nell'allegato sono specificate le procedure di attuazione ed è indicato il quadro finanziario previsionale per l'attuazione dei programmi e degli interventi previsti nell'ambito del presente protocollo.

Palazzo Chigi Roma, 12 Giugno 1997

Il Ministro dell'Università

e della Ricerca Scientifica e Tecnologica

(On. Prof. Luigi Berlinguer)

 

Il Ministro per i Beni Culturali

e Ambientali

(On. Walter Veltroni)

 

 

ALLEGATO

1 Linee guida del protocollo d'intesa

1. Il protocollo d'intesa muove da tre giudizi su cui viene confermata una piena convergenza fra i Ministri firmatari:
 

2. A tal fine occorre valorizzare a pieno il patrimonio di conoscenze e di capacità scientifiche e tecnologiche di cui dispongono sia le istituzioni scientifiche pubbliche e private che operano nel nostro paese, sia le imprese e gli organismi di ricerca che operano sul mercato nazionale e internazionale.
Da qui la necessità di organizzare e rendere coerenti ed integrati le politiche e le strategie di intervento attuate dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (MURST) e dal Ministero per i Beni culturali e Ambientali (MBCA) nel quadro di obiettivi comuni di sviluppo della ricerca e dell'applicazione di tecnologie avanzate per la conoscenza, la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale del nostro paese.

3. Le iniziative da avviare saranno sostenute a livello divulgativo da un'adeguata azione di pubblicizzazione, anche attraverso l'organizzazione di convegni e workshop nelle diverse aree territoriali. I programmi e i progetti da realizzare si dovranno integrare con le altre iniziative in corso e/o in programma sia a livello comunitario (V Programma Quadro per la Ricerca e altri Programmi specifici quali EUROCARE, MEDA, IMPRIMATUR) sia a livello nazionale (programma finalizzato Beni Culturali del CNR e programmi di ricerca universitari nel settore dei beni culturali).

2 Procedure di attuazione

1. I progetti da finanziare e realizzare nel quadro delle due linee di intervento previste dal presente protocollo d'intesa sono selezionati secondo procedure di evidenza pubblica e comunque nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria di affidamento di lavori cofinanziati con risorse pubbliche nazionali e comunitarie.

2. Al fine di assicurare un maggiore coordinamento nelle scelte relative all'attuazione del Piano, il Comitato tecnico paritetico di cui all'art. 2 del presente protocollo procede alla nomina di due Nuclei di esperti, uno dedicato ai Programmi nazionali di ricerca e uno dedicato ai Programmi territoriali. Ciascun Nucleo è composto da sette membri, di cui tre nominati dal MURST , tre dal MBCA e uno in rappresentanza del Progetto Finalizzato Beni Culturali del CNR, scelti fra tecnici di comprovata esperienza. Compito dei due Nuclei è di definire gli ambiti delle iniziative, determinare per ciascuna iniziativa eventuali criteri prioritari per la valutazione dei progetti, supportare gli uffici nell'espletamento delle fasi istruttorie, monitorare lo sviluppo delle iniziative stesse.

A. PROGRAMMI NAZIONALI DI RICERCA

Il finanziamento viene attribuito ai soggetti beneficiari di cui all'art. 4 del presente protocollo d'intesa attraverso una procedura di evidenza pubblica (appalto concorso) volta a selezionare progetti caratterizzati, fra l'altro, dai seguenti requisiti:
 

I soggetti proponenti, nel formulare la domanda di finanziamento, dovranno fornire, fra l'altro, le seguenti indicazioni:
 

B. PROGRAMMI DI RICERCA E DIFFUSIONE DELL'INNOVAZIONE A LIVELLO TERRITORIALE

I criteri per la individuazione e selezione delle proposte da finanziare tengono conto della necessità di assicurare il finanziamento di un insieme composito di progetti che investa diverse aree territoriali con interventi di rilevanza tale da evitare il rischio di una eccessiva frammentazione dei finanziamenti, di prevedere la partecipazione di più soggetti e di conseguire la massima integrazione delle fonti di finanziamento.
A tal fine l'intervento finanziario deve essere costituito da una quota a carico del MURST, a valere sulle risorse della Legge 488/1992, tale da assicurare il cofinanziamento comunitario sui fondi strutturali, e da una significativa partecipazioone finanziaria degli enti pubblici e dei soggetti privati titolari delle singole iniziative.
I soggetti proponenti, nel formulare la domanda di finanziamento, dovranno fornire, fra l'altro, le seguenti indicazioni:

- soggetto proponente;

- altri soggetti partecipanti all'iniziativa; sarà data priorità ai progetti che vedono la partecipazione di più soggetti (Università e Dipartimenti universitari, Consorzi ed Enti di ricerca, Soprintendenze, Enti locali, imprese);

- obiettivi e descrizione del progetto;

- aspetti innovativi del progetto;

- ricadute previste (campi di applicazione e dimensioni del mercato);

- quadro finanziario per la realizzazione del progetto, distinto per finanziamenti già utilizzati, già disponibili o da attivare e per fonte di finanziamento con specifica indicazione di eventuali altri contributi pubblici già utilizzati, del loro importo, della data e della finalità del finanziamento;

- ulteriori finanziamenti necessari per la messa a regime del progetto; sarà data priorità a quei progetti che prevedano l'integrazione di più fonti di finanziamento

- forma di gestione prevista e soggetti in grado di assicurarla;

- attività formative richieste e relative prospettive occupazionali per i nuovi formati;

- numero di occupati aggiuntivi previsti per qualifica professionale, sia nella fase di ricerca e sperimentazione che in quella di regime;

- le attività previste, se necessarie, per favorire la nascita di nuove imprese, anche nel settore della gestione dei servizi per la tutela dei beni culturali e per l'organizzazione di attività culturali;

- possibilità occupazionali offerte ai neo-laureati in questi specifici campi.

3 Quadro finanziario e fonti di finanziamento

1. Il programma di interventi da attuare nell'ambito del presente protocollo di intesa fa riferimento ad un quadro finanziario caratterizzato dalla integrazione di una pluralità di fonti relative in particolare a leggi nazionali di finanziamento di interventi pubblici, alle risorse dei fondi strutturali dell'Unione Europea, ad altre risorse pubbliche derivanti dalla partecipazione al programma di istituti e di organismi periferici del MBCA nonché di enti locali e di altri enti pubblici, alle risorse private.

2. In particolare, il MURST si impegna ad attivare, nel periodo di realizzazione del Piano di cui all'art. 1 c. 1 del presente Protocollo, un finanziamento complessivo (comprensivo del cofinanziamento comunitario) fino a 250 miliardi di lire.

3. Il MBCA, nelle more dell'approvazione del Programma Operativo "Sviluppo e valorizzazione delle risorse culturali del Mezzogiorno ", si impegna a far convergere sugli interventi previsti nel quadro del presente protocollo d'intesa le risorse disponibili sul proprio bilancio ordinario per le attività di sperimentazione e di ricerca, incentivando a tal fine la partecipazione dei propri Istituti alla realizzazione dei programmi e degli interventi previsti.